ENGLISH PAGES







Elenco dei documenti relativi ai sondaggi effettuati negli anni:
2009-2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002

Trasmissione di un nuovo documento

 

Sondaggi: pubblicazione e trasmissione dei documenti

Sondaggi trasparenti, con committenti chiaramente identificati e metodologie di raccolta di tipo rigorosamente statistico idonee a garantire la effettiva rappresentatività dei campioni.
Queste le finalità ed i contenuti della regolamentazione in materia di sondaggi emanata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6 lett. b) n. 12 della legge 249/97.

La disciplina regolamentare in materia è contenuta nelle delibere n. 153/02/CSP e n. 237/03/CSP.

Aspetti salienti della regolamentazione sono:

  1. una rigorosa definizione di sondaggio che esclude ogni possibile confusione con altre forme di raccolta di dati e notizie (indagini, servizi, inchieste) e chiarisce che la disciplina regolamentare deve intendersi circoscritta ai sondaggi strettamente intesi, in quanto effettivamente rappresentativi di un campione statistico selezionato con modalità scientifiche;

  2. l'indicazione delle modalità di pubblicazione o diffusione al pubblico dei risultati (integrali o parziali) dei sondaggi realizzati, con espressa indicazione dell'obbligo di accompagnare sempre tale diffusione con una nota informativa contenente tra l'altro il nominativo del soggetto che ha realizzato il sondaggio, l'identità del committente, il tipo di rilevazione effettuata (modalità di individuazione del campione, universo di riferimento, ambito territoriale, numero delle interviste ecc.), la data di effettuazione;

  3. l'obbligo, per il soggetto realizzatore, di rendere disponibile nel sito Internet dell'Autorità, il "documento" completo relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi al pubblico. Esso deve recare specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, della significatività e limiti dei risultati ottenuti, ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell'Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio, nonché recare tutte le altre informazioni indicate nell'articolo 3 del regolamento. Nel documento non devono risultare informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.

La delibera n. 237/03/CSP chiarisce altresì, all'articolo 2 comma 1, che per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Conseguentemente detti sondaggi sono esclusi dall'ambito di applicazione delle delibere 153/02/CSP e 237/02/CSP, e pertanto non devono essere trasmessi all'Autorità, ma vanno inviati solo all'apposito sito informatico del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).