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Registro degli operatori di comunicazione

Attenzione:
prima di procedere consultare la pagina Avvisi agli operatori.

 

La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze di questa Autorità, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli operatori di comunicazione e postali.

Il Registro ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), che ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di organizzazione e tenuta del ROCCon la delibera n. 270/23/CONS, l'Autorità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha disposto, per i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, l'obbligo di iscrizione al Registro, che ha così cambiato la sua denominazione in Registro degli operatori di comunicazione e postali.

Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell'Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l'Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.

 

L'iscrizione al Registro comporta il trattamento dei dati personali del soggetto che effettua l'iscrizione e funge da punto di contatto con l'Autorità. Per conoscere finalità e modalità del trattamento si invita a consultare la relativa informativa 

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La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze di questa Autorità, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli operatori di comunicazione e postali.

Il Registro ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), che ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di organizzazione e tenuta del ROCCon la delibera n. 270/23/CONS, l'Autorità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha disposto, per i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, l'obbligo di iscrizione al Registro, che ha così cambiato la sua denominazione in Registro degli operatori di comunicazione e postali.

Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell'Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l'Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.

 

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