Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Super tv s.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Super Tv”) per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1, del D.lgs. 177/05, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della delibera n. 538/01/csp e successive modifiche ed integrazioni (Contestazione n. 7/15 del comitato regionale per le comunicazioni Lombardia)
Le televendite trasmesse non sono chiaramente riconoscibili come tali e distinte nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi ottici di evidente percezione inseriti all’inizio e alla fine della televendita (comma 1), prive sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, della scritta “televendita” nel corso della loro trasmissione (comma 2), sono presentate dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso (comma 4) e fanno richiamo a persone che presentano regolarmente i telegiornali (comma 5).