Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Spotinvest s.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Friulitv24”) per la violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 43, comma 1, lettera a) e 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con gli artt. 3, commi 1, 2 e 7, allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, 48, comma 3, lettera c), d.lgs. 208/21 e 4, comma 2, decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 (contestazione n. 01/2026 del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia)
Indebito rilievo ai prodotti esibiti nel corso della messa in onda dei succitati programmi televisivi, trasmissione di una comunicazione commerciale audiovisiva occulta, trasmissione di una telepromozione non riconoscibile come tale e senza essere distinta dal resto della programmazione televisiva mediante la presenza sullo schermo televisivo della scritta “messaggio promozionale” per tutta la sua durata e trasmissione di un annuncio di sponsorizzazione di durata superiore al limite temporale consentito, massimo di 8 secondi.