Panoramica

La direttiva (UE) 2018/1808 (SMAV), trasposta dal legislatore italiano nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA), ha affermato, all’art. 7, il principio della parità d’accesso ai media audiovisivi alle persone con disabilità ed ha individuato nei “piani d’azione”, che devono essere predisposti dai fornitori di servizi media, lo strumento per la pianificazione delle misure da implementare. L’art. 31 del TUSMA ha pertanto introdotto obblighi atti a garantire la progressiva accessibilità e, a tal fine, ha conferito all’Autorità, sentite le associazioni di categoria, e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, il compito di adottare misure idonee e proporzionate volte ad assicurare l’accesso. Ha inoltre previsto l’istituzione, presso l’Autorità, di un “Punto di contatto unico online” teso a fornire informazioni e a raccogliere reclami. Ai sensi dell’art. 31, i fornitori di servizi media audiovisivi sviluppano i piani d’azione con periodicità almeno triennale e riferiscono all’Autorità con cadenza periodica sullo stato delle misure assunte; sono inoltre tenuti a garantire l’accessibilità dei servizi contenenti informazioni di emergenza, “inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali”. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni normative e attuative, applicando, in caso di inottemperanza, l’art. 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g) del TUSMA. Nel recepire la prospettiva indicata dall’art. 7 della direttiva, l’art. 31 ha superato il precedente impianto normativo nazionale (d.lgs. n. 177/2005, art. 32), basato sull’adozione di misure volontarie da parte dei fornitori di media audiovisivi.  L’art. 31 del Testo Unico non esonera il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal rispetto delle disposizioni recate, ancorché obblighi cogenti a tutela delle persone con disabilità sensoriali, definiti dai Contratti di servizio succedutisi, impegnino già da anni la concessionaria pubblica a rendere progressivamente più accessibili i propri servizi.

Dando seguito alle disposizioni dell’art. 31, l’Autorità ha istituito, con delibera n. 151/22/CONS, un Tavolo tecnico di co-regolamentazione, con i fornitori di servizi di media e con le federazioni e le associazioni delle persone con disabilità sensoriali, quale sede di lavoro per la definizione delle misure da assumere ai fini dell’implementazione dell’accessibilità. In coerenza con la ratio della norma e in conformità agli standard e alle migliori pratiche internazionali, le misure da adottare, formalizzate in un Regolamento e declinate in apposite Linee guida, saranno sottoposte a confronto in seno al Tavolo tecnico.

Sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), già Ministero per lo Sviluppo Economico, l’Autorità ha trasmesso alla Commissione Europea, nei termini stabiliti, la prima Relazione sull’attuazione delle disposizioni normative, di cui al comma 3 dell’art. 31.