Avvio delle procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre ai sensi dell’articolo 1, comma 147, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n.190

Data del documento
29/01/2015
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

L’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, nell’apportare modificazioni all’articolo 6 della legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, ha dettato ulteriori compiti per l’Autorità in materia di pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre. La norma stabilisce che entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

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