Divieto pubblicità giochi d’azzardo: AGCOM sanziona due influencer con 60mila euro e 75mila euro di multa
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del Consiglio del 24 luglio 2024, ha adottato due sanzioni nei confronti di soggetti titolari di canali YouTube, che diffondevano video per la promozione di giochi e scommesse con vincite in denaro, in violazione del divieto sancito dall’articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 96 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità).
Con le delibere n. 284/24/CONS e n. 286/24/CONS, l’Autorità ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie alle società “PANPEG SRLS” e “G.S.R. DI RICCI ANDREA & C. S.N.C”, pari, rispettivamente, a 60mila euro e 75mila euro, ordinando, inoltre, di non caricare sulla piattaforma di condivisione di video nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli già identificati (ordine di notice & stay down) e di rimuovere i contenuti che siano in violazione del divieto ancora eventualmente disponibili (ordine di notice & take down).
I procedimenti sono stati avviati a seguito di numerose segnalazioni pervenute tra il 2022 e il 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro da parte di content creator attraverso la diffusione di video per la promozione di giochi e scommesse su diverse piattaforme per la condivisione di video, quali “TikTok”, “YouTube”, “Instagram”, “Facebook” “X” e “Twitch”.
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle piattaforme medesime, il Gruppo Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza del Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi ha acquisito tutti gli elementi che hanno consentito l’avvio dei procedimenti nei confronti degli autori degli illeciti in coerenza con le previsioni dell’articolo 9, comma 2 del “decreto dignità”.
I procedimenti sanzionatori avviati nei confronti delle piattaforme si sono già conclusi con l’adozione dei provvedimenti finali (delibere nn. 316/23/CONS, 317/23/CONS, 318/23/CONS, 331/23/CONS, 50/24/CONS e 65/24/CONS).