Alias
Identificatori alfanumerici del soggetto originante SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale
L‘Autorità ha introdotto la possibilità di utilizzare nell’ambito dei servizi di messaggistica aziendale diretta ad utenza con SIM italiane come identificatore del mittente caratteri alfanumerici (Alias) in sostituzione di numerazione telefonica (E.164).
L'uso di Alias è un’opportunità che il fornitore di servizi di messaggistica aziendale può offrire alla propria clientela senza che questa possa costituire un obbligo per le aziende mittenti, le quali possono continuare ad utilizzare l’appropriata numerazione telefonica (E.164) messa a disposizione dal fornitore di servizi di messaggistica aziendale.
Gli utenti finali (aziende o enti) per chiedere la registrazione di Alias devono rivolgersi ai fornitori di servizi di messaggistica aziendale con Alias.
Alla pagina web https://alias.agcom.it/index.php è riportato l’elenco delle imprese abilitate a fornire servizi di messaggistica aziendale con Alias alle aziende.
Gli esiti della sperimentazione conclusa
La delibera n. 42/13/CIR ha disciplinato l'uso sperimentale degli Alias nei servizi di messaggistica aziendale (comunicazioni di tipo SMS/MMS e trasmissione dati dirette, in modalità singola o massiva, verso utenti finali da parte di Aziende o Enti. La sperimentazione è stata effettuata al fine di valutare le possibili problematiche, gli impatti nel mercato, i benefici per le imprese ed i consumatori e di definire regole idonee a garantire la concorrenza e la tutela dell'utenza.
Durante la sperimentazione i seguenti soggetti, in possesso di alcuni requisiti specifici, dovevano registrarsi al Registro Alias, disponibile al seguente indirizzo Internet https://alias.agcom.it:
- fornitori di servizi di messaggistica aziendale (tramite originazione degli SMS con Alias);
- fornitori di servizi di comunicazione elettronica cosiddetti all'accesso (ovvero fornitori di servizi mobili che consegnano gli SMS con Alias verso i propri clienti).
In considerazione di alcune problematiche riscontrate in termini di sicurezza delle comunicazioni e tutela dei consumatori nel corso del periodo sperimentale, nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione l'Autorità aveva consentito in via cautelativa e in deroga alle norme del Piano di numerazione, dal 14 febbraio 2020, di continuare ad utilizzare gli Alias già registrati, mentre venivano sospese nuove registrazioni di Alias.
Con la delibera n. 306/20/CIR, concernente "Riavvio della sperimentazione del servizio di fornitura di messaggistica aziendale mediante alias negli SMS/MMS al fine dell'identificazione del mittente (CLI) in alternativa alla numerazione telefonica", l'Autorità ha riavviato la sperimentazione (terminata il 30 giungo 2019) nelle more della definizione di un nuovo quadro regolamentare, definito poi con la delibera n. 12/23/CIR, rafforzando l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 42/13/CIR, con particolare riferimento all'identificazione dei soggetti che chiedono l'attivazione del servizio e agli ALIAS all'interno di SMS che provengono dall'estero ed al rispetto dell'articolo 6 della predetta delibera. Veniva, inoltre, richiesto, per le nuove registrazioni di ALIAS, l'inserimento del dato della PEC del soggetto richiedente.
La regolamentazione a regime
Al fine di definire alcuni aspetti dell'impianto regolamentare sugli Alias, l'Autorità ha avviato un approfondimento tecnico con gli operatori propedeutico all'avvio della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 408/21/CONS su uno schema di provvedimento di integrazione del PNN.
Con la delibera n. 12/23/CIR, a seguito della menzionata consultazione pubblica, viene definita la regolamentazione a regime con la conclusione della sperimentazione sull’uso dei caratteri alfanumerici (Alias). Le delibere n. 42/13/CIR e n. 306/20/CIR rimangono in vigore limitatamente alle parti necessarie per garantire il funzionamento del sistema nella fase transitoria che porterà all’implementazione software del nuovo Registro Alias.
Il nuovo quadro regolamentare di riferimento ha lo scopo anche di contrastare usi illegittimi della messaggistica con Alias, e si affianca al Piano di numerazione garantendo una maggiore sicurezza delle comunicazioni con l’introduzione del blocco della messaggistica irregolare e la certa identificazione dell’utenza aziendale mittente che dovrà avere una PEC a lei intestata e registrata in INI-PEC.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 01692/2024 pubblicata il 29 gennaio 2024 ha annullato le previsioni di cui all’art. 2, comma 10, dell’allegato A alla delibera n. 12/23/CIR e di cui all’art. 2, comma 1 e comma 2, della delibera stessa.
Sono, pertanto, annullati i commi 1 e 2 dell’art. 2 della delibera n. 12/23/CIR.
Per quanto concerne il regolamento di cui all’alleato A, ad eccezione dell’art. 2, comma 10, restano in vigore tutti gli altri articoli e commi, tra cui i blocchi per gli SMS provenienti da soggetti privi autorizzazione in Italia (tra cui, del regolamento, art. 3, comma 9, art. 7 comma 1, art. 8 commi 1 e 3). Pertanto, vanno effettuati tutti i relativi controlli previsti dal regolamento, con la sola eccezione di quello di cui all’art. 2, comma 10, del regolamento, che è stato annullato.
Per registrarsi al sistema Alias occorre accedere alla pagina https://alias.agcom.it e al link "Non sono registrato".
Le informazioni relative alle modalità di iscrizione al sistema Alias sono disponibili nella guida alla registrazione al sistema Alias disponibile al link https://alias.agcom.it/docs/guida_registrazione_alias.pdf.
Solo i soggetti autorizzati ex art. 11 del Codice delle comunicazioni elettronico italiano (d.lgs. 259/2003) a fornire servizi di messaggistica aziendale con Alias possono registrarsi.
Questi ultimi per poter registrare Alias devono associare agli Alias numeri E.164 nazionali. Ai sensi del Regolamento, Art. 6, comma 4, punto v), “I numeri E.164 associati all’Alias appartengono esclusivamente ad archi di numerazione assegnati dall’Amministrazione competente direttamente al FS, oppure, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di numerazione di cui all’allegato A della delibera n. 8/15/CIR, art. 4, comma 14, ad archi di numerazione il cui utilizzo è stato consentito al FS dal soggetto che ha ricevuto i relativi diritti d’uso direttamente dall’Amministrazione competente”. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 4, “Non è consentito associare Alias a SIM. Pertanto, l’Alias non può sostituire un numero E.164 associato ad una SIM, ovvero l’Alias non può essere utilizzato come CLI per la messaggistica originata da o riconducibile a un terminale avente una SIM”.
Di conseguenza, per poter operare il FS deve avere la disponibilità dell’idonea numerazione non come utente, ma come fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
Per le informazioni relative all'ottenimento dell'autorizzazione generale ci si deve rivolgere al:
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie
Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
Divisione viii. Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Regolazione normativa e tecnica della banda ultra larga e forme evolutive
https://www.mimit.gov.it/it/component/organigram/?view=structure&id=529
Le informazioni relative al ROC sono disponibili ai seguenti link: