Panoramica

Il diritto di rettifica, previsto dall’articolo 35 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi consiste nella facoltà da parte dei soggetti che si ritengono lesi nei propri interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici che sia trasmessa apposita rettifica.

La rettifica, pertanto, si configura come strumento di comunicazione aggiuntiva che tutela l’interesse a non vedere lesi i propri interessi morali o materiali e contribuisce ad una completa e corretta informazione. 

L’esercizio del diritto di rettifica presuppone l’oggettiva difformità dell’informazione diffusa dall’emittente rispetto al vero.

Ai fini dell’instaurazione del procedimento di rettifica dinanzi all’Autorità è necessario che vi sia stato il mancato accoglimento da parte dell’emittente della preventiva richiesta di rettifica presentata ai sensi del comma 2 dell’art. 35.

Trascorso il termine di quarantotto ore dal ricevimento della relativa richiesta senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità. 

Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica che deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all’emissione della pronuncia.

Media
Delibera Roma,  23/09/2024

Delibera 100/24/CSP

Archiviazione del procedimento del procedimento di rettifica avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi dell’art. 35 D.lgs 8 novembre 2021, n. 208 – Programma “L’Eredità” andato in onda il 20 aprile 2024