L’AUTORITA’
NELLA sua riunione del Consiglio del 13 marzo 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre
1989;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 22 febbraio 1994, n. 43, recante principi sull’erogazione dei servizi
pubblici;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 luglio 1995, n.385, recante norme sulle modalità di espletamento
dei servizi audiotex e videotex;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n.420, recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità
di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
6 novembre 1995, recante determinazione delle tariffe di accesso e di
trasporto per il servizio audiotex pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 novembre 1995, n. 278;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, concernente "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTO il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
28 febbraio 1996, recante disposizioni e criteri generali per la applicazione
del decreto-legge 26 febbraio 1996, n.87;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, recante "Disposizioni urgenti
per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni"
ed in particolare l’articolo 1, commi 25, 26 e 27, del decreto-legge
nonché l’articolo 1, comma 5, della legge di conversione che
recita "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.558, e delle successive reiterazioni
compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.544, concernenti i servizi
audiotex e videotex" e compreso il decreto-legge 26 febbraio 1996,
n.87 recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex
e videotex;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni e le definizioni in esso previste,
in particolare le definizioni di cui all’articolo 1, lettera m), ed
allegato A, parte I;
VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica,
nonché le modificazioni ed integrazioni introdotte dall’articolo
21 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.167;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
26 maggio 1998 recante disposizioni sui servizi audiotex pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 giugno
1998, n.136;
VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni
per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo
1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
VISTA la legge 30 luglio 1998, n.281, recante disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 gennaio 2001,
n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni", in particolare l’articolo 28,
che prevede l’adozione da parte dell’Autorità di misure riguardanti
l’accesso degli utenti, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse,
ai servizi di selezione numerica multifrequenza, fatturazione dettagliata
e blocco selettivo di chiamata, nonché la possibile definizione
del livello base della fatturazione dettagliata, e l’articolo 25;
VISTE le delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
n. 1/CIR/99 e n. 6/CIR/00 relative al piano di numerazione nel settore
delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa;
VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
n. 417/01/CONS relativa alle linee guida in merito alle comunicazioni
al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni
offerti al pubblico ed all’introduzione dell’Euro;
CONSIDERATO che il blocco selettivo di chiamata, nelle modalità
permanente o controllata dall’utente (tramite una "parola chiave"
altrimenti denominato "codice P.I.N. – Personal Identification
Number), non è, al momento, offerto da tutti gli operatori che
forniscono accesso diretto a reti telefoniche pubbliche fisse;
RITENUTO che, al fine di garantire che tutti gli utenti tramite le
reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso, a richiesta, al blocco
selettivo di chiamata, tutti gli operatori che forniscono accesso diretto
dovranno prevedere nella loro offerta commerciale, per tale servizio,
almeno l’opzione che consenta di bloccare, nella modalità controllata
dall’utente, un insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni
che permetta di tutelare l’utenza riguardo all’accesso a servizi e contenuti,
in particolare quelli a sovrapprezzo;
RITENUTO che gli operatori che forniscono servizi a valore aggiunto
attraverso le numerazioni per servizi interni di rete, escluse quelle
per servizi cui l’abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di
un contratto, debbano inserire nel blocco selettivo di chiamata di cui
al presente provvedimento i codici cui corrispondono prezzi superiori
o uguali ai costi della prima fascia dei servizi di tariffa premio (attualmente
la fascia di prezzo più bassa, corrispondente alla quarta cifra
del numero pari a zero, è, I.V.A. esclusa, di 0,06559 Euro come
costo fisso alla risposta e di 0,22931 Euro per ciascun minuto di conversazione),
per motivi di uniformità con quanto già previsto per tali
servizi, o il cui costo complessivo sia superiore o uguale ad una determinata
soglia;
RITENUTO di fissare, inizialmente, tale soglia al valore di 1 Euro,
I.V.A. esclusa, tenuto conto che vengono già offerti alcuni servizi
non geografici con prezzo a forfait di 1 Euro e che tale soglia corrisponde
ad una chiamata media di circa 4 minuti ad un numero della prima fascia
dei servizi di tariffa premio;
CONSIDERATO che, qualora un abbonato abbia stipulato contratti di "carrier
selection" o "carrier preselection" con operatori che
forniscono quindi accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche
fisse, è possibile per utilizzatori della linea d’abbonato, aggirare,
in particolare per le chiamate internazionali, l’eventuale blocco selettivo
di chiamata stipulato ed attivato dall’abbonato con l’operatore di accesso
diretto, attraverso la selezione dei codici di "easy access"
o di "equal access";
RITENUTO che, al fine di consentire all’utente l’esercizio del diritto
di scelta e di autotutela, gli organismi di telecomunicazioni debbono
informare periodicamente gli abbonati, con chiarezza e trasparenza circa
la disponibilità o meno del blocco selettivo di chiamata, le
relative opzioni offerte e le modalità operative e che tali modalità,
in particolare, per l’adesione, il recesso e la variazione delle opzioni,
debbono essere accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici,
chiare e simmetriche;
CONSIDERATO che tali misure, riguardanti la fornitura del blocco selettivo
di chiamata e della relativa informazione, debbono essere ritenute obblighi
di licenza per gli organismi di telecomunicazioni che ne sono titolari;
CONSIDERATO che ciascun operatore che fornisce accesso diretto o indiretto
alle reti telefoniche pubbliche fisse è responsabile della propria
offerta del blocco selettivo di chiamata e che, per soddisfare le diverse
esigenze dell’utenza, dovrebbe offrire, in libera concorrenza, ulteriori
opzioni del blocco selettivo di chiamata, sia in modalità permanente
che in modalità controllata dall’utente, in particolare per le
chiamate verso numerazioni geografiche attestate su distretti differenti
da quello di origine della chiamata e per quelle verso servizi di comunicazione
mobile e personale;
CONSIDERATO che l’art. 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n.77,
prevede che l'Autorità può definire il livello di base
della fattura dettagliata;
CONSIDERATO, ai fini dell’attuazione dell’articolo 28, comma 2, del
d.P.R. 11 gennaio 2001, n.77, quanto previsto dall’articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, in relazione alla
fatturazione dettagliata;
RITENUTO che, fatte salve le limitazioni di cui al decreto legislativo
13 maggio 1998, n.171, e successive modificazioni ed integrazioni, si
deve intendere che il diritto dell’abbonato di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli
elementi che compongono la fattura include tutti gli elementi che la
compongono e che, quindi, il dettaglio deve riguardare ciascuna comunicazione,
comprese, tra l’altro, ciascuna conversazione telefonica, ciascuna chiamata
verso reti dati o ciascuna chiamata verso numerazioni non geografiche;
CONSIDERATO, altresì, che i moderni sistemi di tariffazione
prevedono l’indicazione, nel dettaglio della fattura, del costo della
singola chiamata nonché dell’eventuale sconto o tipo di tariffa;
RITENUTO che gli elementi suddetti debbono comporre il livello base
della fatturazione dettagliata che l’Autorità può definire
ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n.77;
RITENUTO che la fruibilità del blocco selettivo di chiamata
dipende anche dall’evoluzione del piano nazionale di numerazione e delle
offerte commerciali di servizi di telecomunicazioni e che, quindi, è
opportuno prevedere una modalità di aggiornamento dell’insieme
minimo di tipi di chiamate e di numerazioni o di opzioni, che gli operatori
di accesso diretto inseriscono nel blocco selettivo di chiamata, adattabile
a tale continua evoluzione anche in funzione delle esigenze dei consumatori
e delle loro associazioni, sentito il parere del Consiglio Nazionale
degli Utenti di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio
1997, n.249;
CONSIDERATO che la delibera 6/00/CIR ha previsto numerazioni diverse
per la fornitura di servizi di tariffa premio, soggetti a fasce tariffarie
predeterminate, modificabili dall’Autorità, corrispondenti alla
quarta cifra del numero e per la fornitura di servizi non geografici
a tariffazione specifica, per i quali l’operatore assegnatario della
numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione
da parte dell’Autorità, tariffe specifiche e che per entrambi
i tipi di numerazioni il presente provvedimento prescrive l’obbligo
della fornitura del blocco selettivo di chiamata, a richiesta, attivabile
o disattivabile dall’utente mediante "parola chiave";
CONSIDERATO che sulle numerazioni di cui al precedente punto o su altre
non geografiche o per servizi interni di rete vengono offerti anche
servizi rientranti nella definizione dei servizi audiotex;
RITENUTO, pertanto, che le disposizioni vigenti in materia di servizi
audiotex e videotex debbono considerarsi applicabili, anche per motivi
di uniformità, a prescindere dalle numerazioni utilizzate, fatte
salve le diverse modalità di determinazione del prezzo e di disciplina
previste dalla delibera 6/00/CIR;
CONSIDERATO che, in caso di violazione delle disposizioni del presente
provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 14 novembre
1995, n.481, e dalla legge 31 luglio 1997, n.249;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo 1
(Definizioni)
-
Ai fini del presente provvedimento si intende per "blocco
selettivo di chiamata" il servizio che consente all’abbonato
che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di
bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi
di numeri.
Articolo 2
(Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso diretto)
-
Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi telefonici
pubblici mediante accesso diretto alle reti telefoniche pubbliche
fisse offrono agli abbonati, a richiesta, almeno l’opzione del blocco
selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata
dall’utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni riportati
nell’allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.
-
Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 del presente
articolo informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile,
riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo
di chiamata, inclusa l’opzione di cui al comma 1 del presente articolo,
nonché i contenuti di dettaglio e le modalità per aderire
alla propria offerta ed attivarla. L’adesione alla fornitura del blocco
selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per
includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese
accessibili e praticabili per l’utenza, attraverso procedure semplici,
chiare e simmetriche.
-
L’informazione di cui al comma 2 del presente articolo è fornita:
-
ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;
- ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo
invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi,
successivamente, con cadenza almeno annuale.
Articolo 3
(Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso indiretto)
-
Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono il servizio telefonico
con accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse in modalità
"easy access" (carrier selection) o "equal access"
(carrier pre-selection) informano gli abbonati, in forma scritta,
chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione
del blocco selettivo di chiamata nonché, in tal caso, ai contenuti
di dettaglio e alle modalità per aderire alla propria offerta
e attivarla. L’adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata,
il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o
variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili
per l’utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.
-
Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono fornite:
-
ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;
-
ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio
utile della documentazione di fatturazione o, comunque, mediante
un comunicato separato da inviare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente delibera, da ripetersi, successivamente,
con cadenza almeno annuale.
Articolo 4
(Obblighi di diffusione delle informazioni )
-
. Gli organismi di telecomunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 diffondono
informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa la
disponibilità del blocco selettivo di chiamata per i servizi
accessibili o offerti tramite le numerazioni di cui ai punti da 1)
a 8) dell’allegato.
Articolo 5
(Livello base della fatturazione dettagliata)
-
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli
elementi che compongono la fattura. In ogni caso, nella documentazione
fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del
numero chiamato.
-
Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione
dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 31
dicembre 1996, n.675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, le fatture dettagliate, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del
d.P.R. 11 gennaio 2001, n.77, contengono dati particolareggiati tali
da consentire la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso
della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici
fissi. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese quelle
ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata
dell'abbonato. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata
è fornita senza costi supplementari per l'abbonato.
-
Gli elementi che compongono il livello base della fatturazione dettagliata,
di cui al comma 2, sono la data e l'ora di inizio della comunicazione,
il numero selezionato, il tipo, la località, la durata, il
costo di ciascuna comunicazione, lo sconto o il tipo di tariffa.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
-
L’Autorità si riserva di rivedere l’elenco allegato alla presente
delibera tenendo conto, in particolare, dell’evoluzione del piano
nazionale di numerazione e di quella del mercato dei servizi di telecomunicazioni.
Tale revisione è effettuata previa consultazione delle parti
interessate e delle organizzazioni che difendono gli interessi degli
utenti e dei consumatori, sentito il parere del Consiglio Nazionale
degli Utenti di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio
1997, n.249.
-
In caso di fornitura di servizi audiotex o videotex di cui al decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995,
n.385, si applicano le disposizioni vigenti in materia indipendentemente
dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi.
-
Gli organismi di telecomunicazioni si adeguano alle disposizioni
di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
-
In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento
si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Napoli, 13 marzo 2002
|
|
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
|
|
IL SEGRETARIO GENERALE
Adriano Soi
|
|
ALLEGATO
alla delibera n. 78/02/CONS
(art.2, comma1; art.4, comma 1; art.6, comma 1)
Tipi di chiamate e di numerazioni da includere nel blocco selettivo
di chiamata – modalita’ controllata dall’utente
-
Chiamate verso numerazioni internazionali (quelle per le quali viene
premesso il codice di accesso internazionale "00");
-
Chiamate verso servizi di tariffa premio (144, 166);
-
Chiamate verso servizi non geografici a tariffazione specifica (892,
899);
-
Chiamate verso servizi di numero personale (178);
-
Chiamate verso servizi interattivi in fonia (163, 164);
-
Chiamate verso servizi di addebito ripartito (840, 841, 847, 848);
-
Chiamate verso servizi Internet a tariffazione specifica (709);
-
Chiamate verso servizi interni di rete (prima cifra 4 o 1) - esclusi
quelli cui l’abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un
contratto - il cui prezzo minutario è superiore o uguale a
0,22931 Euro al minuto (I.V.A. esclusa) ed il cui prezzo alla risposta
è superiore o uguale a 0,06559 Euro (I.V.A. esclusa) od il
cui prezzo complessivo, a forfait o per una chiamata di durata fino
a quattro minuti, è superiore o uguale a 1 Euro (I.V.A. esclusa);
-
Chiamate verso servizi da operatore che consentono di effettuare
uno o più dei tipi di chiamate, di cui ai punti da 1) a 8)
suddetti, tramite operatore
|