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Contenzioso tra utenti e operatori

 

L'utente che, pur avendo presentato reclamo, non riesce a risolvere il problema insorto con il proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, può avviare la procedura prevista dal nuovo Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS)

Prima di poter agire in giudizio, infatti, l'utente ha l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione, procedura extragiudiziale in cui le parti, aiutate da un soggetto terzo, tentano in modo amichevole di trovare una soluzione bonaria della lite.

Tale tentativo può essere intrapreso dinanzi ai Co.re.com che operano, su delega dell'Autorità, a livello regionale, tramite la nuova piattaforma online Conciliaweb, o, in alternativa, presso:

  • gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS;
  • gli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS;
  • le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e Unioncamere.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, l'utente può chiedere la definizione della controversia al Co.re.com di competenza, o direttamente all'Autorità nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del passaggio a un altro operatore. Altrimenti, può rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Contestualmente alla proposizione dell'istanza per il tentativo di conciliazione o per la definizione della controversia, o nel corso delle due procedure, l'utente può chiedere ai Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei; che possano garantire la continuità del servizio o far cessare forme di abuso da parte dell'operatore, fino al termine della procedura conciliativa o di definizione.

 

L'utente che, pur avendo presentato reclamo, non riesce a risolvere il problema insorto con il proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, può avviare la procedura prevista dal nuovo Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS)

Prima di poter agire in giudizio, infatti, l'utente ha l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione, procedura extragiudiziale in cui le parti, aiutate da un soggetto terzo, tentano in modo amichevole di trovare una soluzione bonaria della lite.

Tale tentativo può essere intrapreso dinanzi ai Co.re.com che operano, su delega dell'Autorità, a livello regionale, tramite la nuova piattaforma online Conciliaweb, o, in alternativa, presso:

  • gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS;
  • gli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS;
  • le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e Unioncamere.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, l'utente può chiedere la definizione della controversia al Co.re.com di competenza, o direttamente all'Autorità nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del passaggio a un altro operatore. Altrimenti, può rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Contestualmente alla proposizione dell'istanza per il tentativo di conciliazione o per la definizione della controversia, o nel corso delle due procedure, l'utente può chiedere ai Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei; che possano garantire la continuità del servizio o far cessare forme di abuso da parte dell'operatore, fino al termine della procedura conciliativa o di definizione.