Panoramica

Il diritto di rettifica, previsto dall’articolo 35 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi consiste nella facoltà da parte dei soggetti che si ritengono lesi nei propri interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici che sia trasmessa apposita rettifica.

La rettifica, pertanto, si configura come strumento di comunicazione aggiuntiva che tutela l’interesse a non vedere lesi i propri interessi morali o materiali e contribuisce ad una completa e corretta informazione. 

L’esercizio del diritto di rettifica presuppone l’oggettiva difformità dell’informazione diffusa dall’emittente rispetto al vero.

Ai fini dell’instaurazione del procedimento di rettifica dinanzi all’Autorità è necessario che vi sia stato il mancato accoglimento da parte dell’emittente della preventiva richiesta di rettifica presentata ai sensi del comma 2 dell’art. 35.

Trascorso il termine di quarantotto ore dal ricevimento della relativa richiesta senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità. 

Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica che deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all’emissione della pronuncia.

 

Data ultimo aggiornamento 05/06/2025 - 13:11

FAQ

Il diritto di rettifica nell’ambito dei servizi di media audiovisivi e radiofonici è disciplinato dall’articolo 35 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208). Tale norma prevede che nei casi in cui vengano affermati fatti non conformi al vero nel corso di un programma televisivo o radiofonico è possibile chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici la diffusione di contenuti in rettifica.

Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all’onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico. Il soggetto attivamente legittimato a presentare la relativa richiesta deve essere quindi titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata, nel senso di una posizione che l’ordinamento contempla in capo ad un destinatario come differenziata, ossia che lo differenzi rispetto al resto della collettività, dal c.d. quisque de populo, ai sensi dell’articolo 35 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, restando, quindi, escluso che si possa dare ingresso in materia di rettifica ad una sorta di azione popolare (si cfr. Delibera n. 88/15/CSP con cui è stata archiviata la richiesta di rettifica in un caso in cui l’istante aveva agito, in qualità di telespettatore, nella pretesa di tutelare gli interessi indifferenziati di una pluralità di soggetti presuntivamente lesi e non a difesa di profili afferenti alla propria sfera individuale, status necessario per far valere dinanzi all’Autorità lo strumento riparatorio della rettifica)

La richiesta di rettifica deve essere preliminarmente inoltrata al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici che ha trasmesso il programma, il quale è tenuto ad effettuare la rettifica entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.

I presupposti per l’esercizio del diritto di rettifica sono l’oggettiva difformità rispetto al vero dell’informazione diffusa dall’emittente in un programma televisivo o radiofonico, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto, e la lesione dei diritti dell’interessato.

Il testo della rettifica richiesta deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. I contenuti della rettifica richiesta devono essere congrui rispetto alle informazioni diffuse dall’emittente.

No, il testo della rettifica indicato dai richiedenti non può contenere richieste di integrazioni informative e di precisazione in merito alle notizie diffuse dal fornitore di servizi di media audiovisivi che non siano false.

L’Agcom svolge funzioni istruttorie e decisorie relative all’esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo a seguito di specifica istanza degli interessati o dei fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. In materia di diritto di rettifica, l’Autorità può inoltre irrogare le sanzioni previste dall’articolo 67 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all’articolo 35.

No. La pubblicazione a mezzo stampa, in edizioni cartacee e / o elettroniche di quotidiani o periodici, di notizie false o inesatte esula dalla competenza dell’Agcom, risultando invece suscettibile di valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria. Ne deriva che tutte le istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata non possono essere prese in considerazione dall’Autorità.

Nelle ipotesi di pubblicazione a mezzo stampa di notizie contrarie a verità deve farsi riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante “Disposizioni sulla stampa”, che prevedono l’obbligo per la testata giornalistica di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Qualora la rettifica richiesta non sia stata pubblicata ovvero sia stata pubblicata con modalità diverse da quelle previste, il richiedente può rivolgersi al giudice civile competente e chiedere che, in via d’urgenza, sia ordinata la pubblicazione.

L’interessato può chiedere l’intervento dell’Agcom trasmettendo la relativa istanza nel caso in cui la richiesta di rettifica non sia stata accolta dall’emittente entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta. Presupposto per l’instaurazione del procedimento di rettifica dinanzi all’Autorità è quindi il mancato accoglimento da parte dell’emittente della preventiva richiesta di rettifica presentata ai sensi del comma 2 dell’articolo 35 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. L’interessato può utilizzare l’apposito modello disponibile al seguente link.

 

 

Si, l’istanza di rettifica relativa ad un programma trasmesso da un’emittente nazionale va indirizzata all’Autorità.  Quando la richiesta di rettifica riguarda un programma andato in onda su un’emittente televisiva o radiofonica locale la stessa va presentata al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

I Comitati regionali per le comunicazioni svolgono, su delega dell’Autorità, le funzioni istruttorie e decisorie relative all’esercizio del diritto di rettifica nell’ambito del settore radiotelevisivo locale.

L’istanza di rettifica da presentare all’Agcom deve contenere le generalità complete del richiedente e deve essere corredata di tutti gli elementi atti ad identificare con precisione il programma televisivo o radiofonico in cui la presunta notizia falsa è stata diffusa, le affermazioni di cui si chiede la rettifica e le motivate argomentazioni. L’istanza deve, inoltre, riportare in allegato la documentazione comprovante l’avvenuta richiesta all’emittente e l’eventuale rifiuto della stessa. Può farsi riferimento, ai fini della predisposizione dell’istanza, al fac simile pubblicato in allegato alle FAQ.

Si, ai fini della procedibilità dell’istanza di rettifica, l’interessato deve indicare all’Autorità il testo della rettifica richiesta che costituisce presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica.

L’istanza non è procedibile nei seguenti casi: a) mancanza della preventiva richiesta di rettifica presentata all’emittente; b) mancanza di legittimazione attiva del richiedente; c) mancata indicazione del testo della rettifica richiesta; d) mancata indicazione del programma televisivo o radiofonico in cui la presunta notizia falsa è stata diffusa; e) mancata indicazione delle affermazioni di cui si chiede la rettifica e delle motivazioni della relativa richiesta.

In mancanza di accoglimento della richiesta da parte dell’emittente, l’interessato può richiedere l’intervento dell’Autorità con apposita istanza. L’Autorità, ricevuta la suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti per la rettifica richiesta. Per accertare la fondatezza della richiesta, l’Autorità acquisisce la registrazione del programma cui la richiesta si riferisce e richiede all’emittente le informazioni e gli elementi utili a chiarire i fatti oggetto della richiesta medesima. L’istruttoria è finalizzata ad accertare l’oggettiva difformità dell’informazione diffusa dall’emittente rispetto al vero, e la sussistenza della lesione dei diritti dell’interessato, rilevando, a tal fine, sia le argomentazioni delle parti (richiedente ed emittente), sia gli elementi oggettivi quali prove documentali, esattezza delle fonti, modalità di esposizione dei fatti nel corso della trasmissione e contesto in cui gli stessi vengono riferiti (si cfr. Delibera n. 11/24/CSP con cui è stata ordinata la rettifica in quanto, nel corso di un notiziario, erano stati rappresentati fatti contrari a verità tali da ledere l’immagine e la reputazione del richiedente e la falsità della notizia diffusa risultava comprovata dal contenuto della documentazione allegata dal richiedente).

L’Autorità, all’esito del procedimento, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all’emissione della pronuncia. Il procedimento dinanzi all’Autorità si può quindi concludere con un ordine di rettifica (si cfr. Delibere nn. 11/24/CSP18/20/CSP) oppure, in caso di infondatezza della richiesta, con una archiviazione (si cfr. delibere nn. 29/23/CSP191/21/CSP4/20/CSP232/19/CSP). L’archiviazione è disposta quando non risultano rappresentati fatti contrari a verità tale da ledere gli interessi morali e materiali dei soggetti richiedenti la rettifica.

No, la rettifica può avere ad oggetto unicamente il ripristino della verità a fronte di una informazione oggettivamente falsa (non corrispondente al vero) e non l’integrazione o la precisazione delle informazioni diffuse dall’emittente in quanto ciò contrasterebbe con il tenore dell’articolo 35 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi che prevede esclusivamente che la notizia sia (oggettivamente) contraria al vero nel suo nucleo essenziale. Tale norma non prevede, infatti, che la rettifica possa avere ad oggetto una notizia vera, magari incompleta, ma comunque conforme a verità, escludendo la possibilità per l’istante di rettificare, con informazioni integrative, una notizia già di per sé oggettivamente vera.

No, la tutela con riguardo a commenti negativi, critiche o opinioni espresse in un programma televisivo o radiofonico, non connessi ad affermazioni di fatti contrari al vero, non è esperibile attraverso la rettifica, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile.

No, non è possibile attraverso la richiesta di rettifica chiedere all’emittente la concessione di uno spazio in un determinato programma per esporre le proprie opinioni o per dare la propria versione dei fatti rispetto alle informazioni diffuse dall’emittente stessa.

No, è esclusa dall’operatività dell’istituto della rettifica la richiesta all’Autorità di ordinare la concessione di spazi in programmi televisivi o radiofonici per la replica dell’interessato.

Media
Delibera Roma,  23/09/2024

Delibera 100/24/CSP

Archiviazione del procedimento del procedimento di rettifica avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi dell’art. 35 D.lgs 8 novembre 2021, n. 208 – Programma “L’Eredità” andato in onda il 20 aprile 2024