Panoramica

La tutela dei minori rappresenta un'importante linea di attività dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6 lett. b) n.6 della legge 249/97.
La vigente disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, oltre a garantire la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, vieta le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonché i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorità a ciò competenti, salve le previsioni applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Inoltre, le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente.

La vigente disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti in generale (artt. 3 e 4 del Testo Unico della radiotelevisione), oltre a garantire la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, vieta le trasmissioni che anche in relazione all'orario di messa in onda, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. Sono altresì vietate scene che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo.
Inoltre, individua ulteriori precise disposizioni in materia di tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva.
In materia di tutela dei minori è fondamentale il Codice di autoregolamentazione Media e minori, approvato il 29 novembre 2002, recepito dalla legge 112/2004 e dal Testo Unico (art. 37) che ha contribuito, in particolare, ad introdurre un sistema di tutela differenziata per fasce orarie.
Le violazioni alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione Media e minori e del Testo Unico della radiotelevisione sono sanzionate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni oltre che dal Comitato di applicazione del Codice (art. 38 del Testo Unico). Con la delibera n. 51/13/CSP l'Autorità ha adottato il nuovo regolamento sulle misure tecniche per i servizi di video on demand dirette ad impedire che i minori accedano a programmi gravemente nocivi, prevedendo che I fornitori di tali servizi implementino una funzione di parental control che inibisca la visione di tali programmi ai minori.

Con la delibera n 52/13/CSP l'Autorità ha individuato i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. I contenuti trasmessi sono qualificati sulla base di due parametri: l'area tematica e le principali modalità rappresentative.
Soggetta a controllo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è la tutela dei valori dello sport nella programmazione televisiva, di cui alla legge 4 aprile 2007, n.41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connesse a competizioni calcistiche". Il Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva, denominato "Codice media e sport", individua una serie di misure che emittenti e fornitori di contenuti devono osservare anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa degli avversari, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
Con delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, poi, l'Autorità ha provveduto a richiamare le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare nei programmi di intrattenimento, tra l'altro, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a protezione dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, evitando il ricorso a contenuti e immagini tali da offenderne la particolare sensibilità.

In termini di tutela dei minori, l'Autorità è inoltre attiva anche sul versante delle comunicazioni elettroniche. È opportuno in queste sede citare l'adozione, con delibera n. 9/23/CONS, delle linee guida finalizzate all'attuazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 in materia di "Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio".  Le Linee Guida prevedono anzitutto che i fornitori di servizi di accesso a Internet predispongano sistemi di parental control (SCP), ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore ai 18 anni, e che tali sistemi debbano essere messi a disposizione gratuitamente e, nel caso di offerte dedicate a minori, già attivi sulle stesse. L'Autorità, inoltre, fornisce una preliminare elencazione delle principali categorie soggette al filtro dei sistemi di Parental control, tra cui contenuti per adulti, gioco d'azzardo/scommesse, armi, violenza, odio e discriminazione, promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche, anonymizer, sette.