Indice di pagina
Panoramica
La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art.1, comma 6, lett. a) n.9), in combinato disposto con l'articolo 26 del decreto legislativo n. 207 dell’8 novembre 2021, con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) n. 2018/1972, attribuisce, in via generale all'Autorità, il potere di dirimere le controversie insorte tra imprese di comunicazioni elettroniche e/o di imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso ed interconnessione derivanti dallo stesso Codice.
L'Autorità esercita tale funzione attraverso l'adozione di propri Regolamenti che disciplinano le fasi procedimentali secondo le leggi primarie (Delibera n. 226/15/CONS recante "Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori", di seguito Regolamento).
In particolare, l'articolo 2 commi 1 e 2 del Regolamento, precisa che sono rimesse alla competenza dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 23 del Codice: "le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal Codice, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione".
Inoltre, il Decreto legislativo n. 33/2016, , ha individuato l'Autorità quale organismo competente per la risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, e operatori di rete, in relazione ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 di cui al Decreto medesimo.
L'Agcom definisce tali controversie, adottando una decisione vincolante, anche in materia di fissazione di termini e condizioni eque e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiesto. A tal fine, con Delibera n. 449/16/CONS, sono state apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui alla Delibera n. 226/15/CONS.
L'attuale Regolamento, pertanto, si compone, di tre titoli:
- il primo recante definizioni ed ambito di applicazione;
- il secondo riguardante le controversie ordinarie, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle Comunicazioni elettroniche;
- il terzo riguardante le controversie speciali sull'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto.
Le controversie ordinarie
Con riferimento alle controversie ordinarie, il Regolamento - nelle ipotesi di improcedibilità derivante dalla proposizione di azione di una delle parti dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo
ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, prevede la possibilità che l'Autorità, oltre ad archiviare il procedimento (per intervenuta improcedibilità), si pronunci comunque sulle relative questioni con un atto interpretativo generale, qualora le stesse siano di particolare importanza e la loro definizione contribuisca al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 13 del Codice.
Per quanto concerne la fase cautelare è confermata dal Regolamento la possibile adozione di un provvedimento Presidenziale, nei casi di estrema gravità e urgenza a tutela dei diritti dell'utenza finale.
Conformemente ai principi che governano l'azione amministrativa, in particolare quelli dell'efficacia e della speditezza, è ribadito l'utilizzo della fase conciliativa, in ogni fase del procedimento, in quanto il tentativo di conciliazione, rappresenta un valido strumento alternativo per la compiuta definizione della controversia.
Le controversie speciali
Le controversie specialiricomprendono le controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche nonché tra operatori di rete o tra proprietari di unità immobiliari o condomini e operatori di rete, in relazione ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 di cui al Decreto.
In ossequio a quanto previsto dall'articolo 8 del citato Decreto, in tema di infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 449/16/CONS, l'Autorità ha anche approvato, con la Delibera n. 293/21/CONS, le "Linee guida in materia di accesso alle unità immobiliari dei condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica".
Il provvedimento, adottato in esito alla consultazione pubblica con i soggetti interessati, avviata con Delibera n. 85/21/CONS, si colloca nell'ambito delle iniziative e delle disposizioni tese alla semplificazione dei processi autorizzativi per la realizzazione e la rapida diffusione sull'intero territorio nazionale delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ed anche al fine di ridurre i casi di controversie che possono insorgere a causa, principalmente, di una scarsa conoscenza del quadro normativo di riferimento vigente in materia. Tale circostanza, infatti, incide negativamente sulle tempistiche di realizzazione delle reti in fibra ottica e, per l'effetto, sull'attivazione dei servizi di comunicazioni elettroniche ad alta velocità richiesti dai clienti finali.
Le Linee guida, richiamando le definizioni ed il quadro dei diritti e degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di accesso alle infrastrutture fisiche all'interno degli edifici, forniscono le indicazioni sul corretto svolgimento delle attività di sviluppo delle reti in fibra ottica, sulle condotte da tenere in fase di richiesta di accesso alla proprietà e alle infrastrutture fisiche esistenti, sui prezzi per l'accesso all'infrastruttura esistente, sulla gestione delle attività di attivazione e migrazione, nonché sulle modalità di risoluzione delle relative controversie.
Per approfondimenti : vai ai Provvedimenti in materia di controversie tra operatori
Il trattamento dei dati personali concernenti le procedure per la risoluzione delle controversie che coinvolgono operatori di comunicazione elettronica, gestori di infrastrutture fisiche, proprietari di immobili e condomini è regolato dalla seguente informativa - Informativa privacy
Competenze
Controversie piattaforme d'accesso
Determina 11/24/DRS
Pubblicazione della proposta di impegni relativa al procedimento sanzionatorio Cont. n. 1/24/DRS presentata da Telecom Italia Sparkle S.p.A. ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, art.14 bis.