NELLA sua
riunione della Commissione Servizi e Prodotti del 14 giugno 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
comunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
VISTA la direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
11 maggio 2005 relativa alle “pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno e che modifica la
direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio·(direttiva sulle pratiche
commerciali sleali)” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L 149/22 del 11.6.2005;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22
febbraio 1994;
VISTA la delibera n. 179/03/CSP recante “Approvazione della direttiva
generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio
1997, n. 249” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
193 del 21 agosto 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il
"Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTA la delibera n. 254/04/CSP recante “Approvazione della direttiva
in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 dicembre
2004, n. 295;
VISTA la delibera n. 104/05/CSP recante “Approvazione della direttiva
in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali,
offerti al pubblico su reti radiomobili terresti di comunicazione elettronica,
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
174 del 28 luglio 2005;
VISTA la delibera n. 164/05/CSP di costituzione di un tavolo di lavoro
finalizzato ad un accordo sulla qualità dei servizi dei centri di contatto
(call center) e alla previsione da parte degli operatori di un codice di
autoregolamentazione per l’offerta e la fornitura di servizi e prodotti di
comunicazione elettronica agli utenti ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del
codice delle comunicazioni elettroniche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n 303 del 30 dicembre 2005;
VISTO il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali, recante “Servizi telefonici non richiesti: maggiori tutele per i
cittadini” del 16 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 54 del 6 marzo 2006;
VISTA la delibera n. 664/06/CONS di adozione del regolamento recante
disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di
comunicazione elettronica mediante contratti a distanza pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n 229 del 27 dicembre 2006;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità, approvato con la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14
gennaio 2006, e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che all’Autorità pervengono numerose segnalazioni da parte
di utenti circa inefficienze nei servizi di contatto erogati dai “call center”
degli operatori di comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento a:
a) Difficoltà nel contattare un operatore fisico e lunghi tempi di attesa; b)
Mancanza di certezza di presa in carico del reclamo / segnalazione/ richiesta
di informazione formulata dall’utente; c) Inadeguatezza delle risposte
dell’operatore;d) Scarsa attenzione per specifiche esigenze di comunicazione da
parte di determinate categorie di utenti (es sordi); e) Mancato invio del
modulo di contratto, ove previsto, e delle relative condizioni contrattuali a
valle delle proposta telefonica di un servizio; f) Mancata indicazione circa
gli strumenti di tutela a disposizione dell’utente (carta dei servizi,
conciliazione, diritto restituzione prodotto nei termini previsti dal codice
del consumo);
CONSIDERATO che, per rispondere alle esigenze dei consumatori e
ridurre i disagi degli utenti è necessario migliorare la qualità generale dei
servizi di contatto e che a tal fine l’Autorità ha ritenuto opportuno
promuovere, con la delibera 164/05/CSP, un accordo aperto di
autoregolamentazione tra gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica
e le associazioni dei consumatori, e che le attività del relativo tavolo di
lavoro hanno portato alla stesura di una bozza di accordo in cui è stato, tra l’altro,
previsto il rispetto di standard minimi di qualità secondo un piano triennale
di miglioramento rispetto all’attuale situazione di mercato;
CONSIDERATO che, nell’incontro finale del suddetto tavolo, tenutosi il
4 aprile u.s., le parti non hanno raggiunto l’accordo;
RITENUTO, pertanto, necessario che l’Autorità persegua i suddetti
obiettivi avvalendosi dei poteri conferitile dall’art. 2, comma 12, lettera h,
della legge n.481/95 e dall’art.1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge
n.249/97, e che a tale scopo è opportuno avvalersi dei risultati raggiunti dal
suddetto tavolo di lavoro, redigendo uno schema di direttiva in materia di
qualità dei servizi di contatto che recepisca i suddetti risultati;
RILEVATO che la complessità e l’incidenza del provvedimento all’uopo
predisposto e la particolare rilevanza della materia fanno emergere
l’opportunità di sottoporre il testo a una consultazione pubblica;
RITENUTO, infatti, che:
a) gli operatori di comunicazione elettronica utilizzano, con sempre
maggiore frequenza, i call center, organizzando proprie strutture interne
e/o ricorrendo ai servizi di società specializzate esterne, per stabilire relazioni
con gli utenti a fini commerciali, di assistenza o informativi, poiché sono
consapevoli delle potenzialità di penetrazione e del risparmio che le
tecnologie di informazione e comunicazione mettono a loro disposizione nel
rapporto con gli utenti;
b) gli utenti, d’altro canto, per ottenere informazioni, per acquistare un
bene o un servizio dall’operatore di comunicazione elettronica, per inoltrare
reclami e così via, hanno la possibilità di contattare gli operatori anche
attraverso l’impiego di servizi di comunicazione elettronica (telefonia,
fissa e mobile, fax, posta elettronica, ecc);
c) tuttavia, il proliferare di call center telefonici e telematici di
informazione e di assistenza clienti, se, da un lato, può determinare un
innegabile vantaggio in termini di risparmio di tempo e di denaro sia per gli
utenti che per gli operatori, dall’altro richiede una maggiore attenzione
all’efficacia ed all’affidabilità dei servizi di contatto erogati attraverso
tali canali, per ridurre le criticità associate a questa tipologia di servizi;
CONSIDERATO che, mentre gli indicatori di qualità sono univocamente
definiti nell’allegato 1 allo schema di direttiva, gli standard minimi vengono
diversificati tra servizi di telecomunicazioni fisse e mobili in quanto:
a) nei primi è più elevata la densità di richieste di contatti con
l’operatore ai fini di segnalazione di guasti e reclami;
b) nei secondi l’IVR è più complesso per la maggiore varietà di offerte
anche promozionali:
RITENUTO opportuno fissare in trenta giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità, il termine
per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati;
UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del Regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità;
1.
L’Autorità adotta lo schema di
provvedimento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante,
recante " Schema di direttiva in materia di qualità dei servizi di
contatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche ".
3.
I contributi dei soggetti
interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità
indicate nell’allegato B, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
delibera nel sito web dell’Autorità.
4.
La presente delibera è
pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità. Avviso
dell’avvio della presente consultazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato A
alla Delibera n. 88/07/CSP del 14 giugno 2007
Schema di direttiva in materia di qualità dei servizi di contatto (call
center) nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente
direttiva si intende per :
a. associazione di
consumatori: associazione di impegno civico che ha tra le principali
finalità statutarie la
promozione e la tutela dei diritti dei cittadini consumatori e utenti, di cui
all’art. 137 del Codice di Consumo;
b. ENS: Ente Nazionale Sordi
c. call center: struttura organizzativa
dell’operatore di comunicazione elettronica che fornisce il servizio di
contatto all’utente del servizio di comunicazione elettronica, gestendo ed
organizzando, mediante l’adozione di idonee procedure, un insieme di risorse
umane e di infrastrutture specializzate che consentono contatti e comunicazioni
multicanale con gli utenti (attraverso più mezzi, per esempio telefonia,
internet, posta) sia in entrata (inbound) sia in uscita (outbound). I call
center possono svolgere servizi di contatto in entrata (“inbound”), quando è
l’utente che avvia il contatto, o in uscita (“outbound”), quando l’utente è
destinatario del contatto.
d. servizio di contatto: servizio reso dal call
center agli utenti;
e. committente: un operatore che affida
tutto o parte dei propri servizi di contatto ad un call center esterno (c.d.
servizio in outsourcing), definendo nel contratto le caratteristiche e la
qualità circa i livelli di servizio (SLA – “Service Level Agreement”);
f.
reclamo: espressione di
insoddisfazione rivolta dall’utente e/o cliente nei confronti dell’operatore,
in relazione ad un suo prodotto o servizio, a cui quest’ultimo, ai sensi
dell’art. 8 comma 4 della delibera 179/03/CSP, è chiamato a dare una
definizione, comunicandola all’utente, entro 45 giorni;
g. accessibilità: la
capacità dei sistemi adottati nei call center, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
h. servizio
ponte: servizio, di norma basato su un call center, che consente
all’utente sordo di comunicare con i servizi di contatto degli operatori di
comunicazione elettronica, attraverso la traduzione testo-voce/voce-testo
effettuata da un operatore umano o da un sistema automatico. L’utente sordo può
accedere al servizio ponte attraverso differenti canali o sistemi inclusi:
DTS, fax, chat, web, e-mail, SMS ecc.;
i.
operatore di servizi di comunicazione elettronica: impresa
autorizzata che fornisce i servizi, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano
un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi
della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente
o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica.
Articolo 2
(Oggetto della direttiva)
1.
La presente direttiva disciplina i principi e le regole cui si
conformano i call center nell’erogazione dei propri servizi al fine di
garantire un livello adeguato di qualità dei servizi di contatto,
indipendentemente dal modello organizzativo o dalla tecnologia utilizzati.
2.
Le finalità della direttiva sono:
a.
assicurare che siano garantiti i diritti degli utenti, quando accedono
ai servizi di contatto offerti dai call center e quando sono contattati dai
medesimi;
b.
migliorare la qualità dei servizi di contatto - ed outbound – all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche nel
rispetto di standard minini di qualità;
c.
garantire l’accessibilità e l’usabilità dei servizi di contatto anche da
parte degli utenti sordi in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui
all'articolo 3 della Costituzione.
3.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni e dei criteri di cui alla
direttiva generale in materia di qualità dei servizi di contatto e carte dei
servizi.
Articolo 3
(Principi di condotta generali)
1.
I call center, indipendentemente dal modello organizzativo o dalla
tecnologia utilizzati, assicurano, oltre al rispetto delle disposizioni
vigenti e in particolare di quelle sul trattamento dei dati personali, un
efficace canale di comunicazione per facilitare le relazioni e la gestione
delle interazioni fra gli operatori e gli utenti.
2.
La politica di comunicazione del call center deve essere orientata alla
massima trasparenza nei confronti dell’utente e alla coerenza con le finalità e
gli obiettivi del servizio stesso e della presente direttiva, agevolando
l’utente nell’accesso ai servizi erogati e nella conoscenza dell’albero per i
sistemi di risposta automatica.
3.
In caso di servizio di contatto fornito da un call center esterno in
outsourcing, il rapporto tra il call center ed l’operatore committente deve
essere regolato da un contratto di fornitura di servizi, nel quale sia previsto
l’impegno ad ottemperare a quanto previsto nella presente direttiva.
Articolo 4
(Relazione con gli utenti)
1. Il
call center assicura che la modalità e i contenuti di relazione con gli utenti,
che usufruiscono del servizio erogato dal call center o che sono contattati dal
call center, siano conformi alle seguenti regole:
a. esprimere
in maniera chiara ed esaustiva le finalità del servizio, in termini di
obiettivi, servizi offerti, prezzi, informazioni o prestazioni offerte dallo
specifico servizio;
b. rendere
disponibili in modo semplice le informazioni riguardo alle modalità ed ai
canali di accesso al servizio;
c.
garantire la correttezza delle informazioni fornite all’utente ivi
comprese modalità di recesso e diritti previsti dalle carte dei servizi;
d.
fornire informazioni precise sulle modalità di reclamo e assicurare
l’identificazione del reclamo mediante un codice, nonché la rintracciabilità da
parte dell’utente del reclamo già presentato; l’utente avrà diritto di fare
riferimento e di ottenere aggiornamenti riguardo al reclamo presentato;
e.
dotarsi di procedure di gestione delle segnalazioni o dei reclami che
garantiscano all’utente di ricevere sempre una risposta adeguata entro i
tempi contrattualmente definiti e indicati nelle carte dei servizi;
f.
adottare alberi per i sistemi di risposta automatici di semplice
comprensibilità, non eccessivamente complessi e ramificati, adeguati alle
caratteristiche dell’offerta ed alle necessità informative e di
assistenza/reclamo degli utenti;
g.
perseguire l’obiettivo dell’uniformità delle risposte e delle proposte
commerciali al variare dell’addetto;
h.
dare risposta in differita nel caso in cui l’addetto o il responsabile
non abbiano a disposizione o non possano fornire in linea l’informazione
richiesta, con prima richiamata o contatto, ad esempio via e-mail, di norma
non oltre il secondo giorno lavorativo successivo;
i.
assicurare la tracciabilità interna della postazione di lavoro.
2. Gli
addetti del call center sono tenuti a rispettare nella gestione del contatto
con gli utenti le seguenti regole:
a.
fornire ad ogni contatto almeno il codice identificativo della
postazione di lavoro;
b.
adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto;
c.
non chiudere il contatto e gestirlo come da procedura operativa, sino a
quando l’utente abbia necessità di avere informazioni inerenti al servizio
erogato, salvo i casi di comportamenti scorretti o inopportuni dell’utente (in
tali casi il contatto è chiuso previo preavviso);
d.
utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, ripetendo le
informazioni date se necessario;
e.
non utilizzare l’identificazione della linea chiamante (CLI) per
rifiutare la risposta alle chiamate in entrata del singolo utente o per discriminare
all’interno della stessa categoria di utenza a parità di tipologia di
richiesta.
Art. 5
(Indicatori di
qualità)
1.
Gli operatori di servizi di comunicazione elettronica:
a.
utilizzano gli indicatori di qualità per i servizi telefonici di
assistenza clienti, nonché le relative definizioni, riportati nell’allegato
1, che forma parte integrante e sostanziale della presente direttiva, con
le precisazioni ivi contenute;
b.
inviano all’Autorità, per ogni periodo di misurazione previsto, un
resoconto sui risultati effettivamente raggiunti secondo un apposito modello
elettronico che verrà messo a disposizione nel sito web dell’Autorità un mese
prima del termine della prima scadenza per l’invio da parte degli operatori e
fornito a richiesta; per le rilevazioni annuali il resoconto è inviato insieme
con la relazione di cui all’articolo 10 della direttiva generale in materia di
qualità e carte dei servizi; per le rilevazioni semestrali i resoconti sono
inviati entro tre mesi dal termine del semestre cui si riferiscono;
c.
pubblicano, nel proprio sito web, i resoconti semestrali ed annuali di
cui alla lett. b) entro gli stessi termini e comunicano all’Autorità gli
indirizzi delle relative pagine web;
d.
inviano all’Autorità, insieme con il primo resoconto semestrale, le
informazioni relative alle prestazioni di base offerte dagli operatori agli
utenti finali secondo il modello che l’Autorità si riserva di predisporre,
e inviano gli eventuali aggiornamenti con il primo successivo resoconto
semestrale;
e.
inviano all’Autorità, a richiesta, una descrizione delle procedure
utilizzate dall’operatore stesso per effettuare le misurazioni, nonché i
formati e la durata del mantenimento delle informazioni nelle basi di dati
ed i riferimenti aggiornati del punto di contatto per eventuali ulteriori
informazioni.
3.
Al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad
informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, l’Autorità
pubblica nel proprio sito web tabelle comparative di risultati semestrali ed
annuali di qualità di servizio raggiunti dagli operatori di servizi di
comunicazione elettronica nel medesimo settore, comunicati ai sensi della
presente direttiva;
4.
I dati di cui al presente articolo sono contestualmente inviati anche
all’indirizzo di posta elettronica direzionetutelaconsumatori@agcom.it
indicando in oggetto il titolo della presente direttiva. Eventuali variazioni
di tale indirizzo sono pubblicate nel sito web dell’Autorità.
Articolo 6
(Standard minimi di qualità -
Chiamate in Entrata)
1. Gli
operatori di servizi di comunicazione elettronica forniscono servizi
telefonici di assistenza almeno nei giorni feriali
tra le ore 8.30 e le ore 21.30 (fino alle 19:30 per numeri di assistenza
clienti affari);
2. Per
i tempi di accesso al servizio telefonico di assistenza clienti gli operatori
di servizi di comunicazione elettronica debbono rispettare i seguenti standard
minimi:
a) tempo di navigazione nell’albero (misura 1 dell’allegato 1):
1. per
i servizi fissi di telecomunicazione, media non superiore ai 90 secondi
nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente
direttiva; 75 nel secondo e 60 nel terzo;
2. per
i servizi mobili di telecomunicazione, media non superiore ai 160 secondi
nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente
direttiva; 145 nel secondo e 130 nel terzo;
b)
tempo di risposta dell’operatore dopo la selezione da parte dell’utente
della scelta che consente di parlare con l’operatore (misura 2a dell’allegato
1):
1. per
i servizi fissi, media non superiore agli 80 secondi nel primo anno successivo
a quello di entrata in vigore della presente direttiva; 65 nel secondo,
e 60 nel terzo;
2. per
i servizi mobili, media non superiore ai 55 secondi nel primo anno successivo
a quello di entrata in vigore della presente direttiva; 50 nel secondo,
e 45 nel terzo;
c)
percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore
a 20 secondi (misura 2b dell’allegato 1):
1. per
i servizi fissi, non inferiore al 10% nel primo anno successivo a quello
di entrata in vigore della presente direttiva; del 20% nel secondo, e del
30% nel terzo;
2.
per i servizi mobili, non inferiore al 45% nel primo anno successivo a
quello di entrata in vigore della presente direttiva; del 50% nel secondo,
e del 55 % nel terzo.
Articolo 7
(Modalità di
verifica della qualità dei servizi)
1. L’Autorità
può avvalersi, previo accordo, della collaborazione di associazioni di
consumatori e dell’ENS per l’espletamento di campagne di monitoraggio dei
livelli di qualità del servizio.
2. Gli
operatori dovranno fornire, su richiesta dell’Autorità, i tabulati relativi
alle chiamate effettuate, in inbound o in outbound, per consentire indagini di
tipo “call-back”. A tal fine, limitatamente ai periodi indicati dall’Autorità,
gli operatori di servizi di comunicazione elettronica dovranno richiedere agli
utenti che chiamano un esplicito consenso al trattamento dei dati personali a
fini di indagini di “customer satisfaction” da effettuarsi ai sensi della
presente direttiva. Gli elenchi dei numeri degli utenti consenzienti dovrà
essere fornito all’Autorità.
Articolo 8
(Gestione del
contatto con gli utenti sordi)
1. I
call center erogano un servizio inbound accessibile anche da parte di utenti
sordi, prevedendo l’impiego di tecnologie assistive e/o configurazioni
particolari per gestire il contatto con tale tipologia di utenti.
2. Viene
garantita l’accessibilità gratuita dei call center attraverso:
a) Chat
ed SMS con tempi di risposta pari a quelli previsti per le chiamate telefoniche;
b) fax
ed e-mail con risposta possibilmente immediata o differita in un tempo massimo
di 2 ore.
3. Nel
caso in cui l’accessibilità diretta da parte dell’utente sordo con tutte le
modalità di comunicazione da esso utilizzate dovesse comportare oggettive
difficoltà di ordine tecnico e/o organizzativo, l’accessibilità verrà garantita
attraverso un accesso ai servizi inbound “mediato” da un servizio ponte
dedicato all'accesso ai servizi inbound dell'operatore che potrà essere
realizzato, nel rispetto del principio di gradualità, direttamente dagli
operatori di servizi di comunicazione elettronica, anche in forma congiunta,
e/o implementando i servizi ponte attualmente gestiti dall'ENS, in entrambi i
casi attraverso la tempestiva adozione di accordi bilaterali o multilaterali.
In questo caso i tempi di accesso da parte dell’utente sordo al servizio ponte
dovranno progressivamente equipararsi a quelli previsti per le altre tipologie
di utenti.
Articolo 9
(Servizi Outbound – Chiamate in
Uscita)
1. Gli
operatori di servizi di comunicazione elettronica, nell’effettuazione di
contatti outbound, assicurano il rispetto delle disposizioni, in quanto
applicabili, del codice della privacy, con verifica preventiva della lista di
nominativi, del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare
dell’art.70, del codice del consumo, in particolare dell’art.52, del
regolamento 664/06/CONS, nonché delle disposizioni delle autorità competenti in
materia, ivi incluse quelle del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2.
Gli operatori di cui al comma 1 assicurano che gli addetti, dipendenti
dall'operatore o da società esterna da quest'ultimo incaricata, rispettino,
nella gestione del contatto con l’utente, le seguenti regole:
i.
comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della
società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del
contatto telefonico e il proprio nome e cognome;
ii.
fornire altresì adeguata informativa relativamente alle eventuali
modifiche o restrizioni del servizio di natura tecnica o economica che possano
derivare dal contratto che l’utente si accinge a concludere, nonché dei
principali cambiamenti che apporterebbe allo stato attuale di utilizzazione del
servizio da parte dell’utente;
iii.
al termine del contatto telefonico comunicare nuovamente il nominativo
della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell’utenza
telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve
altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo
della pratica e i recapiti ai quali l’utente può rivolgersi per ulteriori
informazioni o per eventuali assistenze o reclami;
iv.
Adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto;
v.
Utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, ripetendo le
informazioni date se necessario ed evitando l’uso di espressioni fuorvianti
quali “offerta gratuita” nel caso in cui, viceversa, vi sia un corrispettivo
da pagare, o di sigle e acronimi di non immediata comprensibilità;
vi.
Fornire indicazioni chiare e precise su eventuali termini di disdetta o
recesso ed inviare la modulistica prevista;
vii.
Fornire chiara informazione sullo scopo di una eventuale registrazione a
fini contrattuali;
viii.
Non effettuare ripetute sollecitazioni commerciali, qualora non gradite
dall’utente chiamato, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti
del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Articolo
10
(Disposizioni
finali)
1. In
caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 e
dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.
2. La
presente direttiva entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato1
Tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti dell'operatore
Definizione
dell’indicatore:
1) tempo
minimo di navigazione per accedere alla scelta “operatore umano” ossia
intervallo di tempo tra il momento in cui
viene completata correttamente la selezione del numero di assistenza e l’istante in cui può essere selezionata
dall’utente chiamante la scelta che consente di parlare con un operatore umano;
2) tempo di
risposta dell’operatore umano dopo la selezione da parte dell’utente della
scelta che consente di parlare con l’operatore umano ossia intervallo di tempo
tra il momento in cui viene selezionata dall’utente chiamante la scelta
“operatore” all’interno del sistema interattivo di risposta (IVR) di assistenza
e l’istante in cui l’operatore umano risponde all’utente per fornire il
servizio richiesto;
Servizi a cui si
applica: servizi
fissi e mobili pre-pagati e post-pagati
Rilevazione dei
dati:
Definizione
1) censuaria - ad ogni modifica dell’IVR
Definizioni 2) censuaria -
tutte le chiamate telefoniche entranti generate da terminali fissi e mobili ai
servizi di assistenza clienti con risposta da operatore umano nel periodo di
rilevazione.
N.B. Per la definizione 2), sono
inclusi i tempi trascorsi in attesa di parlare con l’operatore. Non sono
inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell’operatore (per
esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente). Quando un operatore
affida il servizio a terze parti, l’operatore mantiene la responsabilità di
fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza
parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha
contratti.
Periodi di
rilevazione:
Definizioni 1), 2)
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1
luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1
gennaio-31 dicembre – annuale
Per gli operatori
convergenti (fissi e mobili) che hanno un unico numero di assistenza clienti,
l’intervallo di tempo relativo all’indicatore 1) sarà misurato a partire dal
momento in cui il cliente effettua la scelta del ramo dell’IVR dedicato alla
telefonia fissa o mobile.
Misure:
Definizione 1): media, pesata
rispetto alla permanenza di ciascun IVR nel semestre, dei tempi minimi di
accesso nell’IVR alla scelta “operatore umano” ossia media, effettuata sulle
rilevazioni del semestre, dei tempi minimi che intercorrono tra l’istante di
accesso all’IVR e quello in cui l’utente è informato del codice dell’opzione
“operatore” (la cui scelta consente cioè di parlare direttamente con un
operatore umano) ed è consentita la sua selezione. La misurazione e’ effettuata
includendo anche la somma di tutti i tempi di ascolto dei messaggi precedenti
l’indicazione del codice dell’opzione, ovvero nell’ottica di un utente non
informato della struttura dell’IVR. Qualora un operatore abbia più numeri di
assistenza o associ ad uno stesso numero diversi IVR strutturati in maniera
differente si deve effettuare la media dei tempi minimi pesata sulla base delle
chiamate terminate sull'operatore umano di ciascun numero di assistenza ovvero
su ciascun diverso IVR. Solo nel caso in cui non sia utilizzato un IVR per
alcun tipo di chiamata entrante, il valore rilevato si ritiene pari a zero.
Definizione 2):
a) tempo medio di risposta
alle chiamate entranti
b) percentuale di chiamate
entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi
Unità di misura:
Definizioni 1), 2) misura
a), secondi
Definizione 2) misure b),
valore percentuale
Rapporti: separati per ciascun
numero di assistenza
Date d’invio dei
rapporti all’Autorità:
Definizione 1), 2)
1° semestre - periodo 1
gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31
dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale
1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno (salvo proroghe mensili)
Allegato
B
alla
Delibera n. 88/07/CSP del 14 giugno 2007
Modalità di consultazione
L’Autorità intende acquisire,
tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e
documentazione sullo schema di direttiva in materia di qualità dei servizi di
contatto allegato alla delibera n. 88/07/CSP.
In particolare l’Autorità
INVITA
anche ai sensi dell’art. 11 del
Codice delle comunicazioni elettroniche, le parti interessate a far pervenire
le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica (queste ultime
redatte sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione) in merito al
tema in oggetto.
Le comunicazioni, recanti la
dicitura "SCHEMA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI QUALITA’ DEI SERVIZI DI
CONTATTO – DELIBERA N. 88/07/CSP" e l’indicazione della denominazione del
soggetto rispondente, potranno essere inviate entro il termine tassativo di
trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nel sito web
dell’Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o
raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione
Tutela dei Consumatori
Att.ne
ing. Roberto Solimene
Centro
Direzionale – Isola B5
80143 Napoli
Le comunicazioni potranno essere
anticipate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081 7507828.
E’ gradito l’inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:
r.solimene@agcom.it riportando in
oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra
indicata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è
sostitutiva dell’invio formale del documento cartaceo con le modalità esposte
in precedenza.
Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione
non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali
successive decisioni dell’Autorità.
I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza - che deve
pervenire all’Autorità tramite raccomandata a mano o corriere ed essere
anticipata via fax almeno 10 giorni prima della scadenza del termine tassativo
sopra indicato, escluso il giorno di arrivo dell’istanza stessa - di illustrare
nel corso di una audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento
scritto trasmesso all’Autorità in precedenza o consegnato prima dell’inizio
dell’audizione stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un
referente ed un numero di fax per l’inoltro di eventuali successive
comunicazioni.
Ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della delibera n. 453/03/CONS i soggetti partecipanti
forniscono anche la propria valutazione dell’impatto esterno delle misure
regolamentari proposte.
I soggetti
rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di
cui all’art. 3 del Regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con
delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla successiva delibera n.
335/03/CONS, contenente l’indicazione dei documenti o delle parti di documento
da sottrarre all’accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza
che giustificano la richiesta stessa.
In
considerazione dell’opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti
rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico
“nulla osta alla pubblicazione” per le parti non sottratte all’accesso,
fornendo, altresì, il documento privo delle parti riservate.
Le comunicazioni pervenute
potranno essere pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato,
sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo www.agcom.it.