Il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 ha introdotto nell'ordinamento europeo un insieme di norme in materia di Open Internet, attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione nuove funzioni in materia di regolamentazione, vigilanza ed enforcement, per garantire il diritto degli utenti ad una Internet aperta. In base al principio di neutralità della rete, l'accesso ad Internet deve essere trattato in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario. 

FAQ

Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a promuovere la disponibilità dell'accesso a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico e in maniera non discriminatoria. A tal fine, possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica e ai fornitori di servizi di accesso a Internet requisiti tecnici di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie. 

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. 

Infine, il Regolamento prevede che le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino annualmente relazioni in merito alle attività svolte in materia di vigilanza e ai principali risultati raggiunti, e che queste siano trasmesse alla Commissione europea e al Gruppo europeo dei regolatori (BEREC). 

Le Linee guida del BEREC forniscono indicazioni per l'attuazione delle regole europee in materia di Open Internet da parte delle autorità nazionali, con particolare riferimento a: libertà d'uso di apparecchiature terminali, pratiche tecniche e commerciali, misure di gestione del traffico e misure di trasparenza nei contratti di fornitura. 

Dall'entrata in vigore del Regolamento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha esercitato i poteri in materia di Open Internet e ha sottoposto a stretto monitoraggio il rispetto degli articoli 3 e 4 del Regolamento. In particolare, l'Autorità ha intrapreso diverse azioni volte a garantire la libertà di scelta delle apparecchiature terminali, un'intensa attività di vigilanza che ha interessato le cosiddette offerte zero-rating e le pratiche di gestione del traffico e ha messo in atto misure per garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e la qualità delle connessioni.   

Dal 2017 Agcom pubblica annualmente una Relazione sulle attività svolte e sui principali risultati raggiunti in tale ambito e partecipa attivamente ai lavori dei Gruppi di esperti del BEREC relativi all'attuazione della normativa europea. 

Già in passato, il tema della neutralità della rete è stato oggetto di approfondimenti da parte di Agcom, mediante la pubblicazione di indagini conoscitive, l'indizione di seminari e consultazioni pubbliche per instaurare un confronto costruttivo con i principali attori del mercato.  

Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione ed i fornitori di servizi di comunicazione non possono rifiutare di collegare alla propria rete l'apparecchiatura terminale scelta dall'utente, purché questa soddisfi i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, né possono imporre oneri aggiuntivi, ritardi ingiustificati o discriminare la qualità dei servizi offerti. 

I fornitori di accesso alla rete sono inoltre tenuti a veicolare, tramite i canali di assistenza, informazioni adeguate, circa la modalità di connessione alla rete e di configurazione dell'apparato sostitutivo o integrativo prescelto. 

Nel caso in cui gli operatori offrano il terminale in abbinamento con il servizio di connettività devono indicare nel dettaglio le condizioni di fornitura, nonché garantire che il consumatore possa sceglierne uno proprio fornendo tutte le specifiche necessarie. In particolare, nei casi di fornitura del terminale a titolo oneroso, l'operatore dovrà indicare eventuali costi di installazione, il numero ed il valore delle rate di noleggio e le condizioni di riscatto della proprietà del terminale. Diversamente, nel caso in cui l’apparecchiatura terminale sia fornita a titolo gratuito, il consumatore deve essere informato delle condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura, nonché avere ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative al servizio di accesso ad Internet dalle condizioni che regolano l'uso del terminale. 

I fornitori di servizi di accesso ad Internet consentono agli utenti finali la corretta configurazione dei parametri del terminale che siano necessari per la fruizione di servizi di connettività, fornendo all’utente finale, senza oneri aggiuntivi, le specifiche e tutti i parametri necessari per la corretta configurazione del servizio sul proprio apparato o implementando un servizio di autoconfigurazione. 

Considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale, per le offerte in tecnologia FTTH, è ammessa la restrizione in materia di scelta dell’ONT a condizione che la stessa non sia integrata con il router. Nel caso in cui l’offerta preveda una ONT integrata con il router, deve essere sempre possibile per l’utente richiedere la fornitura e l’installazione di una ONT esterna. In tal caso, la volontà dell’utente di avere una ONT esterna (funzionale alla libera scelta del terminale) dev’essere accertata esplicitamente già in sede di conclusione del contratto. Inoltre, qualora l’utente nel corso dell’esecuzione del contratto decida successivamente di volere usare un proprio apparato, i tempi di installazione dell’ONT esterna dovranno essere tempestivi (segnatamente, entro 5 giorni lavorativi). 

Considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale, è ammessa la restrizione all’impiego di apparecchiature terminali scelte autonomamente dall’utente per gli operatori che utilizzano la tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) limitatamente alla componente di ricetrasmissione fornita dall’operatore FWA. Detta restrizione è autorizzata a condizione che gli eventuali costi di fornitura delle apparecchiature per cui è ristretta la libertà di scelta, così come gli eventuali costi di prestazioni collegate a tale fornitura, quali, ad esempio, l’installazione e la manutenzione, siano trasparenti e proporzionati, e che ne venga data adeguata informativa all’utente finale.