Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Fastweb S.p.A. per la violazione dell’art. 98 – sedecies, in combinato disposto con gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 5, della delibera n. 23/23/CONS (Contestazione n. 5/25/DTC)
All’esito delle verifiche preistruttorie effettuate a partire dal mese di maggio 2025, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. (ora incorporata in Fastweb S.p.A.) la violazione degli art. 98–quindecies e 98 – sedecies del Codice, in combinato disposto con gli artt. 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, 4, comma 1, e 5, comma 5 della delibera n. 23/23/CONS per non aver indicato, in maniera chiara, completa e trasparente le condizioni economiche, con particolare riferimento al costo degli SMS, e tecniche, soprattutto rispetto alla velocità di navigazione e alla qualità del servizio, delle SIM dati abbinate a offerte di rete fissa, in difformità da quanto stabilito in materia dalla normativa e regolamentazione vigente.
Fastweb, nel corso dell’istruttoria procedimentale, ha addotto giustificazioni parzialmente idonee a escludere la propria responsabilità rispetto alla presunta violazione della delibera n. 252/16/CONS e, pertanto, l’Autorità ha adottato un provvedimento sanzionatorio di ordinanza ingiunzione per la condotta relativa al mancato rispetto dell’art. 98-sedecies del Codice e della delibera n. 23/23/CONS.