Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Wind Tre S.p.A. per la violazione dell’art. 98 – septies decies, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come rifuso dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, in combinato disposto con l’art. 6, dell’Allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS (Contestazione n. 4/24/DTC)
A partire dal mese di luglio 2023, sono pervenute diverse segnalazioni da parte di utenti che hanno lamentato l’illegittimità di una modifica unilaterale delle condizioni giuridiche ed economiche delle offerte di telefonia mobile “Pieno Wind” e “Pieno Wind SMS” attuata da Wind Tre a decorrere dal 22 gennaio 2024.
Alla luce delle verifiche svolte d’ufficio e dei dati e documenti richiesti alla Società, la manovra posta in essere da Wind Tre non è risultata riconducibile a un legittimo esercizio di jus variandi così come delineato dall’art. 98 – septies decies, comma 5, del Codice, atteso che la Società, per le citate offerte, ha proceduto non già a una modifica di una componente di tali opzioni, ma piuttosto a una definitiva cessazione del servizio di autoricarica costituente l’oggetto specifico di tali offerte.
Sotto diverso profilo, non sono risultati neppure rispettati i previsti obblighi di trasparenza e completezza delle informative rese agli utenti.