L'Autorità o il Co.re.com. preposto, verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica alle parti l'avvio del procedimento. In tale comunicazione saranno indicati i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonché il termine di conclusione del procedimento.
In alcuni casi, le parti possono essere convocate per un'udienza di discussione della controversia alle quali compaiono personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante. Le parti possono anche farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia. All'udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori. Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.
Esaurita la fase istruttoria, la documentazione relativa alla controversia viene trasmessa all'Organo collegiale che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza.
L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato sul sito web dell'Autorità.
Il provvedimento che definisce la controversia, ove si riscontri la fondatezza dell'istanza, può disporre che l'operatore rimborsi all'utente eventuali somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
L'Autorità o il Co.re.com. preposto, verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica alle parti l'avvio del procedimento. In tale comunicazione saranno indicati i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonché il termine di conclusione del procedimento.
In alcuni casi, le parti possono essere convocate per un'udienza di discussione della controversia alle quali compaiono personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante. Le parti possono anche farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia. All'udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori. Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.
Esaurita la fase istruttoria, la documentazione relativa alla controversia viene trasmessa all'Organo collegiale che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza.
L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato sul sito web dell'Autorità.
Il provvedimento che definisce la controversia, ove si riscontri la fondatezza dell'istanza, può disporre che l'operatore rimborsi all'utente eventuali somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.