Allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, l'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (la stessa istitutiva dell'Autorità), dispone che i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito Co.re.com.) operino come organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il dettato normativo, in particolare, recita: "riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi.
L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati… L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni".
Con delibera n. 52/99/CONS l'Autorità ha individuato gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, all'organizzazione e al finanziamento dei suddetti Comitati regionali affinché possano proficuamente esercitare le funzioni delegate mentre le materie di propria competenza delegabili ai Co.re.com. sono state riportate nel regolamento approvato con delibera n. 53/99/CONS.
Ad oggi tutte le Regioni hanno emanato le leggi istitutive dei Co.re.com. e hanno provveduto a nominarne i Presidenti ed i componenti.
A seguito dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome- Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, il 25 giugno 2003 è stato approvato e sottoscritto un Accordo quadro, ora sostituito dal quello sottoscritto il 4 dicembre 2008, con il quale le parti hanno ribadito i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, individuato le materie delegabili e i programmi di attività e le risorse finanziarie, rinviando a singole convenzioni per la disciplina dei rapporti tra l'Autorità e gli Organi locali competenti come individuati dalle leggi regionali.
In esecuzione dell'Accordo quadro del 2003 sono state delegate, attraverso la sottoscrizione di convenzioni bilaterali, le materie c.d. "di prima fase" ossia:
a)vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
d) esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti;
Il successo della sperimentazione di tale prima fase ha indotto le parti a sottoscrivere un nuovo l'Accordo-quadro nel 2008, promosso in occasione del convegno "Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Co.re.com.", che ha consentito il decentramento delle ulteriori funzioni delegate c.d. "di seconda fase", sul territorio relativamente alle seguenti materie:
e) la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica;
f) la tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.);
g) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.
Le materie di cui ai punti precedenti sono delegate ai Comitati mediante specifiche convenzioni bilaterali. Inoltre, l'Agcom ha emanato delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. che garantiscono l'armonizzazione del sistema, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo in capo all'Autorità, e facilitano l'applicazione uniforme delle funzioni stesse su tutto il territorio nazionale.
Dal 1 gennaio 2018 con l'adozione del nuovo Accordo Quadro tutti i Corecom hanno deleghe di I e II fase.
Allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, l'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (la stessa istitutiva dell'Autorità), dispone che i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito Co.re.com.) operino come organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il dettato normativo, in particolare, recita: "riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi.
L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati… L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni".
Con delibera n. 52/99/CONS l'Autorità ha individuato gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, all'organizzazione e al finanziamento dei suddetti Comitati regionali affinché possano proficuamente esercitare le funzioni delegate mentre le materie di propria competenza delegabili ai Co.re.com. sono state riportate nel regolamento approvato con delibera n. 53/99/CONS.
Ad oggi tutte le Regioni hanno emanato le leggi istitutive dei Co.re.com. e hanno provveduto a nominarne i Presidenti ed i componenti.
A seguito dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome- Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, il 25 giugno 2003 è stato approvato e sottoscritto un Accordo quadro, ora sostituito dal quello sottoscritto il 4 dicembre 2008, con il quale le parti hanno ribadito i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, individuato le materie delegabili e i programmi di attività e le risorse finanziarie, rinviando a singole convenzioni per la disciplina dei rapporti tra l'Autorità e gli Organi locali competenti come individuati dalle leggi regionali.
In esecuzione dell'Accordo quadro del 2003 sono state delegate, attraverso la sottoscrizione di convenzioni bilaterali, le materie c.d. "di prima fase" ossia:
a)vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
d) esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti;
Il successo della sperimentazione di tale prima fase ha indotto le parti a sottoscrivere un nuovo l'Accordo-quadro nel 2008, promosso in occasione del convegno "Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Co.re.com.", che ha consentito il decentramento delle ulteriori funzioni delegate c.d. "di seconda fase", sul territorio relativamente alle seguenti materie:
e) la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica;
f) la tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.);
g) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.
Le materie di cui ai punti precedenti sono delegate ai Comitati mediante specifiche convenzioni bilaterali. Inoltre, l'Agcom ha emanato delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. che garantiscono l'armonizzazione del sistema, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo in capo all'Autorità, e facilitano l'applicazione uniforme delle funzioni stesse su tutto il territorio nazionale.
Dal 1 gennaio 2018 con l'adozione del nuovo Accordo Quadro tutti i Corecom hanno deleghe di I e II fase.