Il "Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online" (Regolamento P2B) è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal 12 luglio 2020.
Il Regolamento P2B ha introdotto nell'ordinamento europeo un nuovo insieme di norme intese a garantire un piano di gioco equo, trasparente e, soprattutto, prevedibile per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online.
Ai fini dell'applicazione del Regolamento P2B sono definiti:
- utente commerciale: "un privato che agisce nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale";
- utente titolare di sito web aziendale: "una persona fisica o giuridica che usa un interfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale".
Ai fornitori di servizi di intermediazione online (FSIO) si applicano specifiche misure a favore degli utenti commerciali per garantire trasparenza ed equità in merito ai termini e condizioni, al posizionamento di beni e servizi offerti nel web (c.d. ranking online) e a eventuali trattamenti differenziati applicati ai prodotti o servizi offerti dai FSIO rispetto a quelli degli utenti commerciali (articoli 3-10), nonché efficaci mezzi per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere con gli utenti commerciali (articoli 11-13).
I FSIO qualificabili come piccole imprese sono esonerati dall'obbligo di istituire un sistema di gestione dei reclami e di indicare i mediatori nei termini e nelle condizioni dei servizi di intermediazione online offerti.
Perché i servizi di intermediazione online offerti possano essere qualificati come tali, devono soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:
- essere servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
- consentire agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni;
- essere forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori.
Il Regolamento P2B non si applica ai servizi di pagamento online o agli strumenti di pubblicità online né agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con l'obiettivo di agevolare l'avvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.