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Secondary ticketing

Con il termine secondary ticketing ci si riferisce alla rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, titoli che sono stati acquistati dai canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti degli organizzatori, siti internet di rivendita primari).

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" ha introdotto, all'art. 1, comma 545, una nuova fattispecie di illecito amministrativo consistente nella "vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione". Viene fatta salva unicamente "la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali".

Per "titolari di sistemi di emissione di biglietti" si intendono i soggetti cui è stata concessa un'autorizzazione dall'Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento della stessa Agenzia del 22 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e s.m.i. recante "Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature".

La violazione del divieto contenuto nell'art. 1, comma 545 della legge summenzionata "è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica […] con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie".

La summenzionata autorizzazione è concessa dall'Agenzia delle Entrate a fronte della conformità dei sistemi di emissione dei titoli di accesso al decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, concernente le norme di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche. Il decreto prevede che il sistema impiegato per l'emissione dei biglietti sia dotato di un algoritmo che permette la generazione e apposizione di un "sigillo fiscale", il quale consente la registrazione univoca delle transazioni, comunicate con cadenza giornaliera all'Agenzia delle entrate, al fine del calcolo delle imposte dovute sul valore nominale dei titoli emessi.

Le misure tecniche di dettaglio sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019 adottate a valle del procedimento di notifica alla Commissione Europea che ne ha, dunque, ratificato l'ammissibilità rispetto al diritto europeo. Al capo III del provvedimento in parola, segnatamente ai punti 6.3 e 6.4, vengono espressamente declinati i parametri tecnici della procedura di cambio nominale dei titoli di accesso (6.3) e della procedura di intermediazione per la rivendita (6.4).

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di secondary ticketing

Con il termine secondary ticketing ci si riferisce alla rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, titoli che sono stati acquistati dai canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti degli organizzatori, siti internet di rivendita primari).

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" ha introdotto, all'art. 1, comma 545, una nuova fattispecie di illecito amministrativo consistente nella "vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione". Viene fatta salva unicamente "la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali".

Per "titolari di sistemi di emissione di biglietti" si intendono i soggetti cui è stata concessa un'autorizzazione dall'Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento della stessa Agenzia del 22 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e s.m.i. recante "Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature".

La violazione del divieto contenuto nell'art. 1, comma 545 della legge summenzionata "è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica […] con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie".

La summenzionata autorizzazione è concessa dall'Agenzia delle Entrate a fronte della conformità dei sistemi di emissione dei titoli di accesso al decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, concernente le norme di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche. Il decreto prevede che il sistema impiegato per l'emissione dei biglietti sia dotato di un algoritmo che permette la generazione e apposizione di un "sigillo fiscale", il quale consente la registrazione univoca delle transazioni, comunicate con cadenza giornaliera all'Agenzia delle entrate, al fine del calcolo delle imposte dovute sul valore nominale dei titoli emessi.

Le misure tecniche di dettaglio sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019 adottate a valle del procedimento di notifica alla Commissione Europea che ne ha, dunque, ratificato l'ammissibilità rispetto al diritto europeo. Al capo III del provvedimento in parola, segnatamente ai punti 6.3 e 6.4, vengono espressamente declinati i parametri tecnici della procedura di cambio nominale dei titoli di accesso (6.3) e della procedura di intermediazione per la rivendita (6.4).

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di secondary ticketing