Scarica il file (PDF Document 655Kb)
Data documento
06 giugno 2018
Abstract
La delibera indica nuove tempistiche per eliminare, in favore degli utenti coinvolti, gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine per l’adeguamento di cui all’art. 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS, coincidente con il 23 giugno 2017.
In particolare, entro il 31 dicembre 2018, le società TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. dovranno adempiere a quanto previsto nelle diffide impartite con le delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS mediante la completa restituzione dei giorni erosi per effetto della predetta violazione della citata delibera n. 121/17/CONS.
Data pubblicazione
Disponibile sul sito www.agcom.it da martedì 03 luglio 2018
Aree tematiche
Collegamenti
Integra
- Delibera n. 115/18/CONS - Diffida alla società Wind Tre spa a eliminare gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all’articolo 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS e revoca in parte qua della delibera n. 497/17/CONS - 01 marzo 2018
- Delibera n. 114/18/CONS - Diffida alla società Vodafone Italia spa a eliminare gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all’articolo 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS e revoca in parte qua della delibera n. 498/17/CONS - 01 marzo 2018
- Delibera n. 113/18/CONS - Diffida alla società Fastweb spa a eliminare gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all’articolo 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS e revoca in parte qua della delibera n. 500/17/CONS - 01 marzo 2018
- Delibera n. 112/18/CONS - Diffida alla società TIM spa a eliminare gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all’articolo 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS e revoca in parte qua della delibera n. 499/17/CONS - 01 marzo 2018