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L'AUTORITA'
NELLA seduta
del Consiglio del 22 dicembre 1998;
VISTA la direttiva
del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato
interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione
di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision);
VISTA la direttiva
90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi
di telecomunicazioni";
VISTA la direttiva
della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al
fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE relativa alla "Applicazione
del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale
e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
VISTA la legge
29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la riforma
del settore delle telecomunicazioni";
VISTA la legge
14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare
gli artt. 1 e 2;
VISTA la legge
31 luglio 1997, n. 249 relativa alla "Istituzione dell'Autorità
per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c),
n. 14 e l'art. 4;
VISTO il D.P.R.
19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione
di direttive comunitarie";
VISTO il D.M.
28/02/97, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive
modificazioni;
VISTO il D.M.
28/02/97, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive
modificazioni;
VISTO il D.M.
10/03/98, recante "Finanziamento del servizio universale nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTA la delibera
CIPE 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione
dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il D.M.
25/11/97, recante "Suddivisione del territorio nazionale per
il servizio telefonico";
VISTA la propria
delibera in data 9 settembre 1998 con la quale l'Autorità ha
disposto l'avvio della valutazione della proposta di ribilanciamento
delle tariffe telefoniche di Telecom Italia pervenuta all'Autorità
in data 7 agosto 1998;
SENTITE le società
Telecom Italia, Omnitel Pronto Italia e Telecom Italia Mobile in data
17 novembre 1998;
VISTA la documentazione
presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 07/08/98,
30/08/98, 02/10/98 e 30/10/98;
VISTI gli atti
del procedimento;
UDITA la relazione
al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria,
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Autorità) nella seduta del Consiglio del 26 novembre 1998;
SENTITA la società
Telecom Italia in data 3 dicembre 1998;
UDITA la relazione
finale al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;
CONSIDERANDO
quanto segue:
1. I presupposti
giuridici del ribilanciamento tariffario.
La
problematica del riassetto delle tariffe telefoniche si colloca in
un contesto normativo comunitario e nazionale che ne definisce principi
ed obiettivi. La normativa comunitaria pone i sistemi tariffari dei
Paesi membri tra le condizioni armonizzate fondamentali al fine della
realizzazione di una rete aperta a livello europeo (ONP). La direttiva
90/387/CE stabilisce che le condizioni economiche di fornitura della
rete aperta devono soddisfare i principi di obiettività, trasparenza,
garanzia, parità di accesso e non discriminazione. Le tariffe
devono, in base a tali principi, essere proporzionate ai costi e rispettare
i criteri di parità dell'accesso e non discriminazione degli
utilizzatori.
Nel 1990, la preoccupazione relativa all'introduzione immediata della
concorrenza nella telefonia vocale era emersa anche in considerazione
del fatto che le strutture tariffarie degli operatori pubblici di
telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai rispettivi costi.
In tal caso gli operatori concorrenti avrebbero potuto mirare alla
prestazione di servizi remunerativi, quali la telefonia internazionale
e a lunga distanza, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione
delle strutture tariffarie esistenti, basate su sostanziali distorsioni,
data la forte mutualità fra i diversi servizi. Gli sforzi degli
Stati membri, a partire dal 1990, avrebbero dovuto compensare le differenze
esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione
della liberalizzazione. Con la liberalizzazione, infatti, non è
più possibile per gli Stati membri mantenere un sistema di
controllo attraverso prezzi amministrati nel settore delle telecomunicazioni:
l'operatore ex monopolista deve poter adattare le sue tariffe in funzione
della domanda e della concorrenza alla quale è esposto. Il
ruolo dei pubblici poteri, in tale nuovo contesto, subisce un mutamento:
si tratta da un lato di vigilare affinché l'operatore storico
non applichi prezzi troppo bassi in determinati segmenti di mercato
(ostacolando in tal modo l'entrata o la permanenza dei concorrenti),
dall'altro di verificare che tale operatore non aumenti le tariffe
nei segmenti di mercato in condizioni di limitata competitività,
così da minacciarne la stessa accessibilità agli utenti.
Quest'ultima funzione deve tenere conto, inoltre, dell'evoluzione
del servizio di telefonia e dei bisogni socio-economici dei consumatori
attraverso una nuova considerazione del concetto di fruibilità
e di accessibilità, alla luce dello sviluppo dei mercati e
finché non sia la concorrenza a realizzare un effettivo controllo
dei prezzi. In particolare l'Autorità vigila sia sul fatto
che l'offerta di servizi da parte dell'operatore non sia rivolta ad
alcuni consumatori, in modo da escludere altri dai benefici della
concorrenza, sia sul fatto che effettive o potenziali inefficienze
dell'operatore stesso non ricadano impropriamente sugli utilizzatori
dei servizi. Un efficace ribilanciamento, nell'ambito di un mercato
aperto alla concorrenza, porta "naturalmente" i prezzi a
scendere verso i rispettivi costi. Al contrario, vincoli tariffari
dettagliati, in tale contesto, sono tali da compromettere la posizione
degli operatori, "vincolati" da tariffe regolate che possono
collocarsi a livelli superiori ai rispettivi costi.
La direttiva 96/19/CE stabilisce a tale proposito che gli Stati membri
consentano ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare
le tariffe, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato
e della necessità di garantire la possibilità economica
di accedere al servizio universale. In particolare, gli Stati membri
permettono agli operatori pubblici di adeguare le tariffe correnti
che non sono in linea con i costi e che aumentano, di conseguenza,
l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare
una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Il presente provvedimento
è diretto appunto a perseguire tale obiettivo, autorizzando
Telecom Italia ad adattare in tal senso le sue tariffe.
La normativa nazionale, e in particolare il DPR 318/97 di recepimento
delle direttive comunitarie di completa liberalizzazione del settore,
definisce un termine massimo per il completamento del processo di
riequilibrio, stabilendo, all'art. 7, comma 3, che lo squilibrio risultante
dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1°
gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato, considerando
anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il
31 dicembre 1999.
Allo stato, dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia,
pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998 con riferimento
ai conti economico-finanziari per singolo servizio riferiti all'anno
1997, risulta una situazione di squilibrio nella struttura tariffaria
dell'operatore Telecom Italia.
Le azioni dell'Autorità sono, di conseguenza, intese a verificare
la consistenza di tale squilibrio e a definire un calendario - da
trasmettere alla Commissione europea - per l'attuazione della progressiva
eliminazione degli squilibri, opportunamente verificati.
Il processo di riequilibrio deve tenere conto, peraltro, dell'obbligo
di garantire la fornitura del servizio universale, in base a quanto
previsto dalla direttiva 98/10/CE, dell'orientamento ai costi, dei
criteri di parità di accesso e non discriminazione, sia alla
luce delle specifiche condizioni dei mercati di riferimento dei singoli
servizi, sia considerando la necessità di garantire la possibilità
economica di accedere al servizio universale da parte di tutti i cittadini-consumatori.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità può ritenere
opportuno adottare strumenti che incentivino l'operatore a ridurre
i propri costi e che tutelino i consumatori dagli effetti negativi
derivanti da una concorrenza imperfetta o concentrata solo su alcuni
segmenti di mercato.
L'opportunità di introdurre tali strumenti è prevista
all'art. 7, comma 1, del DPR 318/97 in cui si afferma che le condizioni
economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa
e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla
suddetta rete osservano - oltre ai principi di trasparenza, obiettività
e orientamento ai costi - anche i criteri di carattere generale stabiliti
per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge
481/95 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996. L'art. 2, comma 2,
n. 18 della legge 481/95 individua nello strumento del "price
cap" tale metodologia, ed attraverso il suo utilizzo l'Autorità
può imporre all'operatore dominante, per particolari servizi
o gruppi di servizi, un vincolo esogeno di variazione annuale del
proprio indice dei prezzi in termini reali sulla base di parametri
finalizzati al recupero di efficienza dell'operatore stesso (tasso
annuale di produttività).
L'inserimento di tale strumento a carattere pluriennale è finalizzato
all'obiettivo di garantire l'accessibilità del servizio universale
e di incentivare comportamenti efficienti dell'operatore dominante,
anche una volta completato il percorso di ribilanciamento, laddove
persistono vantaggi monopolistici.
La concorrenza effettiva o potenziale, infatti, favorisce l'allineamento
ai costi delle tariffe, ma in assenza di strumenti incentivanti del
tipo "price cap" ben poco potrebbe nel limitare il potere
di mercato dell'operatore dominante, in particolare nei mercati in
cui è più forte il potere monopolistico (accesso e mercato
locale). Il meccanismo di regolamentazione tariffaria non preclude,
quindi, all'Autorità il compito di intervenire - attraverso
strumenti di controllo - nella struttura dei prezzi dell'operatore
dominante successivamente alla data di ribilanciamento al fine di
incentivare l'efficienza in mercati caratterizzati da posizioni di
controllo. Ciò in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma
6, let. c) n. 14 e dall'art. 4, comma 9, della legge 249/97 laddove
si afferma che "l'Autorità esercita la sorveglianza sui
prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
condizioni di effettiva oncorrenza".
Compito dell'Autorità è di affrontare il problema della
regolamentazione dei prezzi dei servizi di accesso e di uso della
rete di telecomunicazioni aperta al pubblico e tale compito richiede
un approccio allargato al problema del ribilanciamento, attraverso
l'analisi del coordinamento delle diverse problematiche.
La regolamentazione delle condizioni economiche si inserisce, in tal
senso, nell'ambito di una manovra più estesa e più complessa,
finalizzata sia al riequilibrio delle tariffe telefoniche, nel rispetto
dei principi di trasparenza, obiettività, non discriminazione
e orientamento ai costi dei prezzi dei servizi sia al perseguimento
di obiettivi di efficienza e di tutela dei consumatori sul mercato
in relazione alle effettive condizioni concorrenziali; sia alla riconsiderazione
del concetto di "pubblica utilità" alla luce del
servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.
2. Le azioni e
il percorso dell'Autorità in tema di ribilanciamento.
Come
previsto dall'art. 4 quater della direttiva 96/19/CE, e in base a
quanto indicato al punto precedente, se il riequilibrio tariffario
non è stato realizzato entro il 1° gennaio 1998, gli Stati
membri informano la Commissione della futura eliminazione dei residui
squilibri delle tariffe e trasmettono un calendario preciso di attuazione.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva, l'Autorità
ha definito un calendario che permetta a Telecom di riequilibrare
le sue tariffe sulla base della proposta presentata il 7 agosto, secondo
un piano di ribilanciamento da effettuare in tre fasi e da concludersi
nel luglio 1999.
L'Autorità ha valutato la proposta di Telecom Italia e, considerando
le condizioni strutturali e l'evoluzione tecnologica del mercato italiano,
nonché la disciplina relativa alla determinazione del costo
del servizio universale, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma
8, lett. c) del DPR 318/97, ha ritenuto opportuno valutarne positivamente
alcune parti.
Un primo oggetto di tale verifica riguarda il calcolo del deficit
sull'accesso, che sarà sottoposto al controllo da parte di
un soggetto privato con specifiche competenze, incaricato dall'Autorità
ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DPR 318/97.
L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno condizionare la progressiva
eliminazione del disequilibrio tariffario sia all'analisi degli effetti
prodotti da tale operazione sulla competitività dell'operatore
dominante, tenendo anche conto di opportuni vincoli alla variazione
dei prezzi, alla luce di recuperi di produttività da parte
di tale operatore; sia alla verifica degli effetti prodotti sulla
competitività dei nuovi operatori in relazione all'evoluzione
della concorrenza effettiva nei diversi segmenti di mercato (accesso,
locale, lunga distanza regionale e nazionale, internazionale). Entrambe
queste condizioni dipendono dalla regolamentazione esistente e dal
suo livello di flessibilità alla luce dell'evoluzione dei mercati.
Un aspetto importante in tal senso è la relazione tra struttura
tariffaria di un servizio e modalità d'uso e applicazione dello
stesso. Le condizioni di offerta (incluse le condizioni economiche
orientate ai costi) devono consentire in prospettiva un equilibrio
verso le condizioni di domanda, in modo che i consumatori paghino
prezzi commisurati agli effettivi servizi richiesti.
Considerando che le condizioni economiche di alcuni servizi offerti
da Telecom Italia non sono commisurate ai costi effettivi del servizio,
come contemplato dagli artt. 1 e 2 del DPR 318/97, a causa della dipendenza
dell'attuale struttura tariffaria dal Piano nazionale di suddivisione
del territorio per il servizio telefonico del 25/11/97, il quale genera,
con particolare riferimento alle Aree locali contigue, l'applicazione
di tariffe interurbane, l'Autorità ha avviato un'analisi finalizzata
alla introduzione della c.d. "Tariffa di Prossimità".
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 2, del DM 25/11/97
l'Autorità intende analizzare la ridefinizione delle Aree locali
e dei loro confini, considerando l'obiettivo dell'estensione delle
attuali aree locali, la distribuzione della popolazione, la realtà
di altri Paesi europei, l'evoluzione delle tecnologie e l'introduzione
della portabilità del numero.
L'Autorità intende, inoltre, effettuare gli interventi di riequilibrio
tariffario considerando - in base a quanto stabilito all'art. 7, comma
2, del DPR 318/97 - la necessità di garantire la fornitura
del servizio universale ad un prezzo accessibile. In base a quanto
ribadito dalla disciplina comunitaria, nella direttiva 98/10/CE, l'Autorità
è tenuta a considerare che il riequilibrio tariffario, portando
ad un effettivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi, elimina
anche l'obiettivo c.d. di "pubblica utilità" sottostante
allo strumento della mutualizzazione fra servizi. In tal senso è
necessario prevedere, in attesa dell'instaurarsi di una concorrenza
effettiva su tutti i mercati, alcune misure volte a garantire che
l'aumento dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato
per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi
in altre zone. Inoltre, poichè il riequilibrio è una
caratteristica essenziale di un mercato competitivo, per evitare che
questo possa al tempo stesso pregiudicare indebitamente gli utenti
e mettere in pericolo l'accessibilità dei servizi telefonici,
l'Autorità può utilizzare tetti tariffari, medie geografiche,
forme opzionali di tariffazione o meccanismi simili finché
la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.
Inoltre, l'Autorità, al fine di tutelare la fornitura di servizi
di interesse sociale, o di servizi destinati ad utenti che li utilizzano
in misura ridotta o a categorie sociali particolari, può definire
condizioni economiche speciali in base a quanto stabilito all'art.
7, comma 11, del DPR 318/97.
In merito alla titolarità della tariffa dei servizi di telefonia
vocale, in generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la
chiamata è originata definirne le condizioni economiche di
offerta. In base a quanto stabilito all'art. 7, comma 9, del DPR 318/97,
l'Autorità - considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale
nel mercato dei servizi di telecomunicazioni - stabilisce le modalità
e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa
alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate
sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore
dello stesso DPR 318/97.
3. Gli
obiettivi del presente provvedimento alla luce dell'intero percorso
di ribilanciamento
In base a quanto
delineato al punto precedente, la manovra tariffaria si pone diversi
obiettivi in relazione alle condizioni economiche, sociali e normative
dei mercati di riferimento. In particolare, analizzando il mercato
della telefonia vocale nei suoi diversi segmenti (considerati in
base al loro livello attuale di concorrenzialità: internazionale,
lunga distanza nazionale, locale, accesso) si possono svolgere le
considerazioni qui di seguito indicati in merito agli obiettivi
dell'Autorità. Tali considerazioni hanno condizionato la
valutazione della proposta di Telecom Italia con riferimento alla
variazione tariffaria dei singoli servizi.
A. Obiettivo
di tutela della competitività di Telecom Italia e dei nuovi
operatori sul mercato della telefonia internazionale e della telefonia
a lunga distanza nazionale e valutazione della proposta di Telecom
Italia
La liberalizzazione
porta i nuovi operatori ad entrare nei mercati redditizi della
telefonia internazionale e della lunga distanza. Tale processo
di entrata è fortemente condizionato dalla presenza di
uno squilibrio tariffario in questi mercati, in quanto le tariffe
elevate dei servizi forniti dall'operatore dominante e artificialmente
superiori ai livelli di costo di un operatore efficiente determinano
ampi margini di entrata per i nuovi operatori.
La decisione di autorizzare il ribilanciamento richiesto da Telecom
Italia per tali servizi, e la conseguente riduzione delle rispettive
tariffe è finalizzata in primo luogo a tutelare la competitività
dell'operatore Telecom Italia.
Al tempo stesso il livello di riduzione non deve essere tale da
ostacolare la concorrenza efficiente di tutti gli operatori. In
particolare la riduzione dei prezzi deve essere tale per cui:
a) tale riduzione
non porti i prezzi al di sotto di soglie di costo che consentano
all'operatore dominante di erigere barriere all'entrata di nuovi
operatori o che incentivino gli operatori efficienti già
presenti ad uscire dal mercato. Dall'analisi effettuata dall'Autorità,
le riduzioni contenute nella proposta Telecom con riferimento
ai mercati della telefonia internazionale e nazionale a lunga
distanza sono tali da non costituire, in base a quanto detto,
pratiche predatorie;
b) l'operatore
dominante non eserciti una pressione "indiretta" sui
prezzi dei concorrenti attraverso costi elevati degli input intermedi
che gli operatori pagano a Telecom Italia. In tal senso è
necessario valutare gli effetti indotti dal livello delle tariffe
di tali input (in particolare circuiti diretti e costi di interconnessione)
sui prezzi dei servizi finali. In particolare è necessario
verificare il rispetto del principio della parità di trattamento
da parte di Telecom Italia e cioè l'applicazione alle proprie
divisioni commerciali delle stesse tariffe dei circuiti e dei
servizi di interconnessione praticate ai concorrenti, anche in
relazione agli impegni assunti dall'Autorità in seguito
al provvedimento n. 1/CIR/A98 in tema di interconnessione;
c) non si
generino entrate inefficienti a causa del mantenimento degli
squilibri.
B. Obiettivo
di tutela della concorrenza e di garanzia dei consumatori sul mercato
della telefonia locale e valutazione della proposta di Telecom Italia
Il
mercato italiano della telefonia locale presenta diversi elementi
di criticità a causa di fattori che ostacolano la concorrenza
effettiva: scarsa sostituibilità tecnologica, limitata correlazione
delle tariffe con il traffico generato (distretti geografici non
correlati alla distribuzione della popolazione e all'uso effettivo),
presenza di tariffe relativamente basse, se confrontate con quelle
di altri Paesi europei.
Tali problematiche richiedono, oltre ad un attento esame dello squilibrio
(tariffe inferiori ai costi dei servizi) e a conseguenti decisioni
di ribilanciamento da parte dell'Autorità, una ridefinizione
delle Aree locali di applicazione della tariffa "urbana"
in base a considerazioni sull'effettiva domanda generata nelle diverse
aree geografiche (aree metropolitane, aree rurali, aree a basso
traffico, aree ad elevato traffico).
Per tali ragioni, l'Autorità ritiene opportuno non accogliere
la proposta di Telecom Italia di aumento delle tariffe urbane, rimandando
tale valutazione sia all'analisi dei costi dei servizi sia alla
ridefinizione della struttura tariffaria alla luce della riconsiderazione
delle aree di applicazione, anche in considerazione del forte peso
della componente della telefonia urbana nella spesa degli utenti
residenziali italiani.
C. Obiettivo
di tutela dei consumatori e considerazioni sul servizio universale
nel mercato dell'accesso e valutazione della proposta di Telecom
Italia
Per
deficit di accesso si intende generalmente la differenza fra i costi
necessari a garantire a tutti gli utenti l'accesso alla rete telefonica
pubblica ed i ricavi che risultano dal controllo dei prezzi imposto
dall'autorità pubblica.
L'esistenza di un deficit sull'accesso dipende sia dalle difficoltà
di un aumento eccessivo del canone anche alla luce della concorrenza
di altri servizi, sia da possibili vantaggi per l'operatore dominante
derivanti anche da un limitato sussidio dell'accesso attraverso
la contribuzione da parte di altri operatori. Indipendentemente
dall'aspetto relativo al ribilanciamento, il mercato dell'accesso
presenta, quindi, una situazione particolare che giustifica la presenza
di un deficit.
In prospettiva, nel corso della manovra di riequilibrio, il problema
degli utenti non remunerativi e marginali (su cui peserebbe l'aumento
del canone) dovrà essere affrontato con meccanismi espliciti
di finanziamento del costo del servizio universale, oltre che con
specifiche opzioni tariffarie (price cap specifico su canone residenziale,
canoni differenziati in relazione all'uso dei servizi, ecc.). Nella
valutazione del deficit, quindi, bisogna tenere presenti fattori
diversi dalla sola efficienza economica dell'operatore dominante.
La stessa proposta di riequilibrio di Telecom Italia contiene elementi
che confermano tale osservazione.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto
opportuno in questa prima fase accogliere solo parzialmente la proposta
di Telecom Italia di aumento del canone, contenendo tale aumento
sia per la clientela residenziale, sia per quella affari. L'Autorità
ha, inoltre, ritenuto opportuno non variare il canone per alcune
fasce di utenti più deboli o con bassa propensione al consumo,
anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 11, del DPR
318/97.
DELIBERA
I. Canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico
1.
L'Autorità dispone la determinazione dei canoni mensili di abbonamento
al servizio telefonico in base a quanto contenuto nella tabella
A in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al
Titolo VIII - Condizioni Generali.
II. Tariffe telefoniche interurbane
1.
L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche
interurbane come previsto nelle tabelle B e C
in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo
VIII - Condizioni Generali.
2.
L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini
di cui al Titolo VIII, la sostituzione del comma 1 dell'art.13 del D.M.
28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche nazionali" con il seguente:
"1. A ciascuna comunicazione interurbana effettuata da telefoni
a disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella
C della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
del 22 dicembre 1998. Il primo impulso dopo quelli eventualmente previsti
alla risposta è inviato al dispositivo di incasso al termine
del ritmo previsto dalla tabella indicata (modalità di tariffazione
sincrona posticipata)"
III. Tariffe telefoniche internazionali
1.
L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche
internazionali come previsto nelle tabelle D e E
in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo
VIII - Condizioni Generali.
2.
L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini
di cui al Titolo VIII:
a) l'abrogazione
dei commi 1, 2 e 3 dell'art.3 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe
telefoniche internazionali";
b) la sostituzione
del comma 1 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
internazionali" con il seguente: "1. Alle comunicazioni
internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s
si applicano le tariffe applicate per le comunicazioni internazionali
originate dalla rete telefonica pubblica commutata (tabella
D della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
del 22 dicembre 1998)"
c) la sostituzione
del comma 2 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
internazionali" con il seguente: "2. Il valore di ciascun
impulso è fissato pari a Lire 127".
IV. Titolarità della tariffa per comunicazioni
originate da rete fissa e terminate su reti mobili
1.
L'Autorità dispone l'attribuzione della titolarità della
tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti
mobili all'operatore di rete fissa dalla quale la comunicazione ha origine.
2.
Laddove tale principio non sia già applicato, e con particolare
riferimento a quanto previsto dagli artt.8 e 15 della convenzione stipulata
in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
e la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. e dagli artt.8 e15
della convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni e la società Telecom Italia S.p.A.,
le modalità di tariffazione saranno definite da un successivo
provvedimento dell'Autorità.
V. Utenze Agevolate
1.
L'Autorità dispone l'applicazione delle condizioni agevolate
di cui all'art.6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
nazionali" ai clienti il cui traffico è svolto esclusivamente
sulla rete di Telecom Italia.
2.
L'Autorità dispone inoltre l'esonero dall'aumento del canone
per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre
ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito.
Le modalità relative alla richiesta ed al riconoscimento del
beneficio precitato verranno successivamente definite dall'Autorità.
VI. Evoluzione della struttura di tariffazione dei
servizi telefonici
1.
L'Autorità autorizza Telecom Italia ad effettuare la sperimentazione
della Tariffazione a Tempo (TAT) sui servizi di addebito intelligente
(Numero Verde e Addebito Ripartito), come da richiesta pervenuta all'Autorità
il 2 ottobre 1998.
2.
L'Autorità dispone che la società Telecom Italia proceda
all'applicazione della nuova metodologia di tariffazione (TAT) a tutta
l'utenza e per tutti i servizi (geografici e non geografici) entro il
30 giugno 1999, nel rispetto del principio di non discriminazione e
secondo le seguenti modalità:
a) obbligo per
Telecom Italia di far pervenire all'Autorità, entro il 30 gennaio
1999, una propria proposta relativa alle modalità di introduzione
della TAT, in termini di tariffa minima e tariffa al minuto da applicare
per ciascun servizio e per ciascuna fascia tariffaria, che, tra l'altro,
assicuri per ciascun servizio la parità di spesa finale per
l'insieme della clientela;
b) obbligo che
nella proposta sopra citata siano contenute anche delle modalità
di tariffazione delle comunicazioni urbane che favoriscano un uso
prolungato della rete, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche
della rete di Telecom Italia;
c) obbligo per
Telecom Italia di corredare la proposta di tutti gli elementi e documenti
statistici necessari alla verifica da parte dell'Autorità dell'effettiva
parità di spesa ed in particolare delle distribuzioni delle
comunicazioni per durata e per fascia oraria per ciascuna fascia tariffaria
nazionale e internazionale. Tali elementi dovranno essere trasmessi
anche su supporto informatico elaborabile.
3.
L'Autorità dispone l'introduzione della "prossimità",
intesa nel senso dell'estensione delle Aree locali in cui applicare
la tariffa urbana. L'introduzione della prossimità dovrà
essere effettuata attraverso una nuova definizione delle Aree locali,
orientata ad una riduzione del numero delle attuali Aree del Piano di
suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico, realizzata
in modo da garantire una maggiore uniformità del numero di clienti
raggiungibili all'interno di un'Area locale rispetto alla situazione
attuale. Al fine di determinare la nuova modalità di tariffazione
l'Autorità istituisce con Telecom Italia un gruppo di lavoro
che concluderà la propria attività entro il 28 febbraio
1999. Sulla base dei risultati raggiunti, l'Autorità determinerà
le modalità e i termini di introduzione della "prossimità",
da applicare nella seconda fase della manovra tariffaria, indicata in
premessa.
VII. Evoluzione della regolamentazione dei prezzi dell'operatore
dominante
1.
L'Autorità, in merito all'evoluzione della regolamentazione dei
prezzi dei servizi telefonici, definisce le seguenti linee di indirizzo:
a) l'introduzione
di strumenti che incentivino l'incremento della produttività
dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso
e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo
dei prezzi ("price cap"), differenziati per categorie di
utenza e di servizio, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente
provvedimento e con validità pluriennale;
b) l'analisi dell'evoluzione
del servizio di telefonia vocale e del servizio universale in un ambiente
concorrenziale con l'obiettivo di individuare misure specifiche a
garanzia degli utenti disabili o con esigenze sociali speciali di
cui all'art.8 della Direttiva 98/10/CE ed all'art.4, comma 3, lettera
f) punto 2) del D.M. 10/03/98;
c) la valutazione
di condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse
sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in maniera
ridotta o a categorie particolari;
d) la valutazione
delle condizioni economiche di offerta del servizio di Telefonia Pubblica,
che tenga conto sia degli effetti di sostituzione generati dalla telefonia
mobile sulla redditività del servizio, sia dei contenuti di
servizio universale, con particolare riferimento a tale servizio.
VIII.
Condizioni generali
1.
L'Autorità delibera:
a) il presente
provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) i canoni di
abbonamento così come determinati al titolo I del presente
provvedimento si applicano a partire dal 1° marzo 1999; dalla
medesima data la tabella A del DM 28/02/97 "Tariffe
telefoniche nazionali" è abrogata e sostituita dalla tabella
A in allegato al presente provvedimento;
c) le tariffe
interurbane e internazionali così come determinate ai titoli
II e III del presente provvedimento si applicano entro il 1° febbraio
1999, previa notifica all'Autorità da parte di Telecom Italia
della data di applicazione; a partire da tale data sono abrogate le
tabelle D e D1 del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche nazionali"
con riferimento rispettivamente al traffico interurbano da sede d'utente
e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle B
e C in allegato. Dalla medesima data sono abrogate
le tabelle A1 e B del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche internazionali"
con riferimento alle tariffe telefoniche internazionali da impianto
d'abbonato e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle D
ed E in allegato;
d) la società
Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva informazione della
clientela relativamente alle disposizioni tariffarie di cui ai titoli
I, II, III e V del presente provvedimento, dandone comunicazione all'Autorità;
e) il mancato
rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art.1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n.249.
Il
presente provvedimento è notificato alla Società Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.
Avverso
il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge n.249 del 31 luglio
1997.
Napoli,
22 dicembre 1998
IL
COMMISSARIO RELATORE
(Dott.ssa Paola Maria Manacorda)
|
IL
PRESIDENTE
(Prof. Enzo Cheli)
|
ALLEGATO
Tabella A
Canoni mensili di abbonamento
al servizio telefonico
|
Categoria di abbonamento
|
Importo
|
Disposizioni particolari
|
|
Categoria A
|
26.400
|
Per i collegamenti alla centrale di
competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di abbonamento
è stabilito nella misura pari a L. 18.500
|
|
Categoria B simplex
|
16.800
|
Agli utenti di categoria B a basso
traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall’art.
6 del D.M. 28/2/1997, "Tariffe telefoniche nazionali",
si applicano i seguenti canoni mensili:
- Categoria B Simplex L. 8.300
- Categoria B Duplex L. 4.450
A tali abbonati si applicano gli specifici
valori dello scatto previsti nella tabella C del D.M. 28/2/1997,
"Tariffe telefoniche nazionali",
Agli utenti di categoria B titolari
di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione,
appartenenti a famiglie monoreddito si applicano, previa richiesta
e fatta salva la possibilità di aderire a condizioni di miglior
favore, i seguenti canoni mensili:
- Categoria B Simplex L. 16.300
- Categoria B Duplex L. 12.450
|
|
Categoria B duplex
|
12.950
|
|
|
Categoria C simplex
|
16.800
|
|
|
Categoria C duplex
|
15.650
|
|
Tabella B
TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI
TELESELETTIVE INTERURBANE
EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO
|
Tipo di comunicazioni
|
N. impulsi alla risposta dell’utente
chiamato da abbonato
|
Ritmo degli impulsi durante la comunicazione
nelle diverse fasce orarie (secondi)
Tariffazione asincrona
|
|
|
|
(1)
|
(2)
|
|
- fino a 15 km
- oltre 15 e fino a 30 km
- oltre 30 km
|
1
1
1
|
75
40
26,7
|
150
80
50
|
(1)Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni
feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
(2)Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e
dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;
dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato;
tutti i giorni festivi
Tabella C
TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI
TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO TELEFONICO A DISPOSIZIONE
DEL PUBBLICO
|
Tipo di comunicazioni
|
N. impulsi alla risposta dell’utente
chiamato da telefono a disposizione del pubblico
|
Ritmo degli impulsi durante la comunicazione
nelle diverse fasce orarie (secondi)
Tariffazione sincrona posticipata
|
|
|
|
(1)
|
(2)
|
|
- fino a 30 km
- oltre 30 km
|
2
2
|
40
20
|
70
35
|
(1)Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni
feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
(2)Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e
dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;
dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato;
tutti i giorni festivi
Tabella D
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI
(Da impianto di abbonato)
|
Zona di tass.ne
|
Relazioni telefoniche tra l’Italia
e i seguenti Paesi
|
Tariffe per il servizio telefonico(1)
|
|
In teleselezione(2)
(ritmo in secondi)
|
Tramite operatore
|
|
Intera(3)
Secondi
|
Ridotta(4)
Secondi
|
Tariffa per minuto(5)
Lire
|
|
I-A
|
- dal distretto di GORIZIA verso le
reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA);
- dal distretto di TRIESTE verso le
reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA);
- dai distretti di COMO, MENAGGIO
e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)
|
40,006
|
80,006
|
2507
|
|
I-B
|
- dal distretto di SAN REMO verso
il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ,
LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA);
- dal distretto di UDINE verso le
reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA);
- dal distretto di AOSTA verso le
reti di MARTIGNY (SVIZZERA);
- dal distretto di CHIAVENNA e di
SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA);
- dal distretto di DOMODOSSOLA verso
le reti di BRIGA (SVIZZERA);
- dal distretto di SAN REMO verso
il PRINCIPATO DI MONACO
|
22,506
|
50,006
|
4357
|
|
II
|
- dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE,
BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA);
- dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO
alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA);
- dai distretti di GORIZIA e TRIESTE
al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA);
- dai distretti di GORIZIA e TRIESTE
verso la SLOVENIA;
- dai distretti di ARONA, BAVENO,
BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA,
LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO,
SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA,
FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA);
- dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE,
BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS,
ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)
|
22,00
|
30,60
|
682
|
|
III
|
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA,
VENEZIA e TRIESTE verso l’AUSTRIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA,
VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA,
VENEZIA verso la SLOVENIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, MILANO,
TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein);
- dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA
e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA
(FRANCIA);
- dai compartimenti di CATANIA e PALERMO
verso MALTA;
- dai compartimenti di CATANIA e PALERMO
verso la TUNISIA;
- dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA
e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO
|
15,30
|
20,60
|
682
|
|
IV-A
|
- Restante traffico verso FRANCIA
e SVIZZERA (compreso Liechtenstein)
- REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI,
CANADA, STATI UNITI D’AMERICA (tutti gli Stati)
|
14,25
|
16,25
|
925
|
|
IV-B
|
- Restante traffico verso AUSTRIA,
CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA
- ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA,
BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA,
JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA,
NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP.
CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra),
SVEZIA, UNGHERIA
|
10,00
|
13,15
|
925
|
|
V
|
- ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER
(IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA,
TURCHIA, UCRAINA
|
6,40
|
8,25
|
1.330
|
|
VI
|
- AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA
|
4,90
|
5,50
|
3.247
|
|
VII
|
- ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP.,
COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA
|
3,85
|
4,30
|
3.571
|
|
VIII
|
- CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA,
INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA
|
2,90
|
3,50
|
3.760
|
|
IX
|
- ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN,
BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR,
EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA,
HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO,
NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU’, QATARA, SIRIA, SOMALIA,
TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN
|
2,25
|
2,90
|
4.867
|
|
X
|
- Tutti gli altri Paesi
|
1,90
|
2,15
|
5.029
|
(1)Comprendono la soprattassa di cui all’art.1
comma 6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali",
nella misura di lire 7 al minuto.
(2)La centrale invia al contatore dell’utente
4 impulsi entro i primi 2 secondi (ad eccezione dei casi di cui alla nota
6) e successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo
(in secondi) pari a quello riportato con aggancio asincrono al ritmatore
di conteggio (tariffazione asincrona).
(3)Da lunedì a sabato, dalle
8,00 alle 22,00.
(4)Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00
alle 24,00 da lunedì a sabato, e l’intera giornata di domenica.
(5)Si applica per un minimo di un minuto.
– A) Chiamate in partenza dall’Italia: per ogni comunicazione si applica
una quota fissa aggiuntiva di lire 8.000; per ogni comunicazione personale
si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 15.000. – B) Chiamate in
partenza dall’estero, dirette e pagabili in Italia: per le comunicazioni
"COLLECT" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13.000;
per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" si applica una quota
fissa aggiuntiva di lire 6.000.
(6)Per le comunicazioni dirette verso
le zone I-A e I-B si applica un solo scatto alla risposta.
(7)Tariffe per 3 minuti di conversazione.
Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di lire 2.000.
Lo stesso importo di Lire 2000 si applica per i preavvisi, per le comunicazioni
non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e
per quelle rinunciate entro un’ora dalla richiesta. Per ogni comunicazione
pagabile all’arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa
di Lire 3000.
Tabella E
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI
(Da impianto telefonico a disposizione del pubblico)
|
Zona di tass.ne
|
Relazioni telefoniche tra l’Italia
e i seguenti Paesi
|
Tariffe per il servizio telefonico(1)
in teleselezione(2)
(ritmo in secondi)
|
|
Intera(3)
Secondi
|
Ridotta(4)
Secondi
|
|
I-A
|
- dal distretto di GORIZIA verso le
reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA);
- dal distretto di TRIESTE verso le
reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA);
- dai distretti di COMO, MENAGGIO
e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)
|
40,005
|
70,005
|
|
I-B
|
- dal distretto di SAN REMO verso
il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ,
LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA);
- dal distretto di UDINE verso le
reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA);
- dal distretto di AOSTA verso le
reti di MARTIGNY (SVIZZERA);
- dal distretto di CHIAVENNA e di
SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA);
- dal distretto di DOMODOSSOLA verso
le reti di BRIGA (SVIZZERA);
- dal distretto di SAN REMO verso
il PRINCIPATO DI MONACO
|
20,005
|
35,005
|
|
II
|
- dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE,
BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA);
- dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO
alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA);
- dai distretti di GORIZIA e TRIESTE
al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA);
- dai distretti di GORIZIA e TRIESTE
verso la SLOVENIA;
- dai distretti di ARONA, BAVENO,
BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA,
LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO,
SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA,
FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA);
- dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE,
BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS,
ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)
|
22,00
|
30,60
|
|
III
|
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA,
VENEZIA e TRIESTE verso l’AUSTRIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA,
VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA,
VENEZIA verso la SLOVENIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, MILANO,
TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein);
- dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA
e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA
(FRANCIA);
- dai compartimenti di CATANIA e PALERMO
verso MALTA;
- dai compartimenti di CATANIA e PALERMO
verso la TUNISIA;
- dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA
e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO
|
15,30
|
20,60
|
|
IV-A
|
- Restante traffico verso FRANCIA
e SVIZZERA (compreso Liechtenstein)
- REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI,
CANADA, STATI UNITI D’AMERICA (tutti gli Stati)
|
13,10
|
14,50
|
|
IV-B
|
- Restante traffico verso AUSTRIA,
CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA
- ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA,
BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA,
JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA,
NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP.
CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra),
SVEZIA, UNGHERIA
|
10,00
|
13,15
|
|
V
|
- ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER
(IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA,
TURCHIA, UCRAINA
|
6,40
|
8,25
|
|
VI
|
- AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA
|
3,85
|
4,30
|
|
VII
|
- ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP.,
COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA
|
3,85
|
4,30
|
|
VIII
|
- CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA,
INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA
|
2,90
|
3,50
|
|
IX
|
- ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN,
BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR,
EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA,
HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO,
NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU’, QATARA, SIRIA, SOMALIA,
TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN
|
2,25
|
2,90
|
|
X
|
- Tutti gli altri Paesi
|
1,90
|
2,15
|
(1)Comprendono la soprattassa di cui all’art.1
comma 6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali",
nella misura di lire 7 al minuto.
(2)La centrale invia al contatore dell’utente
4 impulsi alla risposta (ad eccezione dei casi di cui alla nota 5) e i
successivi impulsi sono inviati al contatore alla fine dello specifico
ritmo di tassazione (tariffazione sincrona posticipata).
(3)Da lunedì a sabato, dalle
8,00 alle 22,00.
(4)Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00
alle 24,00 da lunedì a sabato, e l’intera giornata di domenica.
(5)Per le comunicazioni dirette verso
le zone I-A e I-B si applicano due scatti alla risposta, con tariffazione
sincrona posticipata per gli impulsi successivi.
|