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Panoramica
L'Autorità,
- d'ufficio, all'esito dell'attività di accertamento di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi) o
- all'esito dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del Regolamentoallegato alla delibera n. 265/22/CONS del 19 luglio 2022, o
- su segnalazione di chiunque vi abbia interesse,
ove ravvisi ragionevoli motivi circa la presunta esistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Testo Unico, avvia un'istruttoria.
Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 180 giorni.
Il Consiglio dell'Autorità, sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida di cui all'art. 51, comma 5, del Testo Unico, adottate con delibera n. 66/24/CONS del 6 marzo 2024, accerta l'eventuale sussistenza di una posizione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo e, in caso affermativo, delibera le modalità affinché essa venga sollecitamente rimossa.
I soggetti oggetto di istruttoria possono presentare impegni comportamentali e strutturali, che, se ritenuti dall'Autorità sufficienti a eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, vengono resi vincolanti.
Qualora il Consiglio ritenga di adottare specifiche misure rimediali, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del Testo Unico, lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica di 30 giorni.