Archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società 7 Gold Stampa Sud S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “7 Gold Stampa Sud”) per la presunta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma 1, e 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, e negli articoli 3, comma 2, e 5-ter, commi 1, 3 e 6, della delibera n. 538/01/CSP (Contestazione 10/16/Co.re.com. Sicilia)

Data del documento
01/12/2016
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
Settore

L’Autorità ritiene di dover archiviare questo procedimento, in quanto il Co.re.com. non ha rispettato le tempistiche indicate nell’art. 6 del Regolamento.

Tale disposizione, in particolare, prevede che: “Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell’atto di contestazione”.

Nel caso di specie, notificata la contestazione in data 16 maggio 2016, il Co.re.com., solo in data 31 ottobre 2016, ha trasmesso la relazione istruttoria all’Autorità, ben oltre quindi il termine perentorio di conclusione del procedimento sanzionatorio.

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