Archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Società Gtv Audiovisivi S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Canale 23 Teletuscolo” per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. A), del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, e 3, commi 1 e 2, della Delibera n. 538/01/CSP (contestazione n. 7anno 2016 /n° Proc. 7/16 del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio)
Non si è stimolato, nel corso della messa in onda della suddetta rubrica televisiva, la fornitura del bene descritto e, quindi, non si richiede quella necessaria discontinuità tra il presunto messaggio promozionale e il programma televisivo suddetto mediante la presenza dell’apposita scritta in sovrimpressione sullo schermo televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi