Ordinanza-ingiunzione alla società Tele Occidente S.C. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele Occidente”) per la violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 37, commi 1 e 4, e 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05 nonché 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP (Contestazione Co.re.com. Sicilia n. 2/2018 - Proc. n. 28/18/DZ-CRC)

Data del documento
24/05/2018
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Napoli
Settore

La pubblicità televisiva non è chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale non essendo stata inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità nel corso della trasmissione della stessa.

La trasmissione di notiziari televisivi è stata interrotta da pubblicità televisiva in numero superiore a quanto prescritto dall’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05.

Ai sensi dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi ha ecceduto il 25 per cento di ogni ora di programmazione.

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