FAQ
L’obbligo contributivo a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stabilito dalla legge 266/2005, all’art.1, commi 66, 66 bis, 66 ter, 66 quater, 66 quinquies, come modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199[1] che, all’art. 1, comma 273, ha riformato il sistema di finanziamento dell’Autorità.
Il nuovo regime, in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, prevede un contributo annuale all’Autorità avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle seguenti attività:
a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l’utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell’informazione che consentono l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all’articolo 3, lettere g), i) e j), del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.
In via transitoria, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b), la legge ha previsto un aumento progressivo dell’aliquota stabilita nel 2025 dello 0,1 per mille per anno, sino al valore limite del 2 per mille.
Sono inoltre previsti due ulteriori contributi in favore dell’Autorità, per l’esercizio delle competenze attribuite dal d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e per l’esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti, rispettivamente:
dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione sportiva;
dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi.
Per le aliquote in vigore per l’anno 2026 per i diversi ambiti di attività sottoposti a contribuzione all’Autorità si veda la tabella Aliquote contributive previste per ambiti di attività.
[1] Recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (legge Finanziaria 2026).
In base all’art. 1, comma 66 bis, della legge n. 266/2005, come modificata dalla legge n. 199/2025, il calcolo del contributo dovuto all’Autorità deve essere effettuato sui ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, come risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.
Il contributo deve essere versato entro il 31 marzo 2026.
In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento, calcolati direttamente dal modello.
In caso di mancato pagamento l’Autorità può procedere all’iscrizione al ruolo dell’Agenzia delle entrate e riscossione (ADER) del contributo dovuto con conseguente addebito degli oneri accessori (maggiorazioni e interessi).
Nell’attività di vigilanza sul versamento del contributo l’Autorità si avvale anche della collaborazione della Guardia di Finanza.
I soggetti che comunicano dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile, ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Ai soggetti che non comunicano i documenti, dati e notizie richiesti dall’Autorità si applicano le sanzioni di cui all’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo 2026 i soggetti di cui il cui obbligo contributivo risulti pari o inferiore a euro 100,00.
In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2026 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.
Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività rientranti nell’ambito di applicazione della legge 199/2025 tenuta a versare un autonomo contributo.
Sono tenute al versamento del contributo le società di nuova costituzione che alla data del 31 marzo 2026 abbiano un bilancio approvato dal quale risultino ricavi riconducibili agli ambiti di attività assoggettati alla contribuzione all’Autorità ovvero per le quali siano presenti apposti atti (es. atti di conferimento di azienda o rami di azienda) da cui risultino omologhe voci contabili assoggettabili al contributo.
Fatta salva l’applicazione dell’ordinario criterio di legge per il periodo antecedente all’apertura della procedura concorsuale, sono tenute al versamento del contributo successivamente all’apertura della procedura concorsuale solo se la società che continuano a esercitare attività d’impresa producendo ricavi nell’ambito delle attività di cui alla legge 199/2025. L’apertura dello stato di liquidazione ordinaria non fa venire meno l’obbligo di versamento del contributo, pertanto, le società in stato di liquidazione ordinaria sono tenute al pagamento del contributo sulla base dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data del 31 marzo 2026.
I ricavi assoggettati al contributo all’Autorità includono:
- i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nell’obbligo di servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale (Poste Italiane S.p.A.). Il fornitore del servizio universale postale deve includere nell’ambito dei ricavi imponibili tutti i contributi, sovvenzioni e provvidenze percepite per l’onere derivante dalla fornitura del servizio universale.
- i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale di cui all’art. 5 d.lgs. 261/99, nonché i ricavi derivanti da altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale di cui all’art. 6 d.lgs. n. 261/99.
Non rientrano nell’ambito dei ricavi assoggettati a contributo i ricavi riconducibili ai servizi di consegna di beni di peso superiore a 31,5 kg, ai sensi dell’art. 2 punti 1) e 2) del Regolamento europeo n. 2018/644.
Sì, è un contributo ulteriore rispetto a quello previsto dall’art.1, comma 66, lettera c), con aliquota dello 0,5 per mille da applicare sui ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall’attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi.
Si aggiunge alla quota da corrispondere (pari al 2 per mille) sui ricavi eventualmente conseguiti relativi alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, alla creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, alla produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, all’attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.
I servizi intermediari sono definiti all’articolo 3, lettere g), i) e j), del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 (Regolamento DSA). In particolare:
i. “servizi di semplice trasporto («mere conduit»): servizi consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nella fornitura dell'accesso a una rete di comunicazione”. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli Internet service providers, e i fornitori dei servizi di internet exchange points, wireless access points, VPN, voice over IP, altri servizi di comunicazioni interpersonale, etc.); servizi relativi alla gestione dei nomi e domini internet (quali, ad esempio, i risolutori e servizi di DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, etc.);
ii. “servizi di memorizzazione temporanea («caching»): consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuato al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione successiva ad altri destinatari su loro richiesta”. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i servizi di Content Delivery Network, reverse proxies, content adaptation proxies, etc.);
iii. “servizi di memorizzazione di informazioni («hosting»): consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e su richiesta di quest'ultimo”. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i servizi di memorizzazione di informazioni online (quali, ad esempio, servizi di cloud computing, web hosting, etc.); i servizi di piattaforme online (quali, ad esempio, marketplace – inclusi gli app store, social network, social media, VSP, platforms to consumer, etc.) e motori di ricerca online;
Come espressamente previsto dalla legge n. 266/2005 all’art.1, comma 66, come modificata dalla legge n. 199/2025 ai fini dell’obbligo contributivo nei confronti dell’Autorità non rientrano nell’ambito di applicazione della lettera e) i ricavi riconducibili alla prestazione dei servizi già ricompresi anche negli ambiti di cui alle lettere da a) a d) della medesima norma.