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Panoramica
Le competenze dell’Autorità in materia di indici di ascolto sono definite dall’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11, della legge n. 249/97. La disposizione, come modificata dall’articolo 71, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, (Testo unico dei servizi di media audiovisivi), stabilisce che l’Autorità “garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell’intero settore di riferimento. L’Autorità emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e princìpi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorità accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. [...]”.