Vai al contenuto

Internet Aperta – Net Neutrality

Il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (di seguito "Regolamento") ha introdotto nell'ordinamento europeo un nuovo insieme di norme in materia di net neutrality, attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione nuove funzioni in materia di regolamentazione, vigilanza ed enforcement, per garantire il diritto degli utenti ad una Internet aperta (art 3, 4 e 5 del Regolamento). In base al principio di neutralità della rete, l'accesso ad Internet deve essere trattato in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a promuovere la disponibilità dell'accesso a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico e in maniera non discriminatoria. A tal fine, possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica e ai fornitori di servizi di accesso a Internet requisiti tecnici di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Al riguardo, la legge n. 167 del 2017, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- Legge europea 2017", ha aumentato il potere deterrente dell'azione di vigilanza dell'Autorità, grazie all'introduzione di uno specifico presidio sanzionatorio che prevede la possibilità di imporre sanzioni da 120.000 a 2.500.000 euro nei casi di accertata violazione della normativa in materia di neutralità della rete.

Infine, il Regolamento prevede che le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino annualmente relazioni in merito alle attività svolte in materia di vigilanza e ai principali risultati raggiunti, e che queste siano trasmesse alla Commissione europea e al Gruppo europeo dei regolatori (BEREC).

Le Linee guida del Berec – pubblicate il 30 agosto 2016 – forniscono indicazioni per l'attuazione delle regole europee in materia di net neutrality da parte delle autorità nazionali, con particolare riferimento a: libertà d'uso di apparecchiature terminali, pratiche tecniche e commerciali, incluse le offerte c.d. zero rating, misure di traffic management e misure di trasparenza nei contratti di fornitura.

Dall'entrata in vigore del Regolamento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha esercitato i poteri derivatigli in materia di net neutrality ed ha sottoposto a stretto monitoraggio il rispetto degli articoli 3 e 4 del Regolamento. In particolare, l'Autorità ha intrapreso diverse azioni volte a garantire la libertà di scelta delle apparecchiature terminali, un'intensa attività di vigilanza ed enforcement che ha interessato le offerte zero-rating e le pratiche di traffic management, ed ha messo in atto misure per garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e la qualità delle connessioni.  

Dal 2017 AGCOM pubblica annualmente una Relazione sulle attività svolte e sui principali risultati raggiunti in tale ambito e partecipa attivamente ai lavori dei Gruppi di esperti del BEREC relativi all'attuazione della normativa europea.

Già in passato, il tema di un'Internet aperta è stata oggetto di approfondimenti da parte di Agcom, mediante la pubblicazione di indagini conoscitive, l'indizione di seminari e consultazioni pubbliche per instaurare un confronto costruttivo con i principali attori del mercato. 

Il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (di seguito "Regolamento") ha introdotto nell'ordinamento europeo un nuovo insieme di norme in materia di net neutrality, attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione nuove funzioni in materia di regolamentazione, vigilanza ed enforcement, per garantire il diritto degli utenti ad una Internet aperta (art 3, 4 e 5 del Regolamento). In base al principio di neutralità della rete, l'accesso ad Internet deve essere trattato in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a promuovere la disponibilità dell'accesso a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico e in maniera non discriminatoria. A tal fine, possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica e ai fornitori di servizi di accesso a Internet requisiti tecnici di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Al riguardo, la legge n. 167 del 2017, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- Legge europea 2017", ha aumentato il potere deterrente dell'azione di vigilanza dell'Autorità, grazie all'introduzione di uno specifico presidio sanzionatorio che prevede la possibilità di imporre sanzioni da 120.000 a 2.500.000 euro nei casi di accertata violazione della normativa in materia di neutralità della rete.

Infine, il Regolamento prevede che le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino annualmente relazioni in merito alle attività svolte in materia di vigilanza e ai principali risultati raggiunti, e che queste siano trasmesse alla Commissione europea e al Gruppo europeo dei regolatori (BEREC).

Le Linee guida del Berec – pubblicate il 30 agosto 2016 – forniscono indicazioni per l'attuazione delle regole europee in materia di net neutrality da parte delle autorità nazionali, con particolare riferimento a: libertà d'uso di apparecchiature terminali, pratiche tecniche e commerciali, incluse le offerte c.d. zero rating, misure di traffic management e misure di trasparenza nei contratti di fornitura.

Dall'entrata in vigore del Regolamento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha esercitato i poteri derivatigli in materia di net neutrality ed ha sottoposto a stretto monitoraggio il rispetto degli articoli 3 e 4 del Regolamento. In particolare, l'Autorità ha intrapreso diverse azioni volte a garantire la libertà di scelta delle apparecchiature terminali, un'intensa attività di vigilanza ed enforcement che ha interessato le offerte zero-rating e le pratiche di traffic management, ed ha messo in atto misure per garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e la qualità delle connessioni.  

Dal 2017 AGCOM pubblica annualmente una Relazione sulle attività svolte e sui principali risultati raggiunti in tale ambito e partecipa attivamente ai lavori dei Gruppi di esperti del BEREC relativi all'attuazione della normativa europea.

Già in passato, il tema di un'Internet aperta è stata oggetto di approfondimenti da parte di Agcom, mediante la pubblicazione di indagini conoscitive, l'indizione di seminari e consultazioni pubbliche per instaurare un confronto costruttivo con i principali attori del mercato.