Ordine nei confronti del Comune di Prevalle (BS) per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
L’attività di comunicazione dell’Ente priva dei requisiti di indispensabilità e impersonalità è in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, laddove, esulando dalle finalità indicate per le attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche dall’art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000, appare rivolta a convincere la cittadinanza sulla bontà ed efficacia delle scelte operate dall’Amministrazione in carica, presentando una chiara valenza propagandistica a favore della stessa.