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Sondaggi:
pubblicazione e trasmissione dei documenti
Sondaggi trasparenti, con committenti chiaramente identificati
e metodologie di raccolta di tipo rigorosamente statistico idonee
a garantire la effettiva rappresentatività dei campioni.
Queste le finalità ed i contenuti della regolamentazione
in materia di sondaggi emanata dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo
1, comma 6 lett. b) n. 12 della legge 249/97.
La disciplina regolamentare in materia è contenuta nelle
delibere n. 153/02/CSP e n.
237/03/CSP.
Aspetti salienti della regolamentazione sono:
- una rigorosa definizione di sondaggio che esclude ogni
possibile confusione con altre forme di raccolta di dati e notizie
(indagini, servizi, inchieste) e chiarisce che la disciplina regolamentare
deve intendersi circoscritta ai sondaggi strettamente intesi,
in quanto effettivamente rappresentativi di un campione statistico
selezionato con modalità scientifiche;
- l'indicazione delle modalità di pubblicazione o diffusione
al pubblico dei risultati (integrali o parziali) dei sondaggi
realizzati, con espressa indicazione dell'obbligo di accompagnare
sempre tale diffusione con una nota informativa contenente tra
l'altro il nominativo del soggetto che ha realizzato il sondaggio,
l'identità del committente, il tipo di rilevazione effettuata
(modalità di individuazione del campione, universo di riferimento,
ambito territoriale, numero delle interviste ecc.), la data di
effettuazione;
- l'obbligo, per il soggetto realizzatore, di rendere disponibile
nel sito Internet dell'Autorità, il "documento"
completo relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi al pubblico.
Esso deve recare specifica indicazione delle metodologie adottate
per la realizzazione, della significatività e limiti dei
risultati ottenuti, ogni elemento utile al fine della verifica,
da parte dell'Autorità, della corrispondenza effettiva
di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore
del sondaggio, nonché recare tutte le altre informazioni
indicate nell'articolo 3
del regolamento. Nel documento non devono risultare informazioni
o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.
La delibera n. 237/03/CSP chiarisce altresì, all'articolo
2 comma 1, che per quanto riguarda i sondaggi politici ed
elettorali si applica la disciplina prevista dall'articolo
8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Conseguentemente detti sondaggi sono esclusi dall'ambito di applicazione
delle delibere 153/02/CSP e 237/02/CSP, e pertanto non devono
essere trasmessi all'Autorità, ma vanno inviati solo
all'apposito sito informatico del Dipartimento per l'Informazione
e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
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