Archiviazione del procedimento avviato nei confronti dell’associazione culturale Rosa nel Deserto (fornitore del servizio di media audiovisivo identificato dal marchio “Telepontina”), per la presunta violazione degli artt. 36-bis, comma 1, lett. A), 39 e 40-bis del d.lgs. N. 117/2005 e dell’art. 3, comma 7, della delibera n. 538/01/CSP. (Contestazione n. 3/2015/Co.re.com. Lazio-fasc. 22/16/MS-CRC)

Data del documento
28/07/2016
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
Settore

Si condivide il rilievo dell’Associazione, secondo cui si è in presenza di una forma di informazione e non di pubblicità (amplius di comunicazione commerciale), perché i dati del prodotto sono di importanza maggiore per la trasmissione rispetto al prodotto stesso.
La natura informativa e non commerciale delle comunicazioni fornite e delle immagini mostrate nelle trasmissioni in contestazione esclude l’applicabilità degli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 39, 40-bis del d.lgs. n. 117/2005 e dell’art. 3, comma 7, della delibera n. 538/01/CSP, che viceversa postulano la sussistenza di una forma di comunicazione commerciale, nel caso di specie non configurabile.

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