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Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su internet

Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su internet

Con la delibera n. 481/14/CONS del 23 settembre 2014, l'Autorità ha istituito l'Osservatorio permanente delle forme di garanzia e di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete internet al fine di analizzare le problematiche connesse all'utilizzo di internet e dei social network e di verificare l'efficacia delle procedure adottate dagli operatori. I fenomeni oggetto del monitoraggio saranno: l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'hate speech e la diffusione di contenuti deplorevoli.

L'Osservatorio opera mediante due direttrici:

  1. la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto a internet e ai social network;
  2. l'analisi delle policies adottate dagli operatori per la salvaguardia dei valori e degli utenti più sensibili e la valutazione della relativa efficacia.

Quadro giuridico di riferimento nazionale – le competenze dell'Autorità

Non essendo possibile individuare un complesso di norme specificamente devolute alla tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete Internet, si è richiamata l'attenzione sugli specifici compiti che la normativa vigente attribuisce all'Autorità in tema di tutela dei minori.

  • La legge istitutiva (art. 1, comma 6, lett. b), n. 6 della legge n. 249/97): competenza specifica in materia di tutela dei minori (con attribuzione di ruolo specifico anche all'autoregolamentazione e alla co-regolamentazione).
  • Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici: principi fondamentali del sistema radiotelevisivo e rispetto per la dignità umana (art. 32, comma 5)
  • Il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70: l'Autorità amministrativa competente può limitare la libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro "per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana" (Art. 5, comma 1, lett. a).

 

Per la consultazione:

  • Le ricerche
  • I social network
  • Collaborazione con le associazioni di consumatori
  • Collaborazione con i Comitati regionali per le comunicazioni
  • Collaborazione con le Università
  • Collaborazione con altre istituzioni

 

Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su internet

Con la delibera n. 481/14/CONS del 23 settembre 2014, l'Autorità ha istituito l'Osservatorio permanente delle forme di garanzia e di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete internet al fine di analizzare le problematiche connesse all'utilizzo di internet e dei social network e di verificare l'efficacia delle procedure adottate dagli operatori. I fenomeni oggetto del monitoraggio saranno: l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'hate speech e la diffusione di contenuti deplorevoli.

L'Osservatorio opera mediante due direttrici:

  1. la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto a internet e ai social network;
  2. l'analisi delle policies adottate dagli operatori per la salvaguardia dei valori e degli utenti più sensibili e la valutazione della relativa efficacia.

Quadro giuridico di riferimento nazionale – le competenze dell'Autorità

Non essendo possibile individuare un complesso di norme specificamente devolute alla tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete Internet, si è richiamata l'attenzione sugli specifici compiti che la normativa vigente attribuisce all'Autorità in tema di tutela dei minori.

  • La legge istitutiva (art. 1, comma 6, lett. b), n. 6 della legge n. 249/97): competenza specifica in materia di tutela dei minori (con attribuzione di ruolo specifico anche all'autoregolamentazione e alla co-regolamentazione).
  • Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici: principi fondamentali del sistema radiotelevisivo e rispetto per la dignità umana (art. 32, comma 5)
  • Il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70: l'Autorità amministrativa competente può limitare la libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro "per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana" (Art. 5, comma 1, lett. a).

 

Per la consultazione:

  • Le ricerche
  • I social network
  • Collaborazione con le associazioni di consumatori
  • Collaborazione con i Comitati regionali per le comunicazioni
  • Collaborazione con le Università
  • Collaborazione con altre istituzioni