Cover che illustra una ricercatrice a lavoro

Panoramica

L’articolo 40 del Digital Services Act (DSA) prevede che i ricercatori possano accedere ai dati provenienti da piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) o motori di ricerca di grandi dimensioni (VLOSE), al fine di studiare i rischi sistemici nell’Unione Europea e valutare le relative misure di mitigazione.

Ai sensi dell’articolo 40 del DSA, esistono due modalità tramite cui i ricercatori - che utilizzano i dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione o alla valutazione dell'adeguatezza, dell'efficienza e degli impatti delle misure di mitigazione dei rischi - possono accedere ai dati:

  • Accesso ai dati pubblici – Articolo 40, paragrafo 12

In questo caso, un ricercatore che soddisfa i criteri pertinenti (art. 40, par. 8, lett. da b) a e)) può fare direttamente richiesta di accesso ai dati a una VLOP o VLOSE. Tale tipo di accesso può includere, ad esempio, l’accesso a una libreria di contenuti o a un’API di post pubblici.

  • Accesso ai dati per i ricercatori abilitati – Articolo 40, paragrafi da 4 a 11

Possono accedere ai dati non pubblicamente disponibili i ricercatori che hanno ricevuto lo status di “ricercatore abilitato” da un Coordinatore dei Servizi Digitali (Digital Services Coordinator, DSC), secondo i criteri stabiliti all’articolo 40, par. 8, del DSA. Il ricercatore può così richiedere l’accesso a dati non pubblici detenuti da una VLOP/VLOSE, in maniera limitata e proporzionata allo scopo della ricerca. Una volta ottenuto lo status di “ricercatore abilitato” da parte del DSC del Paese di stabilimento della VLOP/VLOSE di interesse del ricercatore, il DSC di stabilimento dovrà formulare una richiesta motivata alla VLOP/VLOSE interessata.

 

Come accedere ai dati pubblicamente accessibili (Articolo 40, paragrafo 12, del DSA)

Prima di fare richiesta per lo status di ricercatore abilitato, i ricercatori devono valutare se l’accesso ai dati pubblici sia sufficiente per i propri obiettivi di ricerca.

Per accedere ai dati pubblicamente disponibili i ricercatori devono rivolgersi direttamente alla VLOP/VLOSE di interesse. Le informazioni sulle modalità di richiesta sono pubblicate sui relativi siti web. 

AGCOM non può presentare richieste di accesso ai dati pubblici (Articolo 40, paragrafo 12, del DSA) per conto dei ricercatori.

Le VLOP/VLOSE devono concedere l’accesso ai ricercatori quando:

  • i dati sono pubblicamente accessibili;
  • il ricercatore è affiliato a un’organizzazione senza scopo di lucro;
  • il ricercatore non dipende da interessi commerciali;
  • il finanziamento della ricerca è stato dichiarato;
  • il ricercatore garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati e la protezione dei dati personali;
  • il ricercatore dimostra che l’accesso ai dati pubblici è proporzionato e necessario per rilevare, identificare e comprendere i rischi sistemici.

 

Come accedere ai dati non pubblicamente disponibili in qualità di ricercatore abilitato (Articolo 40, paragrafi da 4 a 11)

L’Atto Delegato sull’accesso ai dati della Commissione Europea disciplina in dettaglio le modalità di presentazione delle richieste per l’ottenimento dello status di “ricercatore abilitato”, i requisiti per la formulazione delle richieste motivate di accesso ai dati da parte del DSC di stabilimento della VLOP/VLOSE, le condizioni cui VLOP/VLOSE devono conformarsi nel fornire i dati richiesti. L’Atto delegato è in vigore dal 29 ottobre 2025.

Consulta il testo integrale dell’Atto Delegato sull’Accesso ai Dati 

 

Requisiti per ottenere lo status di ricercatore abilitato

Per ottenere l’accesso ai dati di una VLOP o VLOSE che non siano pubblicamente disponibili, il ricercatore deve presentare al DSC di riferimento una domanda dettagliata che dimostri la conformità ai criteri dell’articolo 40, paragrafo 8, del DSA:

I principali requisiti sono:

  • affiliazione a un organismo di ricerca;
  • indipendenza da interessi commerciali;
  • dichiarazione dei finanziamenti del progetto;
  • capacità di garantire le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta e di proteggere i dati personali, con misure tecniche e organizzative adeguate;
  • proporzionalità tra richiesta di dati (e periodo di riferimento dell’accesso ai dati) e scopo e risultati attesi della ricerca;
  • contributo all’analisi dei rischi sistemici e alla valutazione delle misure di mitigazione;
  • impegno a rendere pubblici i risultati della ricerca a titolo gratuito entro un termine ragionevole dalla conclusione dello studio.

 

Come presentare la domanda per il conferimento dello status di “ricercatore abilitato”

Le domande devono essere presentate in lingua inglese attraverso il Portale DSA per l’Accesso ai Dati della Commissione Europea

Un ricercatore che desidera accedere ai dati da una VLOP/VLOSE può procedere in due modi:

Percorso 1: presentare la domanda direttamente al DSC del Paese di stabilimento della piattaforma o del motore di ricerca di grandi dimensioni di proprio interesse, che, una volta verificata la completezza delle informazioni contenute della richiesta, procederà alla valutazione della domanda e all’eventuale accreditamento del ricercatore. 

Consulta l’elenco di tutte le VLOP/VLOSE designate

Percorso 2: presentare la domanda al DSC del Paese membro dell’organismo di appartenenza del ricercatore. Nel caso in cui il DSC del Paese dell’organismo di ricerca verifichi la completezza delle informazioni, la richiesta verrà inoltrata al DSC di stabilimento della VLOP/VLOSE unitamente a una valutazione iniziale relativa alla presenza dei requisiti e delle condizioni necessarie all’eventuale accreditamento del ricercatore. 

La decisione finale sul conferimento dello status di “ricercatore abilitato” sarà di esclusiva competenza del DSC del Paese di stabilimento della piattaforma o del motore di ricerca di grandi dimensioni di interesse del ricercatore.

L’Italia non è al momento Paese di stabilimento di alcuna piattaforma o motore di ricerca di grandi dimensioni.

Qualora si scelga il percorso 2, AGCOM non potrà comunque essere considerata il DSC competente a inoltrare le richieste motivate di accesso ai dati alle VLOP/VLOSE. 

Si consiglia ai ricercatori di consultare l’Autorità (attraverso l’indirizzo mail art40DSA@agcom.it) prima di inoltrare una richiesta di accreditamento sul portale della Commissione Europea.

Si consiglia ai ricercatori di consultare in anticipo il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della propria organizzazione di ricerca, in particolare in caso di richiesta di accesso a dati personali nell’ambito della propria proposta di ricerca.

Altri dati utili ai ricercatori