Definizione della controversia tra Planetel S.p.A. e il comune di Antegnate (BG) ai sensi del decreto legislativo n. 33/16, articolo 9, e del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, avente ad oggetto l’utilizzo di infrastrutture per la posa di cavi in fibra ottica ad alta velocità
Il 24.02.2023 la società Planetel presentava al comune di Antegnate (BG) istanza per l’utilizzo della rete elettrica comunale finalizzata alla posa di cavi in fibra ottica avvalendosi delle prerogative di cui al d.lgs. n.33/2016. Il Comune opponeva diniego all’uso dell’infrastruttura esistente poiché ritenuta incompatibile con l’ammodernamento della rete elettrica comunale. Fallito il tentativo di conciliare le parti in lite e rimossa ogni eccezione di inammissibilità opposta è stato disposto a carico del Comune l’obbligo di sottoscrivere una convenzione a condizioni eque e ragionevoli con l’operatore ricorrente Planetel atteso che dalle attività istruttorie il diniego del Comune è stato illegittimamente opposto in quanto indimostrata risulta l’incompatibilità della coesistenza degli impianti nella medesima infrastruttura.