Ai sensi dell'articolo 58 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
- L'Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
- Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'Autorità applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all'articolo 62.
- Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale.
Ad oggi l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale è la società Telecom Italia S.p.A. Qualora l'Autorità, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62 del Codice delle comunicazioni elettroniche, riscontri che la fornitura del servizio universale comporti un onere ingiustificato per l'impresa incaricata, ripartisce il costo netto tra i fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
Attualmente rientrano nell'ambito del servizio universale:
- il servizio di telefonia fissa che consenta di effettuare e ricevere chiamate (anche tramite operatore), comunicare via fax, trasmettere dati (ad es. via Internet, con un accesso che sia efficace) ed accedere gratuitamente ai servizi d'emergenza;
- la fornitura dell'elenco degli abbonati relativo alla rete urbana di appartenenza;
- la disponibilità di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
- la fornitura di un servizio a condizioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.
In data 4 settembre 2014 è stato avviato il procedimento istruttorio concernente l'individuazione dei criteri per la designazione di uno o più operatori incaricati di fornire il servizio universale nelle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 58 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Ai sensi dell'articolo 58 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
- L'Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
- Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'Autorità applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all'articolo 62.
- Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale.
Ad oggi l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale è la società Telecom Italia S.p.A. Qualora l'Autorità, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62 del Codice delle comunicazioni elettroniche, riscontri che la fornitura del servizio universale comporti un onere ingiustificato per l'impresa incaricata, ripartisce il costo netto tra i fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
Attualmente rientrano nell'ambito del servizio universale:
- il servizio di telefonia fissa che consenta di effettuare e ricevere chiamate (anche tramite operatore), comunicare via fax, trasmettere dati (ad es. via Internet, con un accesso che sia efficace) ed accedere gratuitamente ai servizi d'emergenza;
- la fornitura dell'elenco degli abbonati relativo alla rete urbana di appartenenza;
- la disponibilità di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
- la fornitura di un servizio a condizioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.
In data 4 settembre 2014 è stato avviato il procedimento istruttorio concernente l'individuazione dei criteri per la designazione di uno o più operatori incaricati di fornire il servizio universale nelle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 58 del Codice delle comunicazioni elettroniche.