Panoramica

L’Autorità pone da sempre particolare attenzione nell’assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni e nell’esercitare la funzione di garanzie dell’utenza, contrastando ogni forma di discriminazione.

Le norme di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali della persona si ritrovano nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (d.lgs. n. 208 del 2021): ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 9, comma 1, costituiscono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio e l’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni.

L’Autorità ha disciplinato il delicato settore delle garanzie dell'utenza con numerosi e vari provvedimenti (delibere, atti di richiamo e di indirizzo).

Con la delibera n. 165/06/CSP si è provveduto a richiamare le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare, nell'ambito dei programmi di intrattenimento, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, con particolare attenzione alla dignità della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi. In particolare, i programmi devono rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana.

La delibera n. 13/08/CSP costituisce, poi, un atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive. Con questo atto l'Autorità ha intenso precisare che va evitata un'esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia che non possono in alcun modo divenire oggetto di "processi" mediatici.

Con la delibera n. 442/17/CONS, recante “Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento” l’Autorità è intervenuta sull’informazione relativa al tema delle molestie sessuali, stabilendo che, pur nel rispetto della libertà di espressione, la rappresentazione in televisione del tema delle molestie a sfondo sessuale non possa reputarsi totalmente esente da regole, ma debba osservare una serie di limiti, riconducibili anche all’ambito della deontologia professionale. In particolare, l’Autorità ha inteso richiamare l’attenzione sull’esigenza di evitare forme di spettacolarizzazione o generalizzazione delle vicende che possano compromettere la correttezza dell’informazione, ledendo al contempo i principi sanciti a tutela della dignità, dell’onore, della reputazione, della riservatezza della persona umana. In relazione alle notizie aventi come protagoniste le donne, è necessario garantire un’immagine equilibrata e aderente alla realtà dell’universo femminile non schiacciato da stereotipi e pregiudizi offensivi della dignità delle donne. 

L’art. 30 del Testo Unico amplia gli strumenti a disposizione dell’Autorità in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona e di contrasto ai discorsi d’odio e demanda all’Autorità stessa la definizione, con un apposito regolamento, di idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di istigazione a commettere reati e di apologia degli stessi e prevedendo altresì uno specifico presidio sanzionatorio per i casi di inosservanza dei predetti divieti.

I programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere espressioni suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l’odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in un’ottica di bilanciamento di valori di pari rango, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti della persona.

Competenze