Conflitto di interessi
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215 recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) di cui all’art. 3, comma 1, lettera z) del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (TUSMA) e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e al citato Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.
Per “sostegno privilegiato” si intende qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine fornito al titolare di cariche di governo dalle imprese di cui sopra.
Per la risoluzione dei conflitti di interessi di interessi l’Autorità ha approvato un apposito Regolamento contenuto nella delibera n. 417/04/CONS e modificato prima con delibera n. 392/05/CONS e, successivamente, con delibera n. 682/11/CONS.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del regolamento, l’Autorità esercita le proprie competenze a) d’ufficio e b) sulla base di una denuncia, contenente i dati necessari ai fini dell’identificazione dell'impresa responsabile, una dettagliata descrizione dell'azione od omissione che ha integrato la presunta violazione, nonché l'indicazione del sostegno privilegiato derivante da tale comportamento.