Se l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione è presentata al Co.re.com, il responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità della domanda, convoca le parti all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo e la controversia si conclude.
Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi è redatto un sintetico verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo.
La procedura di conciliazione si intende conclusa in presenza di:
- dichiarazione dell'operatore di non volere aderire alla procedura conciliativa;
- verbale di conciliazione o verbale con esito positivo;
- verbale di mancato accordo tra le parti;
- assenza di una o di entrambe le parti in udienza.
Nel caso in cui non si riesca, attraverso la procedura di conciliazione, a trovare un accordo per la risoluzione della controversia, si aprono due strade:
- si può chiedere al medesimo Co.re.com (se munito di delega) o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la definizione della controversia, purché non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
- si può ricorrere alla giustizia ordinaria.
Si rammenta che se il tentativo di conciliazione non viene esperito, non è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni nei confronti dell'operatore: il preventivo svolgimento del tentativo di conciliazione costituisce, infatti, condizione di procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale. Per adire il giudice ordinario non è tuttavia necessario attendere la conclusione della procedura conciliativa, ma è sufficiente che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di conciliazione.
Se l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione è presentata al Co.re.com, il responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità della domanda, convoca le parti all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo e la controversia si conclude.
Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi è redatto un sintetico verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo.
La procedura di conciliazione si intende conclusa in presenza di:
- dichiarazione dell'operatore di non volere aderire alla procedura conciliativa;
- verbale di conciliazione o verbale con esito positivo;
- verbale di mancato accordo tra le parti;
- assenza di una o di entrambe le parti in udienza.
Nel caso in cui non si riesca, attraverso la procedura di conciliazione, a trovare un accordo per la risoluzione della controversia, si aprono due strade:
- si può chiedere al medesimo Co.re.com (se munito di delega) o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la definizione della controversia, purché non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
- si può ricorrere alla giustizia ordinaria.
Si rammenta che se il tentativo di conciliazione non viene esperito, non è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni nei confronti dell'operatore: il preventivo svolgimento del tentativo di conciliazione costituisce, infatti, condizione di procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale. Per adire il giudice ordinario non è tuttavia necessario attendere la conclusione della procedura conciliativa, ma è sufficiente che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di conciliazione.