Archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Marche Uno TV S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “7 Gold Marche”) per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, 5-bis, comma 3, e 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni (Contestazione n. 4 anno 2016 / n° Proc. 4/2016 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Marche)
La programmazione televisiva contestata non è qualificabile come televendita e, quindi, non concreta la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, 5-bis, comma 3, e 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.