Archiviazione del procedimento avviato nei confronti della Società Telestar S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale identificato dal marchio “Telestar”) per la presunta violazione dell’art. 40, comma 1, del d.lgs. N. 117/2005 (Contestazione n. 6/2016/Co.Re.Com. Piemonte - fasc. 35/16/MS-CRC)
Deve inoltre osservarsi che la testimonianza riportata in contestazione non è che un frammento della televendita, la quale per il resto si concentra sulla descrizione del prodotto, delle sue caratteristiche, del suo funzionamento e delle sue peculiarità rispetto ad un normale frullatore.
Da ultimo occorre evidenziare che il registro stilistico utilizzato dai soggetti narranti e dagli esperti del settore - descrittivo e poco enfatico - porta ad escludere che l’obiettivo o l’effetto della comunicazione commerciale in parola sia indurre un telespettatore a ritenere che la cura “alimentare” sia l’unica efficace e che sia sconsigliabile rivolgersi al medico.
Per le ragioni indicate si ritiene pertanto di accogliere la proposta di archiviazione formulata dal Co.re.com. Piemonte.