Qualità della prestazione: periodo di attivazione, penali e indennizzi
La delibera n. 78/08/CIR aveva già accorciato i tempi di realizzazione della portabilità del numero mobile portandola da cinque a tre giorni lavorativi e introdotto un sistema di penali che aveva consentito di migliorare il processo interoperatore. Tali cambiamenti sono stati apprezzati dai clienti che, come dimostrato dall'incremento nel numero di portabilità, hanno aumentato le richieste di portabilità e significativamente ridotto i reclami inoltrati all'Autorità.
Il nuovo regolamento, approvato con la delibera n. 147/11/CIR, avendo l'obiettivo di ridurre i tempi della portabilità riferendolo al periodo osservato dalla clientela (periodo di attivazione) e di migliorare contemporaneamente la qualità della prestazione, ha previsto che il cut-over, ovvero l'effettivo passaggio del numero mobile da un operatore all'altro, sia effettuato non al termine del primo giorno lavorativo bensì nelle prime ore del mattino seguente, prima cioè dell'inizio della seconda giornata lavorativa, al fine di permettere agli addetti di porre rimedio tempestivamente a eventuali malfunzionamenti del processo che potrebbero causare disagi alla clientela.
Sempre al fine di migliorare la qualità della prestazione, l'Autorità con tale regolamento ha reso obbligatorio, affiancando al sistema delle penali, introdotto dalla delibera n. 78/08/CIR per incentivare gli operatori ad agire al meglio, il sistema di scambio di informazioni tra gli operatori al fine di gestire efficacemente eventuali errori e/o malfunzionamenti dei sistemi e ripristinare rapidamente il normale processo di portabilità.
Infine per quanto riguarda gli indennizzi ai clienti in caso di ritardo nella portabilità del numero, si è individuato nell'operatore ricevente (recipient) il soggetto al quale il cliente si rivolgerà con procedure semplici e non onerose e che lo indennizzerà in caso di ritardo, indipendentemente dall'operatore responsabile del ritardo stesso. L'Autorità ha valutato, infatti che in tal modo è più semplice per il cliente accedere all'indennizzo avendo come unico interlocutore l'operatore con il quale ha stabilito il nuovo rapporto contrattuale. Nello stesso tempo ha tenuto conto del fatto che il recipient, qualora non sia il responsabile del ritardo, come previsto dal regolamento, si vedrebbe ristorato dalle penali che l'operatore che lo ha causato gli deve, salvo casi eccezionali.
Tenendo conto, inoltre, che in alcuni casi il ritardo può essere dovuto ai limiti di sistema, quali ad esempio la capacità di evasione insufficiente, piuttosto che agli errori di un operatore, l'Autorità ha esonerato l'operatore ricevente dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo quando il ritardo è limitato a due giorni lavorativi. Peraltro, l'esperienza maturata nel monitoraggio della prestazione di portabilità che l'Autorità effettua con i dati forniti dagli operatori, sembra confermare che la probabilità che senza cause attribuibili ad un operatore si possano raggiungere tre giorni lavorativi di ritardo sembra essere piuttosto remota. L'indennizzo, tuttavia, è dovuto dal terzo giorno, e in tal caso vengono calcolati nel risarcimento anche i primi due giorni lavorativi.
E' previsto, peraltro, che sia sempre possibile per il cliente accedere alle procedure di risoluzione delle controversie, qualora non si ritenga soddisfatto.
In conclusione, dal 1° gennaio 2013, qualora il cliente ottenga la portabilità del numero con un ritardo superiore a due giorni lavorativi, su richiesta, potrà ottenere un indennizzo stabilito dall'operatore e comunque non inferiore a 2,5 € per ogni giorno di ritardo (7,5 € per tre giorni lavorativi di ritardo, 10 € per quattro giorni lavorativi di ritardo e così via). Le modalità di richiesta, stabilite dall'operatore, dovranno essere semplici e non onerose per il cliente, ad esempio potranno essere inoltrate tramite chiamata o invio fax al customer care ovvero a un numero gratuito, via e-mail, via web, via fax e comunque dovranno essere escluse categoricamente chiamate a numeri per servizi a sovrapprezzo.