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Panoramica

Al potere regolamentare in materia di servizi di comunicazione elettronica, ex articolo 1, comma 6, della legge istitutiva n. 249 del 31 luglio 1997, corrisponde il simmetrico potere di azione dell'Autorità consistente nell'attività sanzionatoria, esercitata secondo i principi generali di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 (legalità, irretroattività, soggettività) dalla quale l'Autorità mutua anche i criteri per la concreta quantificazione degli importi economici irrogati a titolo di sanzione amministrativa. Siffatte somme sono determinate nel range di riferimento individuato ex lege(v. art.30, commi 2; 10; 11 ;12; 13; 14; 15; 19;20 e 21 del  del  Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 8 novembre 2021 n.207), tra un limite minimo ed un limite massimo, ed irrogate tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81 ovvero: a) della gravità della violazione, b) dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, c) nonché della personalità dello stesso, ed infine, d) delle sue condizioni economiche. 

Il complessivo quadro normativo di riferimento per individuare e circoscrivere l'esercizio dell'attività propriamente sanzionatoria è dato dalla logica e combinata disposizione dell'articolo 20 della legge quadro n. 481/95; dell'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 249/97 ed infine dal sopra richiamato articolo 30  del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (d.lgs.n.207/21 o CCE) che, peraltro, esclude il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 30, comma 24) . 

In particolare, l'Autorità, dopo avere esercitato il potere di vigilanza (d’ufficio o su segnalazioni ex articoli 3 e 4 di cui all’allegato “A” alla delibera n. 437/22/CONS) in ordine all'osservanza, da parte degli operatori del mercato di comunicazioni elettroniche, degli obblighi individuati dalla normativa primaria (CCE) e secondaria regolamentare, delegata all’Autorità  in via generale non solo dall’art. 2, comma 12, della legge “quadro” sulle Autorità di regolamentazione n. 481/95 e dalla legge istitutiva della medesima n.249/97, dispiega la propria attività sanzionatoria legittimata, in via generale, dall'articolo 20 della già richiamata legge n. 481/95, che conferisce alle Autorità indipendenti il potere di irrogare sanzioni, nonché dalle normativa "speciale" di cui alla legge istitutiva n. 249/97 all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, il quale precipuamente connette la potestà sanzionatoria alla violazione di "ordini o diffide" dell'Autorità. 

Siffatto potere accede poi, come anticipato, alla cornice edittale del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che, all'articolo 30 (commi 2; 10; 11 ;12; 13; 14; 15; 19;20 e 21 ),  fornisce un range di riferimento min/max per la quantificazione dell'importo sanzionabile.. In tale ambito rileva che se l’inottemperanza riguarda provvedimenti relativi alle disposizioni regolamentari, riferite a soggetti aventi significativo potere di mercato, la sanzione irrogabile non è inferiore al 2 per cento del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio di ciascuno dei soggetti gravati e non superiore al 5 per cento*. 

Rileva altresì che, per effetto del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante: “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” il potere sanzionatorio dell’Autorità, nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, si estende anche all’inottemperanza della decisione assunta per dirimere le controversie insorte tra operatori di rete di comunicazioni elettroniche, gestori di infrastrutture fisiche esistenti e condomìni/proprietari di unità immobiliari (art. 10, d.lgs. n. 33/2016). 

La potestà sanzionatoria di cui ai sopra citati articoli della norma istitutiva contempla anche la specifica possibilità, a fronte di reiterazione dei comportamenti illegittimi (recidiva) ovvero di particolare gravità da parte degli operatori di rete, di emanare provvedimenti interdittivi, quale l’eventuale sospensione temporale dell'attività (max 6 mesi) fino alla revoca dell'atto con il quale questa è autorizzata o concessa (art.1, comma 32, legge n.249/97). 

 Il provvedimento con il quale è regolato l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità è la delibera n. 437/22/CONS, allegato A, che ne costituisce il "regolamento".  Tale testo è da porre in relazione alla delibera n. 401/10/CONS che disciplina i tempi dei procedimenti, nel rispetto della normativa generale vigente. 

L'Autorità svolge le funzioni sanzionatorie nelle materie rientranti nella propria competenza attraverso: 

  1. il procedimento sanzionatorio, addivenendo all'irrogazione delle sanzioni amministrative con provvedimento deliberativo collegiale in forma di ordinanza ingiunzione, adeguatamente motivato, e contenente l’indicazione del termine per ricorrere e dell’Autorità giurisdizionale presso cui impugnare eventualmente l’atto. Il provvedimento è notificato alla parte ed altresì soggetto a pubblicazione sul sito web dell’Autorità. L’articolo 1, comma 26, della legge istitutiva n. 249/97, confermato dagli articoli 134 e 135 del d.lgs. n.104/2010, stabilisce la giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. 
  2.  l’Autorità dispone anche del potere di sospensione del procedimento sanzionatorio se,ai sensi della legge n. 248/2006, il soggetto, al quale sia già stata notificata una contestazione, entro i 30 gg successivi, e comunque nel corso dell’attività istruttoria dell’ufficio competente di cui all’articolo 6, comma 2 del regolamento, presenti una preliminare proposta di impegni condizionata inderogabilmente alla immediata cessazione della condotta che gli è stata contestata e a cui fa seguito, nei successivi 20 giorni, una proposta definitiva. In tal caso, e previa verifica di ammissibilità di quest’ultima, il procedimento sanzionatorio resta sospeso fino a definitiva verifica di corretta esecuzione degli impegni ed in tale ultimo caso definitivamente archiviato.