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Consumatori

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Lo sviluppo del sistema delle comunicazioni non può avvenire a danno dei cittadini, che, per primi, devono poter beneficiare delle accresciute possibilità offerte dalla concorrenza. Per questo, l'Autorità vigila affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti.
Nel settore delle telecomunicazioni e in quello postale, in particolare, a una maggiore quantità di operatori presenti sul mercato non deve corrispondere una peggiore qualità dei servizi. Al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, l'Autorità verifica, quindi, le modalità dierogazione dei servizi, come pure la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico,
L'Autorità promuove, inoltre, gli interessi dei cittadini attraverso iniziative volte a diffondere la conoscenza delle condizioni di uso dei servizi così da garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di scelte migliori e consapevoli da parte degli utenti.
Compito dell'Autorità è, anche, quello di salvaguardare la prestazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti e di accertare che i servizi siano erogati nel rispetto del principio di non-discriminazione in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, comprese quelle degli anziani e dei disabili.
Nello svolgere tali funzioni, l'Autorità ha poteri di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, di accesso e di ispezione. Può intervenire direttamente nelle controversie insorte tra utenti e fornitori dei servizi; può, inoltre, ordinare agli operatori la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo loro la corresponsione di indennizzi agli utenti, e può adottare provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte degli operatori. Essa ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, e, in caso di violazioni particolarmente gravi o reiterate, può disporre la sospensione dell'attività di impresa ovvero la revoca della licenza, delle autorizzazioni o delle concessioni.

 

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Lo sviluppo del sistema delle comunicazioni non può avvenire a danno dei cittadini, che, per primi, devono poter beneficiare delle accresciute possibilità offerte dalla concorrenza. Per questo, l'Autorità vigila affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti.
Nel settore delle telecomunicazioni e in quello postale, in particolare, a una maggiore quantità di operatori presenti sul mercato non deve corrispondere una peggiore qualità dei servizi. Al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, l'Autorità verifica, quindi, le modalità dierogazione dei servizi, come pure la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico,
L'Autorità promuove, inoltre, gli interessi dei cittadini attraverso iniziative volte a diffondere la conoscenza delle condizioni di uso dei servizi così da garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di scelte migliori e consapevoli da parte degli utenti.
Compito dell'Autorità è, anche, quello di salvaguardare la prestazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti e di accertare che i servizi siano erogati nel rispetto del principio di non-discriminazione in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, comprese quelle degli anziani e dei disabili.
Nello svolgere tali funzioni, l'Autorità ha poteri di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, di accesso e di ispezione. Può intervenire direttamente nelle controversie insorte tra utenti e fornitori dei servizi; può, inoltre, ordinare agli operatori la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo loro la corresponsione di indennizzi agli utenti, e può adottare provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte degli operatori. Essa ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, e, in caso di violazioni particolarmente gravi o reiterate, può disporre la sospensione dell'attività di impresa ovvero la revoca della licenza, delle autorizzazioni o delle concessioni.

 

In evidenza

  • Comunicazione 13 settembre 2023 Comunicato sul Codice di condotta
  • Delibera n. 192/23/CONS Proroga dei termini del procedimento di cui alla delibera n. 89/23/CONS recante “Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”
  • Determina n. 3/23/DTC Approvazione del documento “Linee guida per la definizione delle campagne di misure sul campo (drive test) della qualità del servizio dati in mobilità – Campagna 2023”
  • Delibera n. 197/23/CONS Approvazione del Codice di Condotta di cui alla delibera n. 420/19/CONS sulle attività di teleselling e telemarketing avuto riguardo agli obblighi a tutela dei clienti finali derivanti dal codice delle comunicazioni elettroniche e dalle delibere dell’Autorità
  • Delibera n. 193/23/CONS Ordinanza ingiunzione nei confronti della società TIM s.p.a. per la violazione dell’art. 98 – septies decies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come rifuso dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, in combinato disposto con l’art. 8, dell’allegato a, alla delibera n. 519/15/CONS (Contestazione n. 6/23/DTC)