Ordine nei confronti del Comune di Albisola Superiore (SV) per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

Data del documento
05/06/2024
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
Settore

Sindaco e Assessori, in quanto organi esecutivi dell’Ente Comune, nello svolgimento delle attività indispensabili all’efficace assolvimento delle funzioni dell’Ente, sono vincolati al rispetto del divieto recato dall’art. 9 della legge n. 28/2000 anche laddove utilizzino mezzi e risorse non imputabili formalmente all’Amministrazione. Pertanto i messaggi provenienti da soggetti che rivestono cariche pubbliche e che in tale veste utilizzano profili social, non separando nettamente l’informazione indispensabile all’assolvimento delle proprie funzioni dalle comunicazioni a fini di propaganda elettorale, costituiscono la fattispecie che il legislatore ha voluto stigmatizzare in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire […] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.

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