Par Condicio

Data di pubblicazione

La comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione

La legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina l’accesso ai programmi di informazione e di comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale e quello elettorale. È stata modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”) e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che ha emanato il Codice di autoregolamentazione per l’emittenza radiotelevisiva locale, introducendo un Capo II dedicato esclusivamente all’emittenza radiotelevisiva locale per l’esigenza di prevedere una disciplina più flessibile, rimessa, sia pure nel rispetto dei principi generali, ad un codice di autoregolamentazione (art. 11- quater della legge n. 28/00). Al fine di garantire la parità di genere nei mezzi di informazione, con la legge 23 novembre 2012, n. 215 è stato aggiunto all’articolo 1, della legge 28/00, il comma 2 bis, recante “Ai fini dell’applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini». 

La disciplina introdotta dalla legge n. 28/00 reca disposizioni molto rigorose per la propaganda politica nel periodo elettorale, che va dalla convocazione dei comizi sino alla chiusura della campagna elettorale, specialmente nei confronti dei fornitori di servizi di media ora individuati ai sensi del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi – TUSMA), in ragione della riconosciuta “pervasività” del  mezzo di comunicazione e della sua idoneità ad influire sulla formazione del consenso e della opinione degli utenti/telespettatori. Solo due disposizioni sono dedicate alla stampa quotidiana e periodica (artt. 7 e 8). 

Rientra nelle competenze attribuite dalla legge n. 249 del 1997  anche la tutela e la garanzia dei principi in materia di pluralismo dell’informazione e di correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell’informazione e di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche stabiliti dal citato TUSMA, e nelle leggi 22 febbraio 2000, n. 28 e 10 dicembre 1993, n. 515. 

Tale competenza investe anche i contenuti veicolati attraverso le piattaforme per la condivisione di video e social network, al fine di contrastare i fenomeni di disinformazione online, tenuto conto degli impegni assunti nell’ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali (delibera n. 423/17/CONS).

L'Autorità assolve i suoi compiti attraverso l’attività di monitoraggio televisivo e radiofonico dei fornitori di contenuti in ambito nazionale. A livello locale, l’attività di vigilanza è rimessa ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni.

Per tutti i referendum in ambito locale l’Autorità ha emanato la delibera n. 89/14/CONS, applicabile ai referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza locale, fatta eccezione per quelli costituzionalmente previsti.

Infine per il periodo non interessato dalle competizioni elettorali, la Commissione per l’indirizzo parlamentare e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità, sempre previa consultazione, hanno approvato due distinti regolamenti; in particolare l’Autorità ha emanato la delibera n. 200/00/CSP, integrata successivamente dalla delibera n. 22/06/CSP.

La tutela e la garanzia dei diritti: la Par Condicio

Il rispetto dei diritti fondamentali nel settore delle comunicazioni si realizza, dunque, anche attraverso la tutela e garanzia dei diritti riconosciuti ai soggetti politici per la parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione durante le campagne elettorali e non elettorali.

La legge 31 luglio 1997, n. 249 all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, assegna all’Autorità la competenza a garantire l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla “propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione”. 

Per questo, l’Autorità svolge funzioni di regolamentazione, vigilanza e sanzionatorie sull’osservanza delle norme, nonché delle disposizioni di attuazione emanate per ciascuna campagna elettorale, previa consultazione con la Commissione per l’indirizzo parlamentare e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e di quelle adottate dalla Commissione per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Verifica il rispetto dei princìpi in materia di pluralismo informativo ai sensi della normativa vigente anche attraverso i dati di monitoraggio sulle trasmissioni radiotelevisive; a livello locale tale attività è svolta dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità deputati a svolgere funzioni di garanzia e controllo sul territorio di competenza. 


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