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Verifiche su concentrazioni e intese

Il  decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi) al Titolo VI, affida all'Autorità competenze a tutela della concorrenza e del pluralismo nel settore dei media (c.d. "pluralismo esterno").

In particolare, devono essere notificate all'Autorità, ai fini delle verifiche di cui all'art. 51, comma 3, del Testo Unico:

a) le intese e le operazioni di concentrazione che intervengono tra soggetti operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), nonché le intese e le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249), qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superi le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i., come aggiornate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio provvedimento;

b) le intese e le operazioni di concentrazione che intervengono tra soggetti che operano tutti nel SIC, nonché le intese e le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti operi nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC, qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versino nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 51 del Testo Unico.

Le notifiche preventive sono comunicate 7 giorni in anticipo rispetto al perfezionamento dell'operazione.

Ai fini della verifica di cui all'art. 51, comma 3, lettera d) del Testo Unico, nelle more dell'accesso diretto, da parte dell'Autorità, agli archivi dei titoli autorizzatori dei fornitori di servizi di media, gestiti dal Ministero dello Sviluppo economico, i soggetti che operano nel SIC sono tenuti a comunicare le operazioni di acquisizione o di voltura di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale e la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), nonché di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media radiofonici in ambito nazionaleTali operazioni sono comunicate entro quindici giorni dal perfezionamento.

Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 265/22/CONS del 19 luglio 2022.

Ad esito dell'istruttoria preliminare, l'Autorità adotta la decisione di non avviare l'istruttoria ovvero di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

L'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, o il suo tardivo adempimento è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del Testo Unico.

Modulistica notifica intese e operazioni di concentrazione


 

Qualora un'intesa o un'operazione di concentrazione soggetta a verifica integri un trasferimento di proprietà di società radiotelevisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve essere presentata anche la specifica istanza di autorizzazione

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le verifiche su operazioni di concentrazione e intese tra soggetti operanti nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC)

Il  decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi) al Titolo VI, affida all'Autorità competenze a tutela della concorrenza e del pluralismo nel settore dei media (c.d. "pluralismo esterno").

In particolare, devono essere notificate all'Autorità, ai fini delle verifiche di cui all'art. 51, comma 3, del Testo Unico:

a) le intese e le operazioni di concentrazione che intervengono tra soggetti operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), nonché le intese e le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249), qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superi le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i., come aggiornate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio provvedimento;

b) le intese e le operazioni di concentrazione che intervengono tra soggetti che operano tutti nel SIC, nonché le intese e le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti operi nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC, qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versino nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 51 del Testo Unico.

Le notifiche preventive sono comunicate 7 giorni in anticipo rispetto al perfezionamento dell'operazione.

Ai fini della verifica di cui all'art. 51, comma 3, lettera d) del Testo Unico, nelle more dell'accesso diretto, da parte dell'Autorità, agli archivi dei titoli autorizzatori dei fornitori di servizi di media, gestiti dal Ministero dello Sviluppo economico, i soggetti che operano nel SIC sono tenuti a comunicare le operazioni di acquisizione o di voltura di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale e la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), nonché di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media radiofonici in ambito nazionaleTali operazioni sono comunicate entro quindici giorni dal perfezionamento.

Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 265/22/CONS del 19 luglio 2022.

Ad esito dell'istruttoria preliminare, l'Autorità adotta la decisione di non avviare l'istruttoria ovvero di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

L'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, o il suo tardivo adempimento è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del Testo Unico.

Modulistica notifica intese e operazioni di concentrazione


 

Qualora un'intesa o un'operazione di concentrazione soggetta a verifica integri un trasferimento di proprietà di società radiotelevisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve essere presentata anche la specifica istanza di autorizzazione

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le verifiche su operazioni di concentrazione e intese tra soggetti operanti nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC)