Produzione audiovisiva europea e indipendente
- Quadro normativo di riferimento
- Deroghe dagli obblighi di programmazione e investimenti
Quadro normativo di riferimento
Disciplina comunitaria
I principi fondamentali in materia della promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente sono stati inizialmente introdotti – con l'obiettivo di promuovere la ricchezza della diversità culturale e linguistica, la salvaguardia del patrimonio culturale europeo e la circolazione nel mercato interno dalla produzione dell'industria audiovisiva degli Stati membri – dagli articoli 4 e 5 della Direttiva comunitaria 89/552/CEE del Consiglio europeo (la cd. direttiva "Televisione senza frontiere") e successivamente riaffermati e ampliati nei successivi interventi del legislatore europeo. Il testo attualmente in vigore è rappresentato dalla Direttiva 2018/1808/UE sui servizi di media audiovisivi ("Direttiva SMAV") che prevede una serie di disposizioni a tutela della promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente e introduce determinati obblighi di programmazione e investimento a favore dei produttori indipendenti in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi. Le disposizioni di riferimento sono gli articoli 13 (obblighi di programmazione e investimento per i servizi on-demand), 16 (programmazione per i servizi lineari) e 17 (programmazione e investimento per i servizi lineari).
L'articolo 16 prevede che gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, mentre l'articolo 17 dispone che gli Stati membri provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione — escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite — oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione, includendo, altresì, una quota adeguata di opere recenti, ovvero quelle diffuse entro cinque anni dalla loro produzione.
L'articolo 13 è invece relativo agli obblighi per i fornitori di servizi di media a richiesta (di seguito anche "VOD") e ha subìto un'incisiva modifica nel 2018, in adeguamento allo sviluppo del mercato: nella formulazione attuale, prevede che gli Stati membri assicurino che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo. Inoltre, la medesima previsione dispone la possibilità, per gli Stati membri che chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, di estendere tale obbligo ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori, pur stabiliti altrove, con contributi proporzionati e non discriminatori. In tal caso, i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi e, se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone siffatto contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi. I contributi finanziari devono essere conformi al diritto dell'Unione, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.
Disciplina nazionale
La Direttiva SMAV è stata recepita nel nostro ordinamento dal d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (di seguito, "Testo unico") e le previsioni sulla produzione europea e indipendente si rinvengono negli articoli da 52 a 58, oltre a uno specifico obbligo recato dall'articolo 37, comma 11, sulle opere europee specificamente destinate ai minori.
Il legislatore italiano si è avvalso della facoltà riconosciutagli dall'articolo 13, comma 2, della Direttiva e ha, pertanto, esteso l'ambito di applicazione soggettivo ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro.
Le disposizioni del Testo unico richiedono, altresì, l'adozione di specifiche previsioni regolamentari, demandate da un lato all'AGCOM e dall'altro al Ministero della cultura e al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Regolamento dell'Autorità
Il Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti (c.d. Regolamento quote) è stato approvato con la Delibera n. 424/22/CONS del 14 dicembre 2022. Il Regolamento quote, in un'ottica di razionalizzazione, fonde in un unico testo, di organica lettura, sia le norme prescrittive del Testo unico che non necessitano di ulteriore disciplina di dettaglio, sia quelle propriamente espressione dell'esercizio discrezionale del potere regolamentare, nonché le previsioni regolamentari già preesistenti e che non necessitano di modifica ai sensi del nuovo quadro normativo.
Deroghe dagli obblighi di programmazione e investimento
L'articolo 56 del Testo Unico e gli articoli 8 e 9 del Regolamento quote ammettono la presentazione della richiesta di esenzione (art. 8) o di deroga, totale o parziale (art. 9), agli obblighi di programmazione e di investimento.
Sono esentati dagli obblighi di programmazione e investimento in opere europee i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari con un fatturato al di sotto di un totale annuo di 5 milioni di euro.
Con riferimento, invece, alla deroga, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
b) abbiano un fatturato riferito ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore a 10 milioni di euro;
c) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale abbia la responsabilità editoriale non consenta di approvvigionarsi da produttori indipendenti ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.
L'istanza di esenzione è presentata entro il termine del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esenzione, allegando ogni utile elemento a supporto.
L'istanza di deroga è presentata entro il termine del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede la deroga, allegando ogni utile elemento a supporto e documentando gli elementi richiesti dall'art. 9, comma 2, del Regolamento quote.
Le attività relative alle istanze di esenzione e di deroga pervenute da parte dei fornitori di servizi di media sono svolte dall'Ufficio servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale della Direzione servizi media dell'Autorità, che comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza di esenzione o di deroga, salva la possibilità di proroga di ulteriori sessanta giorni da parte del Consiglio per esigenze istruttorie.
I provvedimenti adottati dall'organo collegiale sono pubblicati sul sito dell'Autorità, oltre a essere notificati ai destinatari.
Le istanze per il rilascio delle esenzioni e delle deroghe vanno presentate formalmente su carta intestata da parte dell'operatore e devono includere le informazioni richieste, rispettivamente, dagli artt. 8 e 9 del Regolamento quote.
Le istanze devono essere trasmesse via posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it o a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione servizi media
Ufficio servizi pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
Via Isonzo 21/b
00198 ROMA