Trasferimenti di proprietà
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni rilascia le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il relativo procedimento è disciplinato dall'articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 265/22/CONSdel 19 luglio 2022.
L'autorizzazione deve essere richiesta in caso di cambiamento dell'assetto proprietario di controllo, sia esso di maggioranza assoluta o relativa (nonché per qualsiasi altro atto o patto che determini il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 51, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi) di una società radiotelevisiva, ossia di un soggetto munito dei provvedimenti abilitativi previsti per l'esercizio delle seguenti attività:
i) operatore di rete di cui all'art. 3, lett. f), del Testo Unico;
ii) fornitore di servizi di media, di cui all'art. 3, lettere d), r), bb), dd), del Testo Unico;
iii) emittente radiofonica di cui all'art. 3, lett. hh), del Testo Unico;
iv) fornitore di servizi di media radiofonici di cui all'art. 3, lett. ii), del Testo Unico.
La relativa istanza deve essere presentata all'Autorità, entro 15 giorni dall'atto che determina il trasferimento di proprietà ovvero dalla conclusione del contratto preliminare tra le parti.
L'inottemperanza all'obbligo di presentazione dell'istanza, o la sua tardiva presentazione, è punita ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997.
Consultare l''elenco delle informazioni necessarie alla presentazione dell'istanza.
Qualora il trasferimento di proprietà integri un'operazione di concentrazione o intesa, soggetta alle verifiche di cui all'art.51, comma 3, del d. lgs. 8 novembre 2021, n.177, deve essere presentata anche la relativa notifica o comunicazione.