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L'AUTORITA'
NELLA sua riunione
di Consiglio del 16 marzo 1999;
VISTA la direttiva
96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine
della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva
97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla "Interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la legge
14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", in
particolare gli artt. 1 e 2;
VISTA la legge
31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità
per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett.
c), n. 14 e l'art. 4;
VISTO il D.P.R.
2 dicembre 1994 di "Approvazione della convenzione stipulata
dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento
del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema
di tecnica numerica denominato GSM";
VISTO il D.P.R.
22 dicembre 1994 di "Approvazione della convenzione stipulata
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. e la Telecom S.p.a.
per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del
servizio in tecnica numerica GSM";
VISTO il D.P.R.
19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione
di direttive comunitarie";
VISTO il D.M.
23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la propria
delibera n. 85/98 del 22
dicembre, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio
di telefonia vocale";
SENTITE le società
Telecom Italia S.p.A, Omnitel Pronto Italia S.p.A., T.I.M. Telecom Italia
Mobile S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 9 febbraio 1999;
VISTA la proposta
di Telecom Italia S.p.A. sulle modalità di tariffazione delle
comunicazioni fisso-mobile presentata all'Autorità il 1°
febbraio 1999;
VISTA la prima
proposta di Telecom Italia S.p.A. presentata all'Autorità in
data 17 febbraio;
VISTA la documentazione
di Telecom Italia S.p.A. pervenuta all'Autorità in data 19 febbraio
1999;
SENTITA la società
Telecom Italia in data 26 febbraio 1999;
VISTI i contratti
di interconnessione stipulati tra la società Telecom Italia rispettivamente
con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni
il 15 febbraio 1999 e pervenuti all'Autorità in data 26 febbraio
1999;
VISTA l'ulteriore
documentazione presentata da Telecom Italia S.p.A. all'Autorità
in data 5 marzo 1999;
SENTITA la società
Telecom Italia in data 15 marzo 1999;
VISTI gli atti
del procedimento;
UDITA la relazione
al Consiglio dell'Avv. Alessandro Luciano sui risultati dell'istruttoria,
ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorità nella seduta del Consiglio del
16 marzo 1999;
CONSIDERATO:
1. La struttura
tariffaria delle comunicazioni fisso-mobile precedente alla deliberazione
n. 85/98:
effetti sulla concorrenza e sui consumatori
La delibera n. 85/98
dell'Autorità al Titolo IV ha disposto l'assegnazione della titolarità
della tariffa per le comunicazioni originate da rete fissa e terminate
su rete mobile in capo all'operatore da cui la comunicazione è
originata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del D.P.R.
n. 318/97.
In precedenza, il mercato fisso-mobile era disciplinato - con riferimento
agli operatori radiomobili T.I.M. e Omnitel Pronto Italia - dalle disposizioni
contenute nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e i suddetti operatori.
Sulla base di tali disposizioni, la struttura tariffaria, le relazioni
tra gli operatori e gli schemi di pricing, con riferimento alle
comunicazioni in ambito nazionale, si caratterizzavano per i seguenti
elementi:
- i valori dei
prezzi finali venivano fissati dagli operatori mobili. Questi potevano,
inoltre, applicare particolari condizioni economiche a determinate
categorie di utenti, previa autorizzazione;
- le condizioni
economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete di Telecom Italia,
fissate dal regolatore, erano pari a 200 lire/min. per il traffico
commutato; a queste si aggiungevano i costi per il collegamento tra
rete fissa e rete degli operatori mobili.
Tale struttura tariffaria
ha sensibilmente condizionato il mercato, anche in presenza di un maggior
grado di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, assicurato
dalla liberalizzazione del mercato della telefonia fissa e l'entrata
sul mercato, nel corso del 1998, del terzo operatore radiomobile.
I contratti di interconnessione,
nonché le condizioni economiche degli operatori risultano, infatti,
condizionati dalla precedente struttura tariffaria e dalle relazioni
consolidate degli operatori.
I cambiamenti della struttura del prezzo finale, data la composizione
del prezzo, che si compone di una parte di remunerazione dell'operatore
fisso e di una parte a compensazione della terminazione su rete mobile,
condiziona inoltre le relazioni di interconnessione tra i vari operatori
presenti sul mercato.
L'inversione tariffaria comporta, infatti, la modifica delle modalità
di interconnessione, in quanto prevede che l'operatore di rete fissa
che chiede la terminazione sulla rete di un operatore di rete mobile,
si faccia carico degli impianti di trasporto del traffico tra i due
nodi di interconnessione e corrisponda all'operatore mobile il corrispettivo
(negoziato in fase di definizione del contratto di interconnessione)
relativo all'utilizzo degli accessi richiesti nei singoli punti di interconnessione.
Alla luce di tali
cambiamenti e considerato il diverso peso delle condizioni economiche
di interconnessione in relazione al traffico effettuato dalle rispettive
reti, la verifica delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile,
pertanto deve tener conto non solo del valore finale dei prezzi agli
utenti, ma anche della scomposizione di tale prezzo in relazione ai
costi e alle nuove modalità di interconnessione.
In considerazione
di questi elementi, la revisione della struttura tariffaria, sulla base
dell'inversione della titolarità, deve tener conto degli impatti
esercitati sugli operatori e sui consumatori, data la situazione preesistente.
A tal fine l'Autorità,
in relazione all'iter del procedimento ancora in corso, finalizzato
alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, ha inteso
avviare una collaborazione con gli operatori al fine di analizzare gli
effetti sul mercato derivanti dalla precedente struttura tariffaria.
Nella fase transitoria,
in attesa della definizione dei nuovi criteri di tariffazione, in base
a quanto previsto dal Titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/98
dell'Autorità, occorre tener conto dell'attuale situazione del
mercato delle telecomunicazioni fisse e mobili, al fine di tutelare
la concorrenza e i consumatori ed assicurare il perseguimento degli
obiettivi futuri.
Si tratta infatti
di:
a) semplificare
le attuali condizioni di tariffazione attraverso una armonizzazione
delle fasce orarie ed un riallineamento della situazione italiana
a quella dei principali paesi europei;
b) riequilibrare,
attraverso la riduzione del differenziale tra i rispettivi valori
nelle diverse fasce orarie, le tariffe verso indicativi Family
e verso indicativi Business per tener conto sia del principio
di orientamento al costo dei servizi, sia dell'implementazione del
servizio di portabilità del numero;
c) avviare un
graduale riallineamento della struttura e dei valori tariffari italiani
verso la posizione media dei principali paesi europei;
d) tutelare i
consumatori e la concorrenza attraverso la programmazione di un percorso
graduale e di cambiamento verso la nuova struttura di tariffazione.
2. La proposta
di Telecom Italia
L'Autorità,
con decisione in data 12 gennaio 1999, secondo quanto disposto dalla
delibera n. 85/98 (Titolo IV, punto 2), invitava la società Telecom
Italia a formulare una proposta tariffaria per le comunicazioni fisso-mobile,
previa definizione dei contratti di interconnessione con gli operatori
di reti radiomobili nazionali.
Telecom Italia ha presentato all'Autorità in data 1° febbraio
1999 una proposta sulle modalità tecniche ed economiche di tariffazione
delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla propria rete e, in
data 17 febbraio 1999, una proposta di variazione delle attuali condizioni
economiche fisso-mobile.
La proposta relativa alle modalità di tariffazione costituisce
un atto del procedimento in corso in ordine alla determinazione della
nuova struttura di tariffazione, che dovrà completarsi nel mese
di luglio 1999.
La proposta relativa alla variazione delle attuali condizioni economiche
di offerta è stata invece oggetto di valutazione da parte dell'Autorità
ed ha costituito il punto di partenza per il presente provvedimento.
La proposta del 17 febbraio 1999 è stata, anche in seguito alla
richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'Autorità, integrata
dalla documentazione fatta pervenire in data 19 febbraio e 5 marzo 1999.
In particolare, con quest'ultima produzione documentale, Telecom Italia
formulava una ulteriore proposta di variazione delle condizioni economiche
di offerta per le comunicazioni originate dalla propria rete e terminate
sulle reti degli operatori mobili.
Indipendentemente
dai valori economici, gli elementi principali della proposta di Telecom
Italia possono essere riassunti come segue:
- indipendenza
delle condizioni economiche dall'operatore mobile verso cui è
instradata la chiamata;
- determinazione
di un valore medio di remunerazione per gli operatori mobili e per
l'operatore di rete fissa;
- mantenimento
dell'attuale distinzione fra tariffa Business e tariffa Family
in base all'indicativo mobile chiamato per il traffico nazionale;
- articolazione
in due fasce orarie delle tariffe per le comunicazioni verso indicativi
Business, rispetto alle quattro precedenti;
- mantenimento
del valore dello scatto alla risposta;
- struttura tariffaria
basata su ritmi asincroni;
- applicazione
delle nuove condizioni economiche a partire dal 1° aprile 1999.
La valutazione giuridica
ed economica della proposta di Telecom Italia, sulla base degli obiettivi
evidenziati in precedenza, ha portato l'Autorità ad accogliere
solo in parte la proposta della società, in base alle seguenti
considerazioni.
3. La valutazione
giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia
Una tariffa fisso-mobile
si compone di due parti: la remunerazione dell'operatore di rete fissa,
che deve tener conto sia dell'utilizzo della rete dell'operatore fisso
per la raccolta delle chiamate e l'accesso alla rete, sia dei costi
gestionali, e la remunerazione per la terminazione delle chiamate sulle
reti degli operatori mobili, i cui valori sono fissati dai rispettivi
contratti di interconnessione.
In base a quanto
previsto agli artt. 4 e 7 del D.P.R. n. 318/97, all'art. 1, comma 6,
lett. a) n. 7 della legge 249/97 e all'art. 14 delle convenzioni tra
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e gli operatori radiomobili
nazionali, l'Autorità può verificare, ed eventualmente
rivedere, il valore delle condizioni economiche della quota fissa della
comunicazione originata dalla rete dell'operatore dominante Telecom
Italia e terminata sulle reti degli operatori mobili.
Il corrispettivo
attuale per l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata
di Telecom Italia, in base a quanto stabilito dalla normativa, è
pari a circa 203 lire/min.: 200 lire di access charge + circa
3,3 lire per i collegamenti tra rete fissa e mobile (quest'ultimo valore
valutato sulla base delle dichiarazioni del costo minutario riportate
nella documentazione fornita da Telecom Italia all'Autorità).
L'Autorità,
in base alla relazione di tali costi con le tariffe di interconnessione
per le comunicazioni fisso-fisso e alla luce dei confronti internazionali,
ha verificato tale valore ritenendo opportuno determinarne una riduzione,
anche tenuto conto degli impatti economici su Telecom Italia derivanti
dal passaggio della titolarità della determinazione della tariffa
finale dagli operatori mobili all'operatore di rete fissa.
Con riferimento
alle condizioni di tariffazione, la valutazione dell'Autorità
si è concentrata sugli obiettivi di tutela dei consumatori e
della concorrenza, anche alla luce del percorso successivo della regolamentazione.
Nel rispetto del
principio di garanzia dei consumatori, l'Autorità ha ritenuto
opportuno non solo semplificare l'attuale struttura tariffaria attraverso
l'unificazione delle fasce orarie per la tariffa Business, come
previsto dalla stessa proposta di Telecom Italia, ma anche ridurre la
"forchetta" fra le tariffe Business e le tariffe Family
al fine di avviare il processo di semplificazione e di riallineamento
del sistema italiano delle tariffe fisso-mobile a quello degli altri
paesi.
Anche in questo
caso si è tenuto conto delle conseguenze relative al passaggio
della titolarità della tariffa in capo all'operatore di rete
fissa. Questo, infatti, può portare l'operatore fisso a riconsiderare
le condizioni economiche di offerta a particolari categorie di clienti
che godono attualmente di offerte agevolate alla luce di sconti offerti
dagli operatori fisso e mobili, ma che non necessariamente riflettono
i costi dell'operatore fisso.
Al fine di tutelare tali categorie di consumatori, l'Autorità
ha ritenuto opportuno mantenere in questa fase le attuali condizioni
di offerta (sia economiche, sia contrattuali), prima di completare il
processo di valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia, necessarie
anche al fine della modifica del rapporto contrattuale che il passaggio
della titolarità comporta.
L'Autorità,
inoltre, ha valutato la scomposizione del prezzo finale nelle due componenti
della remunerazione dell'operatore fisso e della remunerazione della
terminazione sulle reti mobili, in base ai dati forniti da Telecom Italia
nella documentazione del 19 febbraio 1999 e all'analisi dei contratti
di interconnessione firmati da Telecom Italia con le società
T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni in data 15 febbraio
e pervenuti, su richiesta, all'Autorità il 26 febbraio 1999.
In questo caso, la valutazione è stata fatta considerando sia
gli effetti sulla concorrenza, sia gli obiettivi sottostanti al procedimento
in corso, non essendo ancora disponibili tutti gli elementi necessari
al fine di pervenire ad una valutazione conclusiva circa la differenziazione
dei valori di terminazione e degli impatti sui prezzi finali.
Con riferimento
alla tutela della concorrenza e considerando, inoltre, la fase delicata
di decollo della concorrenza del mercato della telefonia fissa, oltre
che di sviluppo della telefonia mobile, l'Autorità ha ritenuto
opportuno fissare dei termini per la determinazione delle condizioni
economiche dei servizi di terminazione da parte degli operatori mobili.
Alla luce di quanto contenuto nell'art. 4 e in particolare negli allegati
C e D del D.P.R. n. 318/97 e nell'art. 6 del D.M. 23 aprile 1998 ed
in osservanza del principio di trasparenza e coerenza fra schema di
prezzo dei servizi intermedi e schema dei prezzi dei servizi finali,
l'Autorità ritiene necessaria l'articolazione dell'offerta dei
servizi di interconnessione in modo da tenere conto dei flussi di traffico
nelle diverse fasi della giornata, data la diversa capacità e
i diversi livelli di occupazione delle reti in relazione ai profili
di domanda.
Infine, considerando
gli effetti indotti dalle variazioni delle condizioni economiche di
offerta sui consumatori, data la rimodulazione dell'attuale struttura
tariffaria, in termini di trasparenza e corretta informazione dei nuovi
profili tariffari, l'Autorità ha ritenuto opportuno considerare
non solo i tempi tecnici necessari alla società Telecom Italia
per apportare le modifiche tecniche al proprio sistema di rete, ma anche
i tempi necessari al fine di una corretta e adeguata informazione ai
consumatori e alle imprese concorrenti.
In base a quanto previsto all'art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 318/97,
il congruo anticipo, cioè il tempo necessario per un'adeguata
informazione al mercato prima dell'entrata in vigore del nuovo schema
tariffario, è stato ritenuto pari a 30 giorni dalla notifica
del presente provvedimento alla società Telecom Italia.
DELIBERA
I. Struttura delle
tariffe
In relazione alla
composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di
remunerazione dell'operatore di rete fissa Telecom Italia, l'Autorità
dispone:
1. L'applicazione,
a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe così come
stabilito nelle Condizioni generali di cui al presente provvedimento,
dei ritmi tariffari di cui al Titolo II, punto 5, intervenendo sulla quota
di remunerazione di Telecom Italia e fissandola ad un valore medio di
172 lire/min..
In relazione alla
composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di
terminazione sulle reti degli operatori mobili l'Autorità dispone:
2. L'obbligo
per gli operatori mobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni
(per quest'ultima compatibilmente alle previsioni sulla distribuzione
del traffico fisso-mobile) di scomposizione del valore medio indicato
nei contratti di interconnessione firmati con la società Telecom
Italia in data 15 febbraio 1999. In particolare il corrispettivo per la
terminazione delle chiamate originate dalla rete telefonica fissa di Telecom
Italia e destinate a clienti delle reti radiomobili T.I.M., Omnitel Pronto
Italia e Wind Telecomunicazioni dovrà essere articolato per differente
fascia oraria, coerentemente con l'articolazione dei prezzi finali. I
valori corrispondenti a tale articolazione dovranno essere presentati
all'Autorità entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento
alle rispettive società interessate.
II. Condizioni
economiche di offerta
In relazione alle
tariffe finali applicate agli abbonati alla rete fissa di Telecom Italia
per le comunicazioni verso reti radiomobili nazionali, l'Autorità
dispone:
1. L'indipendenza
delle condizioni economiche di offerta di Telecom Italia dall'operatore
mobile con il quale il cliente chiamato ha sottoscritto il contratto.
2. Il mantenimento
dell'attuale distinzione tariffaria in Business e Family,
individuabile dal prefisso della rete mobile chiamata per il traffico
nazionale. Per il traffico internazionale restano valide le attuali disposizioni,
rimandando al successivo provvedimento sui criteri e le modalità
di tariffazione la determinazione di nuove condizioni economiche per la
clientela e per le relazioni fra operatori.
3. Il mantenimento
di uno scatto alla risposta (del valore di 127 lire + IVA) per le comunicazioni
originate da linee private e di due scatti per le comunicazioni da apparecchi
telefonici pubblici della rete di Telecom Italia.
4. L'unificazione
delle fasce orarie "serale" e "notturna" e delle fasce
"punta" e "ordinaria" per la tariffa Business
e la conseguente determinazione di uno schema tariffario articolato su
due fasce tariffarie.
5. La modifica
degli attuali ritmi tariffari calcolati sulla base di quanto stabilito
al Titolo I, punto 1 e l'applicazione, a partire dalla data di cui alle
condizioni generali del seguente provvedimento, dei ritmi tariffari riportati
nella seguente tabella (ritmo asincrono):
|
Business*
|
Family**
|
|
Intera (Peak)
|
Ridotta (Off peak)
|
Intera (Peak)
|
Ridotta (Off peak)
|
|
14,5’’
|
33’’
|
6,15’’
|
45’’
|
* Business Peak:
lun.-ven. dalle 08.00 alle 18.30; sab. dalle 08.00 alle 13.00 e Business
Off peak: lun.-ven. dalle 18.30 alle 08.00; sab. dalle 13.00 alle 24.00;
dom. e festivi intera giornata
** Family Peak: lun.-ven. dalle 07.30 alle 20.30 e Family Off peak:
lun.-ven. dalle 20.30 alle 07.30 del giorno successivo; sab, dom. e
festivi intera giornata
6. Il mantenimento
delle condizioni economiche "speciali" già applicate
a particolari categorie di utenti sulla base della precedente struttura
tariffaria, fino ad un successivo intervento dell'Autorità.
III. Evoluzione
della struttura di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile
Al fine di tener conto
delle problematiche connesse al passaggio dalla precedente struttura di
tariffazione alla nuova struttura sulla base dei criteri e delle modalità
da definire nel successivo provvedimento dell'Autorità, come stabilito
al Titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/98 del 22 dicembre 1998,
l'Autorità dispone:
1. L'istituzione
di un gruppo di lavoro con le società Telecom Italia, T.I.M. e
Omnitel Pronto Italia finalizzato alla ricostruzione degli effetti sul
mercato e sugli operatori derivanti dalle condizioni tecniche ed economiche
della struttura regolamentare del passato (precedente all'inversione della
titolarità da parte dell'Autorità). Tale gruppo di lavoro
è finalizzato, inoltre, a raccogliere tutti i dati e gli elementi
necessari ad una corretta valutazione del mercato al fine di garantire
la tutela della concorrenza e dei consumatori.
2. Il gruppo
di lavoro dovrà terminare i lavori entro il 15 maggio 1999.
3. L'Autorità
provvederà a mettere a disposizione del pubblico, fatte salve le
informazioni contenenti aspetti di rilevanza strategica per gli operatori,
gli atti finali risultanti dalle attività del gruppo di lavoro
e a sentire, laddove necessario, gli altri operatori interessati.
4. I risultati
raggiunti e gli elementi risultanti dalle audizioni a tutti gli operatori
interessati costituiranno atti del procedimento al fine della determinazione
del provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione di
cui al Titolo II, punto 2, della deliberazione n. 85/98.
5. La fissazione
da parte dell'Autorità dei principi e delle modalità di
tariffazione entro il 15 giugno 1999.
6. La presentazione
di una nuova proposta sulle condizioni economiche fisso-mobile da parte
di Telecom Italia entro il 1° luglio 1999.
IV. Condizioni
Generali
1. Le condizioni
economiche, determinate in base ai ritmi tariffari di cui al Titolo II,
punto 5, del presente provvedimento, si applicano a partire dal trentesimo
giorno dalla data di notifica della delibera alla società Telecom
Italia.
2. La società
Telecom Italia provvede all'adeguata informazione alla clientela delle
nuove condizioni economiche.
3. Il mancato
rispetto da parte di Telecom Italia e degli operatori radiomobili delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione
delle sanzioni previste all'art.
1 commi 29, 30 e 31 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento
è notificato alla società Telecom Italia, alla società
T.I.M., alla società Omnitel Pronto Italia e alla società
Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai
sensi dell'art.1, comma 26, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Napoli, 17 marzo 1999
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